Il Governo prova ad aiutare i lavoratori dipendenti a fronteggiare il caro carburante: in arrivo buoni carburante fino a 200 euro per il 2023. Ecco cosa prevede la norma.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 15 del 10 gennaio 2023, ha approvato il DL 5/2023, che introduce, per l’anno 2023, importanti disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante dei prezzi. La novità che riguarda più da vicino la materia del lavoro è quella che prevede per l’anno 2023 buoni carburante fino a 200,00 euro per ogni lavoratore, esenti da imposte (e contributi) fino a tale soglia.
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Buoni carburante 2023: di cosa si tratta
Si tratta di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che i datori di lavoro privati possono cedere ai lavoratori dipendenti, nel periodo di riferimento da gennaio a dicembre 2023, senza che questi concorrano alla formazione del reddito del lavoratore. Il tutto a patto che l’importo dei buoni o titoli analoghi non superi la soglia dei 200 euro per ogni lavoratore.
La ratio della norma consiste nella necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, nonché dalla conseguente esigenza di adottare misure atte a contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti, e di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato.
Chi ha diritto al beneficio?
Le disposizioni sono a beneficio dei soli lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato per i rifornimenti di carburante o anche per le ricariche elettriche. La norma infatti fa esplicito riferimento ai soli lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua accezione più estesa.
Va da sé che, ad una prima lettura della norma, dal caso di specie rimangano esclusi i lavoratori con forme contrattuali non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Si pensi ad esempio ai titolari di redditi assimilati, come possono essere i co.co.co, oppure i lavoratori a chiamata (intermittenti).
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Approfondimento normativo: risvolti lavoristici e fiscali
E’ palese che la norma proceda con una certa continuità rispetto all’analoga misura introdotta in via sperimentale nel 2022. Pertanto, in attesa di eventuali chiarimenti di rito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è legittimo ipotizzare che le interpretazioni operative siano analoghe a quelle fornite nel 2022.
In tal senso procediamo con la declinazione delle stesse sulla falsariga di quanto già disposto a suo tempo in tema di:
- deducibilità costo di acquisto;
- modalità di corresponsione;
- soglia di non imponibilità.
Deducibilità del costo di acquisto
Da un punto di vista strettamente aziendale, sebbene debba esser chiaro che il costo dei bonus carburante debba essere a carico del datore di lavoro, risulta altrettanto evidente che i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei bonus carburanti debbano essere considerati come interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Modalità di corresponsione
Da un punto di vista del lavoratore, invece, si tratta di buoni benzina (o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti) che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
I buoni possono essere distribuiti ad personam, senza preventivi accordi contrattuali. Addirittura, essi possono essere elargiti anche in sostituzione dei premi di risultato a tassazione agevolata.
Soglia di non imponibilità
La corresponsione dei buoni carburante fino a 200,00 euro, nel periodo gennaio-dicembre 2023, non rientra nella soglia di imponibilità prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro; pertanto, nel periodo sopra indicato (gennaio/dicembre 2023), potranno essere riconosciuti ai lavoratori, oltre ai buoni benzina fino a 200,00 euro (ai sensi del Decreto Trasparenza), anche le erogazioni in natura individuate dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, pari a 258,23.
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