Riflessioni su uno dei temi previdenziali più dibattuti negli anni. Quali sono le condizioni che obbligano i soci di una SRL ad iscriversi alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti? Un’analisi della norma.
I parametri per l’iscrizione dei soci di una SRL nella gestione INPS artigiani o commercianti sono primariamente evincibili in via residuale dal comma 203 dell’art.1 Legge 662/1996, che ha modificato il disposto al comma 1 dell’articolo 29 Legge 160/1975. Il comma 203 infatti parte da un’analisi di quali debbano essere i requisiti generali per l’iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, è specificato che l’iscrizione è dovuta nel caso in cui i soggetti:
“…a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli…”.
Come indica lo stesso punto b) precedentemente evidenziato, se è vero quindi che, ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, non sia necessario che i soci di SRL abbiano piena responsabilità e si assumano tutti i rischi e oneri della gestione, d’altra parte risulta altrettanto inoppugnabile che la norma estenda l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche ai soci SRL che, escluso il b), presentino i suddetti requisiti.
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Iscrizione soci SRL alla Gestione INPS Commercianti: risvolti pratici
In realtà la nostra esperienza diretta suggerisce che l’opportunità dell’iscrizione alla gestione commercianti debba avvenire in un’ottica complessiva anche attraverso una valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ovvero coniugando i principi sopra evidenziati con quello della presenza o meno di eventuali indici di subordinazione nella partecipazione al lavoro aziendale.
In tal senso, laddove l’accertamento in concreto evidenzi la mancanza del vincolo della subordinazione e quindi dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto, ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene, allora l’obbligo di iscrizione del lavoratore socio di SRL è da considerarsi ragionevolmente certo.
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