L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una versione aggiornata della Guida al Bonus 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Analizziamo dunque nel dettaglio i contenuti, evidenziando le novità rispetto alla precedente versione. Scarica il documento aggiornato ad Ottobre 2022
Un importante ausilio a chi vuole usufruire della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie è rappresentato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate. Purtroppo, fino a pochi giorni fa, l’ultima versione messa a disposizione dall’Agenzia era datata Luglio 2019. Come ben noto, tante novità sono intervenute negli ultimi tre anni in tema di Bonus Edilizi. L’introduzione del Superbonus 110% ha portato con se i nuovi meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, applicabili anche al Bonus Ristrutturazioni 50%. Altre novità riguardano i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, che possono beneficiare di incentivi più corposi. Tutto ciò rendeva necessario l’aggiornamento della Guida al Bonus Ristrutturazioni edilizie, che seppur non tempestivamente è finalmente arrivato.
Analizziamo dunque il contenuto della guida, sintetizzando i principali contenuti e soffermandoci sulle novità introdotte rispetto alla precedente versione, ossia:
- le alternative alla detrazione;
- il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Scarica in fondo all’articolo la Guida al Bonus Ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2022.
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Guida Bonus Ristrutturazioni: il quadro introduttivo
L’ultima Legge di Bilancio ha infatti prorogato l’incentivo fino al 2024, quindi è possibile usufruire del bonus ristrutturazione anche per il 2022.
Per i lavori effettuati sulle singole abitazioni è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione riconosciuta può essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno seguente a quello di effettuazione delle spese.
L’agevolazione segue il c.d. “principio di cassa”, ovvero può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione.
Chi può usufruire del bonus ristrutturazione?
Il principio di base è che possono usufruire del bonus tutti i contribuenti persone fisiche assoggettati ad IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta:
- al proprietario dell’immobile;
- ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, locatario ecc.).
Inoltre hanno diritto al beneficio, a patto che sostengano direttamente le spese e siano quindi intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Nel caso di due comproprietari di un immobile, la detrazione segue il pagamento. Se la fattura è intestata ad uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato in fattura, a condizione che nella stessa sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Mentre, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (il c.d. compromesso) chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
- è stato regolarmente registrato il compromesso.
Guida Bonus Ristrutturazioni: l’elenco dei lavori ammessi
Nello specifico, è prevista la detrazione pari al 50% (o in alternativa la cessione o lo sconto) in relazione alle spese sostenute per:
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze.
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Cosa si intende per lavori di manutenzione ordinaria?
Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus, sono:
- l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale;
- gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la recinzione dell’area privata;
- la costruzione di scale interne.
Bonus ristrutturazione e sostituzione di porte interne
La spesa sostenuta per cambiare le porte in casa rientra nella manutenzione ordinaria, e quindi è detraibile per i condomini e non per gli edifici singoli. Tuttavia, come chiarito dal MEF, se la sostituzione delle porte interne rientra in un più ampio intervento di lavori straordinari ed è indispensabile per completare il lavoro, la detrazione del 50% sarà riconosciuta.
Bonus ristrutturazione 50%: come pagare?
Per usufruire del bonus è necessario che i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione siano effettuati con bonifico bancario o postale parlante, da cui risultino:
- causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.
Su tali bonifici l’istituto bancario effettua una ritenuta dell’8%. Tale adempimento, congiuntamente all’invio all’ASL di una comunicazione preventiva (quando richiesta) è condizione essenziale per accedere al bonus.
Se i lavori di ristrutturazione sono stati paganti mediante un finanziamento, il bonus potrà essere richiesto ma in questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il C.F. del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Attenzione! Il titolare dell’agevolazione fiscale deve conservare la ricevuta del bonifico.
Guida Bonus Ristrutturazione: l’elenco dei documenti da conservare
Per evitare problemi in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario conservare la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento del bonus. Inoltre, per poter richiedere tale agevolazione, bisognerà ovviamente indicare gli oneri sostenuti per finanziare gli interventi di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o 730).
I documenti che bisogna conservare sono:
- le concessioni e autorizzazioni amministrative in base alla tipologia di lavori da realizzare. Se nel caso di specie non è previsto, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
La comunicazione all’ENEA
Per i lavori di ristrutturazione che comportano la riduzione dei consumi energetici conclusi nel 2022 è necessario inviare la c.d. comunicazione ENEA. L’elenco degli interventi per i quali è obbligatoria la comunicazione è disponibile sul sito. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori, nonché dopo il c.d. collaudo. L’invio è obbligatorio e può essere fatto dal contribuente stesso o da un intermediario incaricato mediante procedura online. Qualora non venga rispettato il termine di 90 giorni e ci sia un ritardo nell’invio di tale comunicazione, il contribuente non perderà il diritto al bonus.
Guida Bonus Ristrutturazioni: le alternative alla detrazione
Fino al 2024 è possibile optare, in alternativa alla detrazione, per:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
Lo sconto in fattura consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. Il suo importo può arrivare fino a quello della detrazione dall’imposta lorda spettante. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a soggetti qualificati, come:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
La cessione del credito consiste invece nella possibilità di cedere il credito d’imposta vantato dal committente a:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Anche in questo caso, oltre all’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario, sono consentite due ulteriori cessioni ai soli soggetti qualificati in precedenza elencati.
Gli interventi per i quali è possibile optare per sconto o cessione
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata in relazione agli interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici);
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- superamento o eliminazione di barriere architettoniche (solo per il 2022).
Gli adempimenti per l’esercizio dell’opzione per sconto o cessione
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.
Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili e possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste:
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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L’eliminazione delle barriere architettoniche
L’altra importante novità presente nella guida riguarda la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, interessa le sole spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Anche in questo caso è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Se associato ad un intervento trainante, questo tipo di intervento può usufruire del Superbonus 110%.