Una guida pratica in merito alle condizioni del bando che sarà pubblicato entro il 30 marzo 2022 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf).
Tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) figura la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, nel cui ambito è inserito l’Investimento 2.2., denominato “Parco Agrisolare”.
In particolare l’Italia si prefigge di ridurre l’impatto ambientale della filiera agroalimentare, incentivando l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale.
Per la misura in esame sono stati complessivamente stanziati 1,5 miliardi di euro.
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Parco Agrisolare: il requisito Oggettivo
L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici. In abbinamento possono essere pure realizzati:
- La rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia;
- L’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato; in caso di coperture ventilate deve essere presente una barriera radiante;
- Sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Le spese ammesse al beneficio includono i seguenti costi:
- progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza;
- spese di rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- demolizione e ricostruzione delle coperture;
- installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole;
- direzione lavori;
- costi di connessione alla rete.
Si ricorda che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, accatastati nel catasto dei fabbricati. Sono quindi esclusi i casolari agricoli adibiti ad abitazione.
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Parco Agrisolare: il requisito Soggettivo
I beneficiari dell’agevolazione dovranno alternativamente essere:
- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), di cui al D.lgs. n. 99/2004 e D.lgs. 101/2005
- Coltivatori Diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola
- Imprese Agroindustriali (le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA (cioè aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00).
Massimali, limiti ed entità dell’incentivo
Per ciascun beneficiario, la spesa massima ammissibile è pari a € 250.000,00 IVA esclusa. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un incentivo in conto capitale fino al 65% della spesa massima ammessa, con un incremento del 25% per l’imprenditoria giovanile. Viene concessa pure la possibilità di erogazione di finanziamenti a tassi agevolati.
La spesa specifica massima ammissibile, riferita agli interventi riconosciuti, è pari ad € 1.500,00/kWp (Kilowatt Picco).
Per gli impianti fotovoltaici
- la potenza massima ammessa all’incentivo è pari a 300 kWp (Kilowatt Picco);
- la potenza minima ammessa all’incentivo è pari a 10 kWp (Kilowatt Picco).
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Parco Agrisolare: il limite degli Aiuti di Stato
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di aiuti di Stato.
Si ricorda, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni, che per i contributi erogati fino al 30 giugno 2022 il massimale degli aiuti di Stato concedibile per impresa è di 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, il massimale degli aiuti di Stato risulta invece di 345.000 euro, mentre per le imprese agricole ammonta a 290.000 euro. Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento de minimis.
Occorre prestare particolare attenzione: ad oggi il discrimine sta nell’erogazione del contributo prima o dopo del 30 giugno 2022. Se l’erogazione avverrà prima si potrà godere dei massimali di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863, altrimenti si tornerà a ricadere nel regolamento de minimis, con i classici limiti restrittivi di contribuzione previsti dalla legge.
Parco Agrisolare: attuazione della misura
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- prima dell’avvio dell’intervento (fino ad un 30%, con rilascio di apposita fidejussione);
- a saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione.
Il bando ufficiale verrà pubblicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) entro il 31 marzo 2022. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dagli interessati, ovvero per il tramite dei CAA (Centri Assistenza Agricola) o di professionisti abilitati.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- modulo informatizzato con anagrafica beneficiario, descrizione catastale dei fabbricati/edifici/serre oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo;
- relazione tecnica a cura del professionista abilitato contenente:
- descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
- stima preliminare dei costi e dei lavori distinti per tipologia di intervento, inclusa l’eventuale bonifica delle coperture in amianto (rimozione, trasporto e smaltimento);
- cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento, dalla concessione del contributo alla rendicontazione dei lavori a seguito della conclusione dei lavori stessi;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati (tipologia e rendimento dei pannelli fotovoltaici, isolamento termico, ecc) e la produzione energetica annua attesa;
- visura del catasto fabbricati;
- documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
- dossier fotografico ante-operam per documentare le coperture in amianto alla data di presentazione della domanda.
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Criteri di priorità
Il principale criterio per rientrare nel bando non è l’ordine di presentazione della domanda. Non ci sarà quindi Click Day. I criteri di priorità sono, in ordine, i seguenti:
- Interventi già autorizzati;
- Installazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo per soddisfare i fabbisogni aziendali;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto, isolamento termico e realizzazione di un sistema di aerazione;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto e realizzazione di isolamento termico;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto e realizzazione di un sistema di aerazione;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con isolamento termico e realizzazione di un sistema di aerazione;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con isolamento termico;
- Installazione di un impianto fotovoltaico con realizzazione di un sistema di aerazione;
- Installazione di un impianto fotovoltaico in aree colpite, nel corso degli ultimi 10 anni, da avversità climatiche, ambientali e sismiche, sulla base dei provvedimenti regionali o nazionali che hanno riconosciuto l’eccezionalità dei predetti fenomeni calamitosi;
- Previsione della condivisione dell’energia autoprodotta in comunità energetiche rinnovabili.
In caso di ex aequo, l’ordine di priorità viene definito secondo i criteri e l’elencazione sotto indicati:
- richiedenti che rientrano nella categoria dei giovani agricoltori;
- imprese in possesso dei requisiti previsti ex art. 53 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile;
- presenza di un sistema di accumulo con relativo sistema di gestione;
- importo del progetto maggiore;
- data di presentazione della domanda.
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