Il 23 Dicembre 2021 il Ministero del Turismo ha pubblicato alcune delle regole attuative legate al Superbonus Alberghi per il 2022 e gli anni a seguire. Di seguito una breve disamina dei principali contenuti nell’avviso e il punto sulle disposizioni che ancora mancano.
Si delinea in maniera sempre più chiara la disciplina del nuovo incentivo rivolto a strutture ricettive e altri operatori del turismo. Il Ministero del Turismo ha infatti pubblicato il 23 dicembre 2021 l’Avviso “Modalità applicative erogazione contributi e crediti d’imposta (art. 1, D.L. n. 152/2021)”. Ecco di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Superbonus Alberghi per il 2022 e per i due anni seguenti.
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Superbonus Alberghi: chi ne ha diritto?
Il Superbonus Alberghi è riconosciuto:
- alle imprese alberghiere;
- alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- alle strutture ricettive all’aria aperta (Es. Camping);
- alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Nel corso dell’audizione del 15 novembre 2021 in Commissione Bilancio della Camera, il Ministro del Turismo Garavaglia ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione anche i ristoranti, i bed & breakfast imprenditoriali e le imprese del settore eventi (non quindi i bed & breakfast privi di partita Iva).
Spese ammissibili e ammontare del beneficio
Le spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, che possono godere di questo beneficio fiscale riguardano:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- spese per la digitalizzazione
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Il Superbonus Alberghi comprende tre tipi di beneficio:
- un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute, cedibile ma non scontabile in fattura;
- un contributo a fondo perduto,
- non superiore al 50% delle spese sostenute;
- per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato fino a 100.000 euro, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’ art. 1, c. 2 del D.L. n 152/2021;
- un finanziamento a tasso agevolato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018.
Il credito d’imposta dell’80% e il contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, chiaramente nel limite del costo sostenuto relativo agli interventi agevolabili. Viceversa il finanziamento a tasso agevolato spetta qualora non si usufruisca né del credito d’imposta né del contributo a fondo perduto. Si segnala, infine, che tali incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e rientrano tra aiuti de minimis.
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Gli immobili che possono beneficiare dell’agevolazione
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.
Cosa significa? Che l’imprenditore può presentare domanda solamente con riferimento ad un unico progetto, anche se la struttura è composta da più subalterni catastali.
I soggetti beneficiari inoltre devono
- o gestire la struttura in virtù di un contratto regolarmente registrato;
- o essere i proprietari degli immobili.
Superbonus Alberghi: il requisito temporale dei lavori
Per quanto concerne il solo credito d’imposta dell’80%, il bonus si applica agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n 152/2021 (ovverosia il 7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Invece, per il contributo a fondo perduto e per il finanziamento a tasso agevolato, il beneficio vige esclusivamente per gli interventi avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ovverosia il 7 novembre 2021).
Viceversa per tutti e tre i benefici vige il principio secondo cui i lavori possono ancora non essere avviati al momento della presentazione della domanda, fermo restando la necessità di progetti esecutivi già in essere e titoli edilizi già ottenuti. Si riporta dunque quanto contenuto nell’art. 4, comma 2, lett. c) dell’Avviso “Modalità applicative erogazione contributi e crediti d’imposta (art. 1, D.L. n. 152/2021): “i lavori devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi all’incentivo“.
Si segnala, infine, che i lavori devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi all’incentivo, fermo restando il limite massimo del 31 dicembre 2024.
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Accesso all’incentivo tramite Click Day
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro, ripartiti tra il 2022 e il 2025. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche che hanno presentato domanda, con la conseguenza che l’incentivo verrà ridotto in misura proporzionale.
La domanda consiste in una procedura telematica, attraverso un’apposita piattaforma online, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno definite con un’ulteriore comunicazione dello stesso Ministero del Turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso “Modalità applicative erogazione contributi e crediti d’imposta (art. 1, D.L. n. 152/2021)”. Ricordo che la pubblicazione dell’avviso è già avvenuta in data 23 dicembre 2021.
Superbonus Alberghi 2022: la procedura telematica da seguire
Come indicato nell’art. 6 e ss. dello stesso Avviso le fasi della procedura telematica sono le seguenti:
- registrazione del profilo;
- presentazione dell’Istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, entro massimo trenta giorni dall’apertura della piattaforma (la documentazione richiesta è davvero corposa: l’allegato I dell’Avviso contiene una lista composta da ben 32 punti, alcuni dei quali richiamano la documentazione già richiesta per l’ecobonus e per i sismabonus);
- scarico della ricevuta rilasciata dal sistema informatico, attestante data ed ora di presentazione telematica della domanda;
- rendicontazione finale delle opere eseguite contenente:
- un’asseverazione fiscale rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, da un Revisore Legale, da un Dottore Commercialista, da un Esperto Contabile, da un Perito Commerciale, da un Consulente del Lavoro o dal Responsabile di un CAF, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986;
- una relazione tecnica attestante risultati ed obiettivi conseguiti;
- tutte le documentazioni tecniche comprovanti la corretta e completa realizzazione delle opere, compreso certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione, comunicazione Enea, Allegati B-1 e B-2 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58;
- i titoli edilizi ottenuti;
- la certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del PNRR;
- una documentazione fotografica comprovante l’affissione del cartellone temporaneo che indica l’aiuto comunitario beneficiato;
- la copia delle fatture quietanzate;
- le autodichiarazioni richieste dalla legge antimafia.
Superbonus Alberghi 2022: le disposizioni attuative ancora attese
Si segnala, infine, che mancano ancora due Avvisi ministeriali per rendere operativo il bonus:
- il primo contenente le “Spese ammissibili”, ossia il dettaglio dei lavori che possono godere del beneficio, che sarà emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso “Modalità applicative erogazione contributi e crediti d’imposta (art. 1, D.L. n. 152/2021)”;
- il secondo contenente le “Modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma online”, che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso “Modalità applicative erogazione contributi e crediti d’imposta (art. 1, D.L. n.152/2021)”.
L’emissione del secondo avviso coinciderà con l’apertura della piattaforma, cioè il click day.
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