La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto degli appositi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 1° gennaio 2020. La misura, nata per sostituire iperammortamento e superammortamento, riconosce nella sua formulazione originaria crediti fino al 40% del costo. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha di recente prorogato l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023, il beneficio sarà riconosciuto in misura ridotta. Scopriamo dunque la disciplina attualmente in vigore, con particolare attenzione ai soggetti ammessi, gli investimenti agevolati, le diverse percentuali riconosciute, le regole per la compensazione.
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Credito d’imposta beni strumentali 2022: i soggetti ammessi
Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Condizione di accesso è l’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per accedere alla misura massima attualmente prevista per l’incentivo è necessario effettuare l’acquisto entro 31 dicembre 2022.
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la formulazione originaria della disciplina. Essa ha introdotto la proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al 31 dicembre 2025, ma in misura minore e non per ogni tipo di acquisto. Vedremo più avanti infatti che, a seconda della data di acquisto e del bene acquistato, sono previste diverse misure del credito.
Condizioni di accesso al credito d’imposta sono anche:
- il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (a seconda del settore di appartenza);
- il corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Per i soli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta spetta anche esercenti arti e professioni.
Imprese escluse
Sono invece sempre escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese in:
- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità;
- altre procedure concorsuali.
Quali sono investimenti agevolabili?
Danno diritto alla fruizione del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di:
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito d’imposta beni strumentali per l’anno 2022
Analizziamo dunque le diverse misure dei crediti d’imposta sulla scorta delle previsioni normative. Le diverse percentuali dipendono dal tipo di bene acquistato e dalla data di acquisto o interconnessione. Possiamo infatti individuare in tal senso tre diverse tipologie di investimenti, aventi ad oggetto beni strumentali:
- nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Analizziamo adesso la misura del credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie e alla data di effettuazione dell’investimento.
I beni indicati nell’Allegato A
Per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 40%. Nello specifico, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In caso di investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2025 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%), le percentuali su indicate scendono rispettivamente al 20%, al 10% e al 5%. Per la disciplina relativa ad acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021 consulta l’articolo dedicato.
SCARICA L’ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
I beni indicati nell’Allegato B
Per investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del costo di acquisizione. Il limite massimo di costi ammissibili è pari ad 1 milione di euro. Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023. Nel 2024 la misura del credito scende al 15%, nel 2025 al 10%.
Per acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 era invece riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del costo, entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
SCARICA L’ALLEGATO B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
I beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B
Per investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 2 milioni di euro) e per investimenti in beni immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 1 milioni di euro) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% del costo di acquisizione. Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Anche in questo caso per la disciplina relativa ad acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021 consulta l’articolo dedicato.
Per tali beni, tuttavia, la Legge di Bilancio 2022 non ha previsto alcun tipo di proroga.
Utilizzo del credito in compensazione e codici tributo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
- dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B.
Prevista anche la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione, ma solo per:
- investimenti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
- effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
I codici tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- 6932, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- 6933, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- 6934, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
- 6935, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- 6936, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- 6937, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Nella compilazione del modello F24 i codici devono essere esposti nella sezione “Erario“. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Leggi di più: Modello F24: cos’è, a cosa serve e come funziona
Credito d’imposta beni strumentali 2022: gli adempimenti richiesti
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In questo senso, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto di beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Per investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B è inoltre richiesta la produzione di:
- una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Da tale documento deve risultare che i beni:
- possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Tuttavia, nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per ultimo, la normativa prevede l’invio di una comunicazione al MISE. Leggi l’articolo che segue per conoscere:
- contenuto;
- modalità per l’invio;
- scadenze.
Leggi di più: Comunicazione credito d’imposta beni strumentali: ecco il modello