Sei un Avvocato e vuoi scoprire quali sono le scadenze contributive per l’anno 2022? Conosci la modalità per effettuare i versamenti? Ecco per te una guida completa ai contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2022.
L’emergenza Covid, tra proroghe ed esoneri contributivi, ha ridisegnato già negli anni passati il quadro delle scadenze per il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2022. Per evitare di commettere banali errori, tra termini ordinari e scadenze rivisitate, facciamo dunque chiarezza sulle date fissate per i pagamenti. Di seguito, inoltre, tutte le indicazioni per procedere in modo comodo e corretto ai versamenti, analizzando la varie opportunità previste dalla Cassa Forense. Ecco per te una semplice guida.
Modello 5/2022: la scadenza
La prima scadenza da tener presente è quella relativa all’invio del Modello 5. Non si tratta di una scadenza di versamento, ma del termine fissato per l’adempimento dichiarativo che consente alla Cassa di calcolare correttamente i contributi previdenziali dovuti. Il Modello 5/2022 deve essere inviato entro il 30 settembre 2022. L’unica modalità di invio consentita è quella telematica tramite il sito www.cassaforense.it.
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Contributi Cassa Forense 2022: a quanto ammontano?
I contributi dovuti dovuti alla Cassa Forense si dividono in tre tipologie:
- minimi obbligatori;
- in autoliquidazione;
- soggettivi modulari (volontari).
Contributi minimi obbligatori
Il contributo minimo, dovuto da tutti gli iscritti, per il 2022 è pari a:
- 2945,00 euro a titolo di contributo minimo soggettivo*;
- il contributo di maternità, pari a 95,39 euro per il 2021, per il 2022 verrà determinato dal CdA e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2022.
*In attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti degli importi così quantificati, le prime tre rate del 28 febbraio, 30 aprile (lunedì 2 maggio) e 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2021 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 2022 sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell’1,9%.
I neo iscritti hanno delle agevolazioni, in particolare:
- per coloro che si sono iscritti prima del 35° anno di età, il contributo minimo soggettivo è ridotto della metà;
- per i primi 8 anni di iscrizione, a prescindere dall’età, il contributo minimo soggettivo dovuto si paga per metà nell’anno di competenza mentre la seconda metà si versa obbligatoriamente nell’anno successivo, qualora il reddito professionale sia di almeno 10.300 euro, o facoltativamente, nel caso contrario.
Il pagamento dimezzato nell’anno di competenza dà solo 6 mesi di anzianità contributiva. Chi vuole raggiungere i 12 mesi di anzianità contributiva nell’anno dovrà versare anche la seconda metà del contributo.
È possibile richiedere un esonero temporaneo del contributo minimo, per un massimo di un anno in tutta la vita professionale, solamente nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012. Solo in caso di maternità o adozione il beneficio può arrivare fino a 3 anni.
Resta sospeso anche per il 2022, invece, il contributo minimo integrativo.
Contributi in autoliquidazione
Con il Modello 5/2022 (relativo all’anno 2021), in autoliquidazione, bisogna versare:
- a titolo di contributo soggettivo, il 15% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo (era il 14,5% nei 4 anni precedenti);
- a titolo di contributo integrativo, il 4% del volume d’affari Iva al netto di quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo (che però non è previsto fino al 2022).
Quanto appena visto vale fino ad un massimale di 105.000 euro (era 100.700 euro nell’anno precedente). Sull’eccedenza rispetto a questa soglia, l’aliquota scende al 3%.
Particolari agevolazioni sono previste per gli iscritti che hanno maturato il diritto alla pensione ma continuano ad esercitare la professione.
Contributi soggettivi modulari
Gli iscritti possono integrare il proprio montante contributivo per ottenere una pensione più elevata. Nel modello 5, infatti, è possibile indicare facoltativamente una percentuale fra l’1% e il 10% di maggiore contribuzione alla Cassa Forense.
Precisiamo inoltre che i contributi soggettivi e i contributi di maternità sono interamente deducibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi. Non è deducibile invece il contributo integrativo (4% sul volume d’affari) in quanto incassato rivalendosi sul cliente: per lo stesso motivo, tale importo non fa reddito e quindi non viene tassato.
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Contributi Cassa Forense 2022: le nuove (vecchie) scadenze
Le scadenze contributive per l’anno 2022, salvo successive proroghe o modifiche, sono ritornate alla loro versione “ordinaria”. Rispetto allo scorso anno, infatti, quando i versamenti erano concentrati nella parte finale dell’anno, il calendario contributivo è ritornato ad essere più equamente distribuito nell’arco dell’anno. Di seguito il dettaglio.
Fissata al 31 ottobre 2022 la scadenza per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell’anno.
Per quanto riguarda il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità, le scadenze 2022 sono le seguenti:
- 1^ rata: 28 febbraio 2022;
- 2^ rata: 30 aprile 2022 (slitta al 2 maggio 2022);
- 3^ rata: 30 giugno 2022;
- 4^ rata: 30 settembre 2022 (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
I contributi dovuti in autoliquidazione e connessi al Mod. 5/2022 vanno versati entro il:
- 31 luglio 2022 (slitta al 1° agosto 2022): prima rata;
- 31 dicembre 2022 (slitta al 2 gennaio 2023): seconda rata.
Fissata infine al 31 dicembre 2022 (slitta al 2 gennaio 2023) la scadenza per poter effettuare:
- il pagamento volontario del contributo soggettivo modulare scelto nel mod.5/2022;
- il pagamento facoltativo dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.
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Cassa Forense: le modalità di pagamento
In merito alle modalità di pagamento, ricordiamo che Cassa Forense ha comunicato che dal 14 ottobre 2021 il pagamento dei contributi dovuti per il 2021 avviene tramite la piattaforma PagoPa. Essa sostituisce a tutti gli effetti i bollettini Mav ed è disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione personale. La piattaforma PagoPa può essere usata in due modi:
- pagamento mediante avviso PagoPa (tramite home banking, ATM, sportelli bancari, uffici postali, ricevitorie);
- pagamento on line mediante i servizi interattivi (WISP), come ad esempio MyBank.
MyBank è tra le modalità di pagamento integrate sul nodo pagoPA. Si può selezionare MyBank nel menù “conto corrente”, scegliendo quindi la propria banca di addebito. In automatico si viene reindirizzati al servizio di online banking della propria banca dove, dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali abituali, compare un bonifico interamente precompilato. A questo punto sarà sufficiente autorizzare il bonifico SEPA precompilato per ricevere la conferma dell’avvenuto pagamento.
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