Si avvicina la scadenza di versamento dell’acconto Imu 2023. Scopri tutte le novità in vigore da quest’anno. In questa semplice guida tutte le indicazioni su scadenza, aliquote, calcolo degli importi da versare, modalità di versamento e codici tributo.
La prima scadenza del 2023 è ormai alle porte ed è importante fare attenzione a non commettere banali errori. Proprio in questo senso, ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere sull’acconto Imu 2023: scadenza, aliquote, modalità di versamento e codici tributo da impiegare.
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Acconto Imu 2023: la scadenza
Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate. La prima rata, o acconto Imu, deve essere versata entro il 16 giugno 2023. La scadenza non interessa i soggetti interessati dall’esenzione dal versamento dell’acconto Imu.
Ricordiamo, ad esempio, fra i casi di esenzione:
- immobili siti nei comuni interessati da eventi sismici, in particolare i comuni:
- della Lombardia e del Veneto interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia;
- le casistiche generali come abitazione principale, terreni in zona montana, luoghi di culto, luoghi a finalità istituzionale posseduti da Stato, Regioni ed Enti Locali, ecc.
- gli immobili occupati, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
La successiva scadenza, quella della seconda rata o saldo Imu, è fissata al 16 dicembre 2023. Il contribuente può anche avvalersi della facoltà di versare l’imposta in unica soluzione al 16 giugno 2023.
Le aliquote e il calcolo dell’imposta
Ecco di seguito una tabella riepilogativa dell’aliquote Imu in vigore per il 2023:
Tipologia di immobile | Aliquota base | Aliquota massima |
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,5% | 0,6% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati merce (destinati alla vendita) | 0,1% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,86% | 1,06% |
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie | 0,86% | 1,06% |
Aree fabbricabili | 0,86% | 1,06% |
L’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Fanno però eccezione gli immobili ad uso produttivo, la cui aliquota non può mai essere inferiore allo 0,76% che i comuni riversano allo Stato.
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Acconto Imu 2023: i codici tributo
Il versamento dell’Imu può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).
Nel caso in cui si opti per il versamento tramite F24, è necessario prestare attenzione all’utilizzo dei codici tributo corretti. Di seguito l’elenco completo dei codici tributo da impiegare per il versamento dell’Imu:
- 3912, per l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze;
- 3913, per l’Imu dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914, per l’Imu dovuta sui terreni;
- 3916, per l’Imu dovuta sulle aree fabbricabili;
- 3918, per l’Imu dovuta sugli altri fabbricati;
- 3923, per gli interessi da accertamento;
- 3924, per le sanzioni da accertamento;
- 3925, per l’Imu dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3930, per l’Imu dovuta al Comune sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3939, per l’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
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