La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto diverse novità in materia di congedi parentali. Ecco quindi un riepilogo delle modifiche normative, analizzate nella Circolare Inps n. 1/2022.
La Circolare INPS n. 1/2022 analizza alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2022. La norma introduce infatti, tra le altre, importanti novità in materia di congedi paternità e di indennità di maternità per lavoratrici autonome. Dalle indicazioni dell’INPS si comprende il fatto che la ratio sia quella di integrare le disposizioni esistenti in un quadro generale complessivamente riordinato e pertanto maggiormente organico rispetto al passato. Ecco dunque una guida completa alla disciplina dei congedi parentali per il 2022.
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Congedi parentali 2022: congedi di paternità obbligatori e facoltativi
Innanzitutto, la misura del congedo obbligatorio di paternità, del periodo di 10 giorni lavorativi, nonché quella del congedo facoltativo di paternità, del periodo di 1 giorno, vengono rese stabili a partire dal 1° gennaio 2022. Si tratta di una modifica importante, soprattutto alla luce del fatto che tali congedi, introdotti originariamente con la Legge Fornero nel lontano 2012, hanno finalmente trovato una fisionomia definitiva proprio in queste ultime settimane.
In merito alle modalità di richiesta, essa deve essere effettuata, nel caso dei lavoratori subordinati, direttamente al datore di lavoro. I congedi sono fruibili entro 5 mesi dalla nascita del bambino anche in via non continuativa, ovvero in modo frazionato.
Come spiega l’INPS stessa, il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Per quanto concerne invece il congedo facoltativo del padre, viene ulteriormente precisato che non si tratta di un diritto autonomo. Questo aspetto lo differenzia dunque dal congedo obbligatorio. Il congedo facoltativo, infatti, è fruibile solamente previo accordo con la madre e in sua sostituzione. In pratica se la madre rinuncia ad 1 giorno di maternità facoltativa, allora questo giorno può essere usufruito dal padre come congedo facoltativo.
Per entrambi i congedi, obbligatorio e facoltativo, la misura è pari al 100% della retribuzione giornaliera del lavoratore. Essi sono anticipati dall’azienda per conto dell’INPS, come del resto avviene per una serie di eventi tutelati, come ad esempio la malattia.
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Indennità di maternità per le lavoratrici autonome: le novità 2022
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici madri appartenenti alla categoria del lavoro autonomo, viene riconosciuta un’indennità di maternità di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Nello specifico, il provvedimento interessa le lavoratrici iscritte:
- alla gestione separata INPS;
- alle gestioni autonome INPS;
- alle casse di previdenza private.
Possono usufruire di questa ulteriore misura le lavoratrici che soddisfano i seguenti requisiti:
- rispetto della regolarità contributiva;
- reddito dichiarato nell’anno precedente all’inizio del periodo di maternità o paternità inferiore ad € 8.145.
La fruizione deve avvenire entro il primo anno dalla nascita o adozione, ma soltanto dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità (5 mesi).
La misura è estesa anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che rispettino le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo citato.
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