L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini nell’accertamento con adesione. Prevista la possibilità di svolgere il procedimento a distanza. Illustrate le modalità operative.
Con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla sospensione dei termini introdotta dal decreto “Cura Italia”. In particolare la circolare fornisce le prime indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione alla luce delle nuove disposizioni. Oltre ad esempi pratici sugli effetti della sospensione dei termini, il documento contiene la disciplina del nuovo procedimento di adesione “a distanza”. Quella che ad oggi viene introdotta come una opzione da esercitare nel corso del periodo di emergenza, potrebbe diventare in futuro una modalità ordinaria di gestione.
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Sospensione dei termini nei procedimenti di accertamento con adesione: la disciplina
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza Coronavirus, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici, nonché di quelli processuali. In particolare, l’articolo 67 sospende i termini delle attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio. L’Agenzia chiarisce che la sospensione dei termini per accertamenti e controlli non impedisce il compimento delle suddette attività. Di contro si fa presente che gli uffici sono stati istruiti ad evitare tali attività, fatta eccezione per quelle ritenute urgenti o indifferibili. Ciò al fine di tutelare la salute dei dipendenti, dei contribuenti e dei loro rappresentanti.
L’articolo 83 del richiamato decreto prevede un più breve periodo di sospensione dei termini di impugnazione per i contribuenti, che va dal 9 marzo al 15 aprile. A riguardo non si può far altro che rinnovare le perplessità già manifestate a seguito dell’emanazione del decreto: inaccettabile l’utilizzo di due pesi e due misure nei confronti di enti impositori e contribuenti. Oltre a configurare una evidente disparità di trattamento, la cosa genera anche incertezza a livello operativo. La stessa Circolare n. 6/E non chiarisce i risvolti concreti di questa previsione. Ciò che è spiegato in maniera chiara è invece l’impatto della sospensione sui termini per ricorrere. Si precisa infatti che:
- per gli avvisi il cui termine di impugnazione era ancora pendente al 9 marzo, la sospensione comporta che il decorso dei termini riprenda dal 16 aprile;
- per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, i termini per ricorrere decorrono dalla fine del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini nei procedimenti di accertamento con adesione: un caso pratico
La circolare spiega attraverso un caso pratico in che modo operi la sospensione dei termini di cui al decreto “Cura Italia”. L’Agenzia illustra in che modo esso si combina: con il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso; con la sospensione dei termini per 90 giorni a seguito di istanza di accertamento con adesione.
Il caso riportato ha ad oggetto un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020. Si ipotizza che il 20 febbraio sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. In virtù della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020. Ciò in quanto:
- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dal decreto “Cura Italia”, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.
La disciplina del nuovo procedimento di accertamento con adesione “a distanza”
Nel caso in cui ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di gestione “a distanza”. In questo modo è possibile contemperare la necessità di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini con l’eventuale interesse a portare a compimento la procedura di adesione. Si riportano quindi le indicazioni operative fornite dalla circolare:
- identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;
- indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
- effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
- redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
- invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno;
- ciò anche nell’ottica che, in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
- dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
- scansione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
- stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
- invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
Si precisa poi che le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.
Inoltre, sulla base degli esiti della loro applicazione, sarà valutata la possibilità di adottare queste indicazioni in maniera ordinaria. Possibile quindi un ricorso alla procedura a distanza anche una volta concluso il periodo di emergenza.
Nessuna sospensione per i termini di versamento
Non è interessato dalla sospensione il termine per il perfezionamento delle procedure chiuse. Resta fermo infatti il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto per versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.