Quali sono le regole da rispettare dal 1° gennaio 2023 al fine di non perdere il diritto di beneficiare dei bonus edilizi? Nell’attesa di specifici chiarimenti, si presenta un’attenta analisi di quanto finora spiegato dall’ANCE e dagli studiosi.
L’articolo 10-bis del D.L. 21/2022 ha introdotto come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Superbonus ed altri bonus edilizi “minori”), l’obbligo per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516.000 euro.
Quali bonus sono ricompresi nell’adempimento?
- il Superbonus 110% – 90%, in tutti i casi;
- l’Ecobonus ordinario, il Bonus ristrutturazioni/Bonus Casa, il Sismabonus ordinario, il Bonus fotovoltaico ordinario, il Bonus colonnine di ricarica ed il novellato Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, solamente quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (adempimento non dovuto in caso di detrazione diretta da parte del committente).
Obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi: il requisito temporale
La norma pubblicata il 20 maggio 2022 dispone un periodo transitorio, pertanto la disciplina non è uguale per tutti.
1° caso: cantieri esclusi dall’obbligo di attestazione SOA anche per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro
Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso dal 1° gennaio 2023:
- ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati ed in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 (in tal caso occorre fare riferimento alla data di avvio lavori indicata nel titolo edilizio);
- ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili.
2° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, dovrà essere affidata come minimo ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Tale onere ovviamente non coinvolge i casi di esclusioni indicati nel 1° caso.
Si segnala inoltre che occorre porre estrema attenzione ad incaricare imprese che abbiano solamente sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. Infatti non è detto che poi tale attestazione verrà effettivamente rilasciata. Qualora i lavori dovessero concludersi oltre il 30 giugno 2023, l’eventuale diniego dell’attestazione SOA espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e soprattutto il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali.
3° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di appalto ad imprese in possesso dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro
A decorrere dal 1° luglio 2023 tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis, comma 3, del D.L. n. 21/2022).
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Obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi: il requisito oggettivo
Le Categorie SOA sono quelle indicate nell’Allegato A del D.P.R. 207/2010. Queste sono categorie riferite normalmente a lavori pubblici, pertanto come si coniugano con le opere di tipo privatistico?
A parere dell’ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati dall’attestato di qualificazione ricevuto. Pertanto, a titolo di esempio, le categorie che appaiono più congrue per i lavori in ambito privatistico sono le seguenti:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
E chi è il soggetto demandato a verificare la coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati dall’attestato di qualificazione ricevuto?
- in primis il progettista (es. con un’annotazione al capitolato, oppure con un atto notorio);
- in secundis il direttore lavori (es. con un’annotazione al capitolato, oppure con un atto notorio).
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Obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi: il requisito quantitativo
L’obbligo di attestazione SOA sussiste solamente quanto l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516.000 euro.
L’importo di 516.000 euro, tuttavia, a cosa fa riferimento?
Riguarda le sole opere, pertanto
- è da ritenersi al netto dell’Iva, ed
- è da ritenersi al netto delle spese di progettazione e servizi eventualmente affidati all’impresa,
come già di prassi in tema di opere pubbliche.
In sostanza nel caso di General Contractor l’effettivo importo dell’appalto può essere superiore a 516.000 euro, senza previsione di obbligo di attestazione SOA.
Altra domanda: cosa si intende per lavori affidati?
A parere dell’ANCE significa lavori affidati almeno per l’esecuzione diretta parziale; quindi con subappalto non totale. Di conseguenza possono essere tratte le seguenti tre conclusioni:
- nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro affidati ad un General Contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA da parte sua;
- nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro affidati ad un General Contractor il General Contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516.000 euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma;
- le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di subappalto con il General Contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516.000 euro.
Obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi: la classifica di importo
Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 207/2010 le attestazioni SOA prevedono che la qualificazione in una categoria abiliti l’impresa a partecipare a gare ed a eseguire lavori nei limiti della propria classifica di importo incrementata di un quinto.
Siccome l’articolo 10-bis del D.L. 21/2022 effettua un richiamo complessivo alla disciplina SOA, si ritiene valevole anche in materia privatistica tale requisito: i lavori affidati possono arrivare al massimo fino alla propria classifica di importo incrementata di un quinto.
Va sottolineo che occorre raggiungere almeno la II classifica.
Qual è l’ammontare massimo di appalto affidato ad un General Contractor raggiungibile in caso di possesso di attestazione SOA II classifica?
Si riporta un esempio di massima nel quadro seguente.
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