Bonus Acqua Potabile 2022: requisiti e condizioni

di Antonella Salzarulo
Bonus Acqua Potabile 2022

Confermato fino al 2023 il Bonus acqua potabile: c’è la proroga nella Legge di Bilancio 2022. Ecco requisiti, comunicazioni e modalità di utilizzo.

Si ritorna a parlare dell’agevolazione nota come Bonus acqua potabile 2022. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, è stato reso finalmente fruibile grazie al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153000 del 14 giugno 2021. Parliamo di un’agevolazione – nella forma del credito d’imposta – che mira ad incentivare l’acquisto di dispositivi che aiutino a razionalizzare l’uso dell’acqua. Una misura green, che si inserisce a pieno titolo nell’ambito di quella transizione ecologica che è tema di grande attualità.

Il provvedimento – atteso a lungo ed emanato lo scorso 14 giugno – definisce i seguenti aspetti:

  • requisiti;
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • ammontare del credito d’imposta;
  • modalità di utilizzo del credito.

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Bonus acqua potabile 2022: requisiti soggettivi e oggettivi

La fruizione del Bonus risponde a requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Requisiti soggettivi

Il Bonus è fruibile da parte di:

  • persone fisiche;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Gli appartenenti a queste categorie godono del Bonus a patto di sostenere le spese ammesse su immobili posseduti sulla base di un titolo idoneo.

Requisiti oggettivi

Il credito d’imposta spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per acquisto e installazione di sistemi di:

  • filtraggio;
  • mineralizzazione;
  • raffreddamento;
  • addizione di anidride carbonica alimentare E290;

per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Come vanno imputate correttamente le spese? A tal fine, occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Relativamente a tutti i beneficiari che non hanno una contabilità ordinaria, è importante ricordare che le spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale.

La spesa deve inoltre essere documentata da una fattura elettronica o da un documento commerciale contenente l’indicazione del codice fiscale del beneficiario. I fornitori non tenuti all’emissione della fattura elettronica (es. soggetti in regime forfettario) possono emettere fattura cartacea, ma anche in questo caso è necessario indicare il codice fiscale del beneficiario affinché questi possa fruire del credito d’imposta.

Solo per le spese sostenute prima del 16 giugno, è consentito il pagamento con modalità diverse da quelle indicate, mentre è richiesta l’integrazione del documento fiscale indicando il codice fiscale del beneficiario.

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bonus acqua potabile 2021

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, è fatto obbligo ai soggetti che ne hanno i requisiti di trasmettere una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La Comunicazione può essere trasmessa dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

La “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” può essere trasmessa solo con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite i professionisti o gli altri intermediari abilitati, mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel).

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 10 giorni (il Provvedimento 28334/2022 del 28 gennaio del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha allungato il precedente termine di 5 giorni), una ricevuta che ne attesta:

  • o la presa in carico;
  • o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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Bonus acqua potabile 2022: a quanto ammonta il credito d’imposta?

L’ammontare del Bonus acqua potabile 2022 è pari al 50% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate. La somma in questione è comunque soggetta a dei massimali, diversi in base al tipo di soggetto richiedente. In particolare:

  • 1000 euro per ogni unità immobiliare interessata, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Il Provvedimento del 14 giugno chiarisce tuttavia che il credito d’imposta del 50% è garantito fino a concorrenza della somma stanziata per questa agevolazione dalla Legge di Bilancio 2021. Qualora, infatti, limporto complessivo dei crediti d’imposta spettanti superi il totale dello stanziamento, i singoli crediti d’imposta saranno riconosciuti in una percentuale inferiore al 50%, perché riproporzionati entro i limiti dei fondi disponibili.

I fondi che risultano attualmente stanziati per il Bonus acqua potabile ammontano a:

  • 5 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 5 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 1,5 milioni di euro per l’anno 2023.

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Le modalità di utilizzo del credito d’imposta

Anche le modalità di utilizzo del credito d’imposta risentono della natura del soggetto interessato. Esso infatti può essere utilizzato:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo:
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
    • oppure in compensazione;
  • dai soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente:
    • soltanto in compensazione.

L’F24 per la fruizione del credito in compensazione non può essere presentato dal contribuente allo sportello, bensì può essere trasmesso solo telematicamente da parte dei soggetti abilitati. Sarà successivamente abilitato un apposito codice tributo.

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