Sospiro di sollievo per contribuenti e consulenti. Un comunicato del MEF annuncia ufficialmente la proroga per inviare le dichiarazioni dei redditi che danno accesso al contributo perequativo. Ci sarà tempo fino al 30 settembre. Tutto ciò che c’è da sapere su questa agevolazione.
È stato uno dei temi caldi degli ultimi giorni. Il termine posto al 10 settembre per l’invio delle dichiarazioni dei redditi di chi spera di accedere al contributo perequativo destava non poche preoccupazioni. Il calendario fiscale che attendeva gli studi commerciali al rientro dalla pausa estiva preannunciava una ripartenza col botto. Il Decreto Sostegni Bis, infatti, ha anticipato al 10 settembre (in luogo del termine ordinario del 30 novembre) la scadenza per l’invio delle dichiarazioni dei redditi per chi vuole… sperare di accedere al contributo perequativo.
A stretto giro, il 15 settembre, il termine ultimo per versare le imposte per coloro i quali non hanno versato entro il termine originario del 30 giugno (né entro la prima proroga, posta al 20 luglio). Il tutto senza dimenticare che entro il 2 settembre andava presentata l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto c.d. per le attività stagionali.
Proprio in quest’ottica, il Comunicato n. 172 del MEF concede un sospiro di sollievo a contribuenti e consulenti. Si legge infatti che viene “differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”“. Fra le motivazioni del provvedimento si legge pure che questo è arrivato “in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria”. La modifica della scadenza arriva con un dpcm. “Per tutti gli altri contribuenti” – conclude il comunicato – “la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre”.
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Contributo perequativo: condizioni e requisiti
Il contributo perequativo è stato introdotto dal Decreto Sostegni Bis. Si tratta di uno dei tre contributi a fondo perduto previsti da questo decreto, ossia:
- seconda tranche automatica del fondo perduto richiesto ex Decreto Sostegni;
- contributo a fondo perduto per attività stagionali;
- contributo perequativo.
Atteso che il primo è stato erogato in automatico agli aventi diritto, mentre per il secondo i termini di presentazione dell’istanza sono scaduti il 2 settembre, il focus ora è tutto incentrato sul contributo perequativo. Il terzo “bonus” si differenzia dai primi due in quanto è l’unico basato sulla riduzione del risultato economico, mentre i primi due erano basati su fatturato e corrispettivi.
Ma chi ha diritto al contributo perequativo? Esso spetta a chi possiede i seguenti requisiti:
- svolge attività d’impresa, arte o professione o produce reddito agrario con ricavi o compensi – ai sensi dell‘art. 32 del TUIR per il reddito agrario, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR per arti e professioni, ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR per i ricavi delle imprese – non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- ha la Partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- registra un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del MEF;
- avrà presentato entro il
1030 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
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Restano ancora dei punti interrogativi
Come già accennato, per questa terza misura sarà il MEF – e non il decreto stesso – a stabilire il calo del risultato economico sufficiente per accedere al beneficio. Stesso discorso, chiarisce il comma 20, riguarda il metodo per calcolare l’ammontare del contributo. Esso sarà sicuramente pari ad una percentuale di questo calo relativo al risultato economico, ma tale percentuale sarà stabilita successivamente dal MEF con un apposito decreto attuativo.
È certo invece che l’ammontare del contributo non potrà superare i 150.000 euro.
Attenzione: il decreto chiarisce che l’importo del contributo spettante sarà concesso al netto dei contributi a fondo perduto già goduti ai sensi dei decreti c.d.:
- Rilancio;
- Agosto;
- Ristori;
- Natale;
- Sostegni;
- Sostegni Bis (per quanto riguarda le prime due forme di contributi a fondo perduto viste sopra).
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Come fare domanda per il contributo perequativo?
Il contribuente che saprà di possedere tutti i requisiti per richiedere il terzo dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni Bis deve farlo inoltrando un’apposita istanza telematica. L’invio può essere effettuato in autonomia o tramite il supporto di un professionista (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri) nonché tramite il supporto di caf e associazioni di categoria.
La domanda – con cui il contribuente dichiarerà il possesso di tutti i requisiti previsti – potrà essere presentata in una finestra temporale di 30 giorni dalla data di attivazione della procedura. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà:
- modalità di effettuazione dell’istanza;
- contenuto informativo dell’istanza;
- termini di presentazione;
- ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni normative.
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