Sei un professionista e devi aprire la tua Partita IVA? Questo vuol dire che dovrai fare i conti con i contributi previdenziali, quelli che ti garantiranno la pensione. Se non conosci quali sono gli adempimenti e le scadenze della tua Cassa di previdenza, non preoccuparti! Di seguito troverai una breve guida per te.
A conclusione del tuo percorso di studi, hai superato l’Esame di Stato. Ora, una volta abilitato, puoi lanciarti a pieno nel mondo del lavoro. Per non perdere nessuna opportunità lavorativa dovrai procedere all’apertura della tua Partita Iva da Attuario, Chimico, Geologo o Dottore Agronomo. Sarà quindi molto importante capire come funzionano i contributi da versare all’EPAP per il 2023, ossia quanto, quando e come pagarli.
Iscrizione all’EPAP
L’iscrizione all’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP) è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi degli Attuari, dei Chimici, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che esercitano la libera professione (in forma singola o associata), anche se in forma occasionale o saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoratore dipendente. L’iscrizione è dovuta entro 60 giorni dall’emissione della tua prima fattura.
L’esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo. Ciò vale a meno che non si dimostri, sottoscrivendo una specifica autocertificazione, di non essere titolare di Partita IVA e di non esercitare in alcun modo l’attività professionale.
A tutti i neo-iscritti che al momento dell’iscrizione abbiano meno di 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l’EPAP dà la possibilità di ridurre del 70% gli stessi per i primi tre anni d’iscrizione. Tuttavia, tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà il contributo soggettivo (10% del reddito netto), il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (2% del volume d’affari) nella loro totalità.
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Obblighi dichiarativi
L’iscrizione all’EPAP è sicuramente il primo adempimento da eseguire; successivamente dovrai comunicare, con cadenza annuale, il reddito professionale conseguito e quindi dovrai versare i contributi.
La dichiarazione dei redditi dei professionisti avviene esclusivamente tramite procedura elettronica presente nella tua Area Riservata sul sito dell’EPAP con la compilazione e l’invio di un modello (da qualche anno infatti, l’invio tramite posta non è più attivo).
La comunicazione annuale del reddito netto professionale e del volume di affari è un obbligo al quale sono tenuti:
- tutti gli iscritti che non versino in stato di cessazione dell’attività professionale;
- tutti gli iscritti all’Ente che nell’anno la cui dichiarazione si riferisce hanno segnalato la cessazione dell’attività professionale;
- gli eredi degli iscritti deceduti;
- gli iscritti all’Ente che prestano la loro opera presso le Aziende sanitarie locali nel solo caso di contemporaneo svolgimento di attività professionale.
Sul sito dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, troverai tutte le istruzioni per compilare il modello di dichiarazione reddituale a seconda che tu sia iscritto non titolare di partita IVA, iscritto titolare di partita IVA che ha svolto esclusivamente attività individuale o iscritto che ha svolto l’attività professionale, in tutto o in parte, sotto forma di associazione tra professionisti e/o sotto forma di società.
Attenzione! La scadenza della presentazione del modello di dichiarazione reddituale (MODELLO 2) è fissata al 31 luglio di ciascun anno (salvo proroghe). Ciò significa che per i redditi professionali maturati nel 2023, la comunicazione va effettuata entro il 31 luglio 2024.
Quanto costano i contributi EPAP 2023?
Il professionista iscritto all’Epap è tenuto al versamento dei seguenti contributi per il 2023:
- soggettivo pari al 10% del reddito netto o a maggiore aliquota di supercontribuzione a scelta dell’iscritto;
- di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
- integrativo pari al 4% del volume di affari;
- di maternità: questo contributo è una quota forfettaria fissata annualmente dall’Ente e il suo versamento è previsto con la scadenza del saldo dell’annualità precedente a quella cui il contributo si riferisce.
Il tutto senza perdere di vista i minimali contributivi, con le relative agevolazioni previste per i giovani iscritti nei casi e alle condizioni di cui già si è detto precedentemente.
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Come si versano i contributi all’EPAP?
I contributi previdenziali all’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP) per il 2023 si possono versare tramite:
- Bonifico Bancario presso qualsiasi sportello Bancario oppure online (in questo caso è preferibile utilizzare la EPAPCARD, una carta di credito appositamente studiata per gli iscritti);
- F24: nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, devi inserire i seguenti dati:
- Codice ente: 0008;
- Codice sede: non compilare;
- Causale contributo: E065;
- Codice posizione: non compilare;
- Periodo di riferimento: ad esempio dal 01/2023 a 12/2023;
- Importo a debito versato: importo dovuto;
- Importo a credito compensato: questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta; è invece possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (nonché dall’IVA) con quanto dovuto all’Epap (a tal proposito, se scegli di versare i contributi con F24, ti consigliamo di rivolgerti ad un Dottore Commercialista).
Quando si versano i contributi all’EPAP?
Per quanto riguarda le scadenze (vigenti dal 01/01/2018) invece
- primo acconto: 5 aprile ed è pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale;
- secondo acconto: 5 agosto (35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto);
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
L’iscritto può optare, per ognuna delle scadenze previste, per il pagamento in unica soluzione entro la data indicata o, alternativamente, su due rate di pari importo senza oneri ed interessi aggiuntivi con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre.
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