Anche i registratori di cassa vanno “in ferie”. È quanto prevedono le disposizioni vigenti. Questo obbligo però non vale per tutti gli apparecchi. Ecco chi deve prestare attenzione e in che modo bisogna procedere.
Come per la maggior parte degli italiani, anche per molti autonomi si avvicina l’agognato momento delle vacanze estive. Come da tradizione, soprattutto nella parte centrale del mese di agosto saranno molto le attività a godere di alcuni giorni di riposo. Fra i vari accorgimenti a cui prestare attenzione in vista della chiusura, uno riguarda i registratori di cassa. Qualcuno potrebbe dire che anche questi apparecchi, infatti, “vanno in ferie” insieme al titolare. Ed è proprio così, dal momento che ogni registratore di cassa deve risultare fuori servizio per periodi di sospensione dell’attività abbastanza prolungati.
Vediamo dunque in dettaglio:
- come gestire questa procedura di recente introduzione;
- quali sono le attività interessate da questo obbligo.
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Registratore di cassa fuori servizio: cosa prevedono le specifiche tecniche
Il Provvedimento 15943 del 18 gennaio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che puoi scaricare in fondo all’articolo) è intervenuto a modificare il precedente Provvedimento 182017 del 28 ottobre 2016, andando in particolare ad approvare le Specifiche tecniche RT – Versione 11.
Fra i vari dettagli di natura tecnica contenuti nel documento, spicca la seguente precisazione:
Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
(Specifiche tecniche RT – Versione 11, paragrafo 2.7)
Come mettere il registratore di cassa “fuori servizio”
Gli esercenti più attenti, pertanto, sono già al lavoro su questo aspetto, in vista della chiusura estiva, con il supporto dei tecnici che gestiscono fornitura e manutenzione dei registratori di cassa. Un ulteriore adempimento a carico dei lavoratori autonomi che gestiscono i propri incassi tramite un registratore telematico. Il registratore di cassa non potrà semplicemente rimanere inattivo ma dovrà comunicare il proprio stato “fuori servizio” con il codice 608. In questo caso, dunque, la modifica può essere apportata operando direttamente sull’apparecchio.
Un‘alternativa è rappresentata dalla possibilità di eseguire il cambio di stato del registratore di cassa dal cassetto fiscale dell’impresa.
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La regola vale per tutti i registratori di cassa?
Un aspetto delicato riguarda l’individuazione della platea degli esercenti soggetti a questo nuovo obbligo. Il sopra citato Provvedimento 15943 infatti specifica che tale novità non riguarda indistintamente tutti i soggetti dotati di un registratore di cassa telematico. In particolare, il paragrafo 1.2 del Provvedimento chiarisce che la Versione 11 delle Specifiche tecniche RT – contenente la novità di nostro interesse – deve essere rispettata obbligatoriamente
dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.
(Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, paragrafo 1.2)
Le categorie di registratore di cassa obbligate al cambio di stato su “fuori servizio” sono due:
- gli apparecchi con istanza di approvazione a partire dal 1° luglio 2023;
- gli apparecchi approvati prima del 1° luglio 2023 ma con istanza di variante presentata successivamente al 30 giugno 2023.
Tutti gli altri registratori telematici – almeno fino a nuove disposizione – sono esonerati da questo obbligo
Scarica il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023
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