Emergenza Coronavirus: Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi possono richiedere la sospensione del mutuo relativo all’acquisto della prima casa?
In un periodo di crisi economica dovuto all’emergenza Coronavirus, il Governo italiano ha messo in atto una serie di misure a sostegno di famiglie e lavoratori. Fra queste troviamo la sospensione del mutuo per lavoratori dipendenti ed autonomi. L’obiettivo è evidente: salvaguardare la liquidità degli italiani in un momento di emergenza economica, che si accompagna a quella sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. La risposta è dunque positiva: la possibilità di richiedere la sospensione dei mutui riguarda quei soggetti che hanno subito una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione delle ore di lavoro, nonchè del fatturato in conseguenza all’emergenza Covid-19. In particolare per i lavoratori dipendenti rilevano le seguenti situazioni:
- sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20 % dell’orario complessivo.
Tale concessione deriva dall’istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l’acquisto della prima casa. Da questo deriva la possibilità di beneficiare di sospensioni del pagamento delle rate in seguito a situazioni di temporanea difficoltà.
Cos’è il “Fondo solidarietà”?
Il Fondo solidarietà per i mutui relativi all’acquisto della prima casa è stato istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 , presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esso prevede la possibilità di avere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo quando si verificano situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente sul reddito familiare.
Per quanto tempo si può richiedere la sospensione dei mutui?
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Inoltre, fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Sospensione mutuo per lavoratori dipendenti ed autonomi: a chi spetta?
Il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’art. 4 specifica che la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo relativo all’acquisto della prima casa non è rivolta solo ai lavoratori dipendenti ma riguarda anche i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
“di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus”.
Sospensione mutuo per lavoratori dipendenti ed autonomi: come richiederla?
Come funziona? E’ possibile inoltrare al Consap e attraverso la propria banca, la richiesta di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.
In questo modo il Fondo sosterrà i costi relativi agli interessi maturati versando direttamente alla banca mutuante la quota maturata (escluso l’importo dello spread). La sospensione delle rate comporta quindi semplicemente un allungamento del piano di ammortamento.
Sul sito del Ministero del Tesoro e sul sito del Consap Spa la modulistica necessaria viene continuamente aggiornata. Tuttavia, l’iter burocratico richiede qualche settimana ed è perciò consigliabile confrontarsi con la propria banca e raccogliere tempestivamente la documentazione necessaria.
Una volta che la banca avrà effettuato gli adempimenti necessari provvederà ad inoltrare al CONSAP la richiesta di sospensione. Il CONSAP, una volta verificata l’esistenza dei requisiti, concederà la sospensione che verrà comunicata al cliente mutuante tramite la banca.
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