Credito d’imposta beni strumentali 2023: la guida completa

di Francesco Aquilino
Credito d'imposta beni strumentali 2023

Cambia la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali (4.0 e non) per l’anno 2023. Tempo fino al 30 novembre per completare gli acquisti “prenotati” nel 2022. Percentuali ridotte per gli acquisti 2023. Ecco la guida completa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto degli appositi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 1° gennaio 2020. La misura, nata per sostituire iperammortamento e superammortamento, riconosce nella sua formulazione originaria crediti fino al 40% del costo. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha poi prorogato l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati anche nel 2023 (fino al 31 dicembre 2025). Tuttavia, per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023, il beneficio è riconosciuto in misura ridotta.

Contributo in misura piena, invece, per gli acquisti “prenotati” nel 2022. Ma a quali condizioni? Scopriamo dunque la disciplina attualmente in vigore, con particolare attenzione ai soggetti ammessi, gli investimenti agevolati, le diverse percentuali riconosciute, le regole per la compensazione.

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Credito d’imposta beni strumentali 2023: i soggetti ammessi

Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Condizione di accesso è l’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per accedere alla misura massima attualmente prevista per l’incentivo è necessario aver “prenotato” l’acquisto entro il 31 dicembre 2022 e completare lo stesso entro il 30 novembre 2023 (consulta l’approfondimento in fondo all’articolo). Per acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e non “prenotati” nel corso dell’anno precedente, il contributo è concesso nella misura ridotta che di seguito analizzeremo nel dettaglio.

Condizioni di accesso al credito d’imposta sono anche:

  • il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (a seconda del settore di appartenza);
  • il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Per i soli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta spetta anche esercenti arti e professioni (questi investimenti sono ora ammessi all’incentivo solo se “prenotati” entro il 31 dicembre 2022).

Imprese escluse

Sono invece sempre escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese in:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità;
  • altre procedure concorsuali.

Quali sono investimenti agevolabili?

Danno diritto alla fruizione del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di:

  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Misura del credito d’imposta beni strumentali per l’anno 2023

Analizziamo dunque le diverse misure dei crediti d’imposta sulla scorta delle previsioni normative. Le diverse percentuali dipendono dal tipo di bene acquistato e dalla data di acquisto o interconnessione. Possiamo infatti individuare in tal senso due diverse tipologie di investimenti, aventi ad oggetto beni strumentali:

  • nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

N.B.: i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 non danno diritto al credito d’imposta per acquisti effettuati nel 2023, fatto salvo il caso degli acquisti prenotati nel 2022 (per cui si rimanda all’approfondimento in fondo all’articolo).

Analizziamo adesso la misura del credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie e alla data di effettuazione dell’investimento.

I beni indicati nell’Allegato A

Per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 20%. Nello specifico, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
SCARICA L’ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
Credito d'imposta beni strumentali 2023

I beni indicati nell’Allegato B

Per investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del costo di acquisizione. Il limite massimo di costi ammissibili è pari ad 1 milione di euro. Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023. Nel 2024 la misura del credito scende al 15%, nel 2025 al 10%.

Per acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 era invece riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del costo, entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

SCARICA L’ALLEGATO B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Utilizzo del credito in compensazione e codici tributo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
  • dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B.

Prevista anche la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione, ma solo per:

  • investimenti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
  • effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

I codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6932, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • 6933, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • 6934, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
  • 6935, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • 6936, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • 6937, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Nella compilazione del modello F24 i codici devono essere esposti nella sezione “Erario“. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Leggi di più: Modello F24: cos’è, a cosa serve e come funziona

Credito d’imposta beni strumentali 2023: gli adempimenti richiesti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In questo senso, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto di beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B è inoltre richiesta la produzione di:

  • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Da tale documento deve risultare che i beni:

  • possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tuttavia, nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ultimo, la normativa prevede l’invio di una comunicazione al MISE. Leggi l’articolo che segue per conoscere:

  • contenuto;
  • modalità per l’invio;
  • scadenze.

Leggi di più: Comunicazione credito d’imposta beni strumentali: ecco il modello

Credito d’imposta per acquisti “prenotati” nel 2022: misura e condizioni

Andiamo infine a vedere in quali casi è possibile godere del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella misura piena. Il riferimento è agli acquisti c.d. prenotati nel 2022 e che verranno completati entro il 30 novembre 2023. Le condizioni sono:

  • conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2022;
  • pagamento di un acconto pari almeno al 20% dell’investimento;
  • completamento dell’acquisto entro il 30 novembre 2023.

In questi casi la misura dell’incentivo resta quella prevista per l’anno 2022. A seconda del tipo di acquisto, il credito può arrivare fino al 40%. Consulta l’articolo dedicato al seguente link per conoscere nel dettaglio le aliquote applicabili caso per caso.

Leggi di più: Credito d’imposta beni strumentali 2022: la guida completa

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