Decreto Sviluppo Biometano: i contributi per impianti green

di Alessandro De Adamo
decreto sviluppo biometano

Il Decreto del Ministero della Transazione ecologica introduce nuovi incentivi per la realizzazione o la riconversione ed il miglioramento di impianti per la produzione di biometano. Conosciamo quindi nel dettaglio il nuovo Decreto Sviluppo Biometano: previsti contributi a fondo perduto e tariffe incentivanti

Tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) figura la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che include la componente 2.2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, nel cui ambito è inserito l’Investimento 1.4., denominato “Sviluppo Biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare”. L’investimento trova attuazione nel Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 15 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022. Parliamo del c.d. Decreto Sviluppo Biometano.

In particolare l’Italia stanzia 1,7304 miliardi di euro da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:

  • realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
  • riconversione e miglioramento dell’efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale ed il riscaldamento.

Una nota di rilievo: i criteri di selezione, le date di apertura e di chiusura per le domande e le modalità di partecipazione saranno pubblicate con successivo Bando del MiTe.

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Decreto Sviluppo Biometano: il requisito oggettivo

Il decreto ha dunque la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella “rete del gas naturale”, da impianti

  • di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici, o
  • da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

Per “rete del gas naturale” si intendono tutte le reti ed i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato.

Accedono agli incentivi del presente decreto esclusivamente gli interventi non avviati prima della pubblicazione della graduatoria del bando attuativo.

Le scadenze da tenere a mente

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DM verranno approvate le regole applicative del presente decreto, con ulteriore decreto del MiTe, su proposta del GSE.

Si segnala che saranno previste due procedure competitive l’anno fino all’esaurimento dei contingenti e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026.

Ogni procedura competitiva avrà una durata di sessanta giorni. Entro novanta giorni dalla chiusura di ogni singola procedura e verrà pubblicata dal GSE la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell’accesso agli incentivi.

I progetti aggiudicatari del bando dovranno poi concretizzarsi con l’entrata in esercizio degli impianti al più tardi:

  • entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima, per gli impianti alimentati da matrici agricole;
  • entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima, per gli impianti alimentati da rifiuti organici.

I soggetti titolari degli impianti comunicano al GSE la data di entrata in esercizio entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. Successivamente all’entrata in esercizio degli impianti ogni soggetto titolare avrà la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell’impianto medesimo secondo tempistiche e modalità che saranno definite nel decreto MiTe di prossima emanazione, al termine della quale comunicherà al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

Il Decreto Sviluppo Biometano: il contributo in conto capitale

Agli impianti di produzione di biometano è riconosciuto un incentivo fisso composto da un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1 (di seguito riportato).

decreto sviluppo biometano

Il contributo in conto capitale verrà erogato a seguito della comunicazione di entrata in esercizio degli impianti, previa approvazione del GSE in merito agli esiti relativi all’istruttoria tecnica.

Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:

  1. i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
  2. le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  3. i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  4. i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
  5. le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
  6. i costi per la fase di compostaggio del digestato.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Decreto Sviluppo Biometano: la tariffa incentivante

Agli impianti di produzione di biometano è inoltre riconosciuto un incentivo variabile composto da una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Ci sono due possibili tariffe incentivanti, ossia:

  1. per gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, è possibile richiedere una tariffa omnicomprensiva;
  2. per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, spetta una tariffa premio.

Nel primo caso le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest’ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali e conformemente ai decreti attuativi di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Invece, nel secondo caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.

Si segnala che entrambi gli inventivi, conto capitale e tariffa incentivante, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. Resta però ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell’energia di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.

I criteri di selezione dei progetti

L’ordine di graduatoria dei vari progetti presentati sarà determinato con i seguenti requisiti in ordine di importanza:

  • maggiore ribasso percentuale offerto rispetto alla pertinente tariffa di riferimento;
  • maggiore conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
    1. per gli impianti che producono biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
    2. per gli impianti che producono biometano destinato ad altri usi, una riduzione di almeno l’80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
  • anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione al bando.

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