La CILA è il titolo edilizio obbligatorio da presentare in comune per poter beneficiare del Superbonus 110%. Attenzione, però, alla nuova comunicazione dedicata in via esclusiva al 110%, anche detta CILAS. Scopri tutti i dettagli per compilarla in modo corretto.
Il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, introdotto dal c.d. Decreto Semplificazioni, prevede che gli interventi ammessi al Superbonus 110%, al di fuori di quelli che prevedono la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio, “…sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”, derogando rispetto al precedente D. Lgs. N. 222 del 25 novembre 2016.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Ma non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo, con il conseguente venir meno della causa di decadenza del beneficio fiscale in caso di abusi edilizi, ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (il c.d. Testo Unico dell’Edilizia).
All’apparenza il suddetto comma 13-ter non obbliga all’utilizzo della CILA: infatti inizialmente recita che i lavori Superbonus sono realizzabili con CILA e non che devono essere realizzati con CILA. Però l’ultima parte dello stesso comma 13-ter specifica che la prima causa di decadenza dal Superbonus 110% è la “mancata presentazione della CILA”. La conclusione che quindi va assunta è che per i soli lavori Superbonus 110% la CILA è il titolo edilizio obbligatorio ed esclusivo da presentare, ovviamente tranne nel caso della demolizione e ricostruzione totale. Conferme a riguardo arrivano anche dall’ANCI.
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CILA Superbonus 110%: come fare per i cantieri già avviati?
La nuova CILA Superbonus 110% è stata approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021: pertanto il nuovo modello va sicuramente utilizzato per i lavori che beneficiano del Superbonus 110% avviati a partire dal 5 agosto 2021.
Detto questo, per i cantieri già avviati occorre presentare anche la CILA? Nei casi in cui i lavori non sono ancora iniziati ma è già stata presentata una SCIA o un PDC come bisogna procedere?
Innanzitutto occorre distinguere due date cardine:
- il 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021);
- il 4 agosto 2021 (data di pubblicazione della nuova CILA Superbonus).
Come riporta il Quaderno dell’ANCI denominato “Il superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del dl n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)”, datato 28 luglio 2021, per gli interventi ammessi al Superbonus 110% già avviati in forza di procedimenti edilizi presentati in data antecedente al 1° giugno 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA Superbonus 110%. In quest’ultimo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti. Non occorre quindi presentare alcun allegato.
Viceversa, per i cantieri avviati dal 1° giugno 2021, data anche l’assenza di un periodo transitorio legale, la CILA deve essere obbligatoriamente presentata o ripresentata anche per i lavori in corso. Di seguito una tabella riassuntiva.
CILAS: alcune peculiarità di particolare interesse
Il Quaderno dell’ANCI denominato “Il superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del dl n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)”, chiarisce ulteriori questioni di particolare rilievo.
- Interventi di Superbonus connessi ad altre opere. Per i lavori che prevedono contemporaneamente opere soggette al Superbonus 110% ed altre opere non rientranti in tale beneficio (che non godono di alcun bonus edile o che godono di un bonus diverso), occorre contemporaneamente presentare sia la CILA Superbonus 110%, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese.
- Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali. Qualora la realizzazione degli interventi in regime Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la CILA Superbonus 110% non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, se vi sono vincoli su beni culturali, su beni paesaggistici o se vige la disciplina in materia di Prevenzione Incendi resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente.
- Elaborati progettuali. Al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale obbligatorio consiste nella mera descrizione dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.
- Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus 110%. In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA Superbonus 110%, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
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CILA Superbonus 110%: non è più richiesta la segnalazione di agibilità
Si evidenzia, infine, che per gli interventi di cui alla CILA Superbonus 110% non è più richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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