Cosa prevede il Decreto del Ministero pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Aprile 2023. Non è tutto: criteri di selezione, le date di apertura e di chiusura per le domande e le modalità di partecipazione saranno pubblicate in un successivo Bando del Masaf.
Tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) figura la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, che include la componente 2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”. Al suo interno o è inserito l’Investimento 2.2., denominato “Parco Agrisolare”, protagonista nel 2023.
In particolare, l’Italia si prefigge di ridurre l’impatto ambientale della filiera agroalimentare. A tal fine si incentiva l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale.
Per la misura in esame risulta ancora disponibile 1 miliardo di euro.
Leggi di più: Contributi per le Comunità Energetiche: la guida completa
Parco Agrisolare 2023: il requisito oggettivo
L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp.
Per le aziende agricole di produzione primaria, destinatarie principali dell’incentivo, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti, con percentuali differenti:
- sia se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare;
- sia se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo.
Gli altri interventi ammissibili
All’installazione di pannelli fotovoltaici possono essere abbinati anche i seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia (a livello operativo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è anche ammessa l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato);
- isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Le spese ammesse al beneficio includono i costi di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori. Sono dunque comprese anche quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
L’acquisto di beni in leasing è escluso dal beneficio.
Si ricorda poi che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari. Fra questi sono ricompresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Sono quindi esclusi i casolari agricoli adibiti ad abitazione.
Parco Agrisolare 2023: il requisito soggettivo
I beneficiari dell’agevolazione dovranno alternativamente essere:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di determinati codici ATECO (da precisare nel Bando attuativo, ma probabilmente saranno i medesimi di cui al bando 2022);
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- i soggetti di cui ai tre punti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
N.B.: sono tuttavia esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
Leggi di più: Decreto Sviluppo Biometano: i contributi per impianti green
Massimali di spesa e limite dell’incentivo in conto capitale
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000,00 euro nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.
Agli interventi realizzati viene dunque riconosciuto:
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa (vedasi in tal senso l’Allegato A al Decreto, Tabella 1, qui di seguito riportata);
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo, un incentivo in conto capitale per l’intero progetto (compreso la quota parte adibita all’autoconsumo):
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Vedasi in tal senso l’Allegato A al Decreto, Tabella 4, di seguito riportata);
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa (Vedasi in tal senso l’Allegato A al Decreto, Tabella 2, qui di seguito riportata);
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale:
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Vedasi in tal senso l’Allegato A al Decreto, Tabella 3, qui di seguito riportata);
Spesa massima ammissibile: criteri di calcolo
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
- per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete:
- con un limite massimo di 1.500,00 euro/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala;
- fino ad ulteriori 1.000,00 euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo (In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00);
- fino ad ulteriori 30.000,00 euro massimi di spesa qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, secondo gli importi e quantità massimi che saranno dettagliate nel successivo Bando del Mipaaf;
- per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e/o l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- fino a un limite massimo di 700,00 euro/Kwp comprensivo di tutte le spese compreso quelle di demolizione e ricostruzione delle coperture e la messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi.
Parco Agrisolare 2023: il limite degli Aiuti di Stato
Gli aiuti in esame possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis. Ciò nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente Decreto.
Gli aiuti di cui al presente Decreto possono essere anche cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene. Il cumulo, in ogni caso, non deve portare al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente Decreto.
Parco Agrisolare 2023: attuazione della misura
L’erogazione del contributo, infine, avverrà in due tranche:
- prima dell’avvio dell’intervento (fino ad un 30%, con rilascio di apposita fidejussione);
- a saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione;
purché i soggetti beneficiari del contributo realizzino, collaudino e rendicontino gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei nominativi aggiudicatari.
Il Bando attuativo verrà pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), a seguito dell’approvazione del presente Decreto da parte della Commissione europea. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate solo telematicamente attraverso il portale del GSE. L’invio potrà essere effettuato personalmente dagli interessati, ovvero per il tramite dei CAA (Centri Assistenza Agricola) o di professionisti abilitati.
Leggi di più: Comunità Energetiche Rinnovabili: IVA e imposte dirette nell’autoconsumo