IVA Superbonus 110%: qual è il regime corretto?

di Alessandro De Adamo
IVA Superbonus

Si è a lungo discusso in merito alla Cilas, al ruolo del General Contractor, al tipo di interventi che possono usufruire del Superbonus e su molto altro: ma quali sono le implicazioni ai fini IVA di tali assunzioni? Vediamo di analizzarle assieme.

Quale rapporto vige tra IVA e Superbonus 110%? Partiamo da una considerazione: tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono realizzabili con il titolo edilizio chiamato CILAS e costituiscono sempre manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001.

Per il committente significa la possibilità di usufruire dell’agevolazione IVA di cui all’art. 7, c.1, lett. b) della L. 488/1999, secondo il quale

  • sulle prestazioni di servizi è prevista sempre l’Iva ridotta al 10%;
  • sulle forniture dei beni, invece, l’aliquota agevolata del 10% può essere usufruita al di fuori del caso in cui l’appaltatore fornisca beni “di valore significativo”; in questi casi l’IVA ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

I “beni significativi” sono stati individuati dal Decreto 29 dicembre 1999 del MEF. Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi esterni e interni,
  • caldaie,
  • video citofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento: 10.000 euro
Di cui costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
Di cui costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

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Permesso di Costruire Superbonus 110%: vige sempre l’aliquota agevolata

Per gli interventi che rientrano nel Superbonus 110%, che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, occorre presentare un PDC (permesso di costruire) o una SCIA, in quanto si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001.

Per il committente comporta dunque la possibilità di usufruire dell’agevolazione IVA di cui al n. 127-quaterdieces, della Tabella 4 – Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, secondo la quale è prevista sempre l’Iva ridotta al 10%, per ogni bene fornito e servizio prestato.

IVA Superbonus 110%: l’ampliamento della prima casa

Alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori di ampliamento della c.d.  “prima casa” si applica l’aliquota ridotta del 4% qualora il committente dei lavori di ampliamento non possieda un’altra abitazione nel medesimo Comune, diversa da quella che va ad ampliare. In tal caso egli risulta legittimato a dichiarare all’appaltatore di non essere titolare di diritti reali su altra abitazione nel Comune poiché la nuova realizzazione ampliativa non può considerarsi “altra abitazione” rispetto   a quella oggetto dell’ampliamento. Resta inteso che l’agevolazione può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell’ambito del semplice ampliamento. Vedasi in tal senso il Punto 2.2.13, della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2001.

Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:

  • i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità immobiliare né devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unità immobiliare;
  • l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.

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IVA Superbonus

IVA Superbonus 110%: le spese professionali

Alle prestazioni dei servizi professionali legate al Superbonus 110% si applica l’aliquota ordinaria del 22% come per qualsiasi prestazione professionale.

Va posta particolare attenzione qualora vi sia un’impresa che funge da Contraente Generale anche per l’esercizio delle prestazioni professionali. Infatti:

  • se il Contraente Generale assume un mandato senza rappresentanza trova applicazione, ai fini IVA, l’art. 3, c. 3, del D.P.R. 633/1972. Ai sensi di tale disposizione “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tramandante e mandatario“, nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante; quindi poiché il Contraente Generale deve sostenere un’IVA del 22%, deve ribaltare la medesima aliquota al Committente (in tal senso vedasi la Risposta all’interpello n. 480/2021);
  • se il Contraente Generale assume un mandato con rappresentanza, ricevendo la delega al pagamento del compenso dovuto ai professionisti, trova applicazione, ai fini IVA, l’art. 15, c. 1, n. 3, del D.P.R. 633/1972. Restano infatti escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate“. Si segnala che l’effetto economico finale per il Committente resta il medesimo.

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IVA Superbonus 110%: il problema del Reverse Charge

Venendo ora dal lato del soggetto appaltatore, resta il problema di come configurare il regime IVA dei soggetti subappaltatori.

Reverse Charge Oggettivo

Nel caso del Reverse Charge Oggettivo, di cui all’art. 17, c. 6, lett. a-ter) del Dpr 633/1972, le prestazioni rese dai Subappaltatori saranno sempre in regime d’inversione contabile.  Nell’ambito edile si parla in particolare di lavori di:

  • demolizione (codice Ateco 43.11.00);
  • installazione e di manutenzione di impianti elettrici in edifici (codice Ateco 43.21.01), di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (43.22.01), di ascensori e scale mobili (43.29.01) e l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni (43.29.02);
  • completamento di edifici, come l’intonacatura e la stuccatura (43.31.00), la posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili (43.32.02), il rivestimento di pavimenti e di muri (43.33.00), la tinteggiatura e la posa in opera di vetri (43.34.00) e le attività non specializzate di lavori edili – muratori, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (43.39.01); compreso il rifacimento della facciata di un edificio (in tal senso vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2015).

Reverse Charge Soggettivo

Viceversa qualora si configuri un Reverse Charge Soggettivo, di cui all’art. 17, c. 6, lett. a del Dpr 633/1972, le prestazioni rese dai subappaltatori:

  • dovranno essere con l’addebito dell’IVA, qualora l’appaltatore si configuri come Contraente Generale;
  • non dovranno essere con l’addebito dell’IVA (e quindi in Reverse Charge), qualora l’appaltatore non si configuri come Contraente Generale.

L’aliquota IVA utilizzata dai subappaltatori sarà la stessa che il Contraente Generale applica al committente finale (Punto 2.2.12, della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2001), tranne qualora viga l’agevolazione IVA di cui all’art. 7, c.1, lett. b) della L. 488/1999.

In quest’ultimo caso, pertanto, anche se tra il Contraente Generale e il Committente si può utilizzare l’IVA del 10% (con la limitazione dei beni significativi), tra il Subappaltatore e il Contraente Generale si deve applicare l’IVA del 22% (in tal senso vedasi la Risoluzione n. 243/ 2007 e la Circolare n. 71/E/2000).

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