Modello 5/2023 Cassa Forense: guida completa

di Antonella Salzarulo
modello 5

Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione del Modello 5/2023 alla Cassa Forense. Obbligo per tutti gli avvocati iscritti in un albo professionale nel corso del 2022 e per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa a decorrere dal 2022.

Una delle scadenze che la categoria degli Avvocati deve tenere a mente, è quella dell’invio del Modello 5/2023 alla Cassa Forense. Si tratta dell’adempimento dichiarativo che consente alla Cassa di calcolare correttamente i contributi previdenziali dovuti.

In questa guida vediamo insieme:

  • soggetti obbligati;
  • importi da dichiarare;
  • scadenza e modalità di invio;
  • sistema sanzionatorio.

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Chi è tenuto a trasmettere il Modello 5/2023 alla Cassa Forense?

Innanzitutto, distinguiamo tra soggetti obbligati all’invio del Modello 5/2023 e i soggetti esonerati. Le regole della Cassa, infatti, prevedono alcune categorie che non sono tenute a presentare il Modello 5.

Soggetti obbligati

  • Avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all’albo nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • Praticanti iscritti alla Cassa nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • Iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • Avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all’estero e conservano l’iscrizione all’albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
  • Avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell’anno precedente a quello di scadenza per l’invio del modello 5, in un albo professionale in Italia;
  • Professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’albo;
  • Eredi di avvocati deceduti obbligati all’invio del modello 5.

Soggetti non obbligati

  • Iscritti nel registro dei praticanti non iscritti alla Cassa per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;
  • Soggetti che, per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
  • Avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°/02/2013, ossia prima dell’entrata in vigore della l. 247/2012. Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell’avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall’obbligo di invio del modello 5 e dal pagamento dei contributi.

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Come si calcolano gli importi da dichiarare?

Sono due i dati da indicare nel Modello/5 2023 alla Cassa Forense:

  • reddito professionale 2022;
  • volume d’affari 2022.

Reddito professionale 2022

Di fatto non è necessario effettuare alcun calcolo, bensì è importante individuare correttamente il rigo della Dichiarazione dei Redditi da cui estrapolare il dato giusto. In particolare:

  • chi è soggetto ad IRPEF deve riportare il dato del rigo RE21 colonna 3 del Modello Redditi PF;
  • i soggetti in regime c.d. dei minimi riportano il dato di cui al rigo LM6 (dedotto del dato eventualmente presente al rigo LM9 colonna 3) del Modello Redditi PF;
  • coloro che adottano il regime forfettario riportano il dato del rigo LM34 colonna 3 (dedotto del dato eventualmente presente al rigo LM37 colonna 5) del Modello Redditi PF;
  • chi svolge attività in forma associata riporta il dato del rigo RH15 (maggiorato dell’eventuale importo presente al rigo RH7 o ridotto dell’eventuale importo presente al rigo RH8) del Modello Redditi PF;
  • per l’attività di giudice onorario di pace e vice procuratore onorario, il dato da riportare è quello di cui al rigo RC9 del Modello Redditi PF.

Volume d’affari 2022

Anche per il volume d’affari, l’importo è ricavato direttamente dai modelli dichiarativi. In particolare:

  • chi è soggetto ad IRPEF indica il dato di cui al rigo VE50 della Dichiarazione IVA 2023, al netto dell’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA;
  • i soggetti in regime c.d. dei minimi riportano il dato di cui al rigo LM2 del Modello Redditi PF;
  • coloro che adottano il regime forfettario riportano il dato del rigo LM22-27 colonna 3 del Modello Redditi PF, riferito al solo codice Ateco 69.10.10;
  • chi svolge attività in forma associata riporta l’importo corrispondente alla ripartizione del volume d’affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci.

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Scadenza e modalità di invio del Modello 5/2023 alla Cassa Forense

L’invio del Modello 5/2023 alla Cassa Forense è previsto per il prossimo 30 settembre 2023, salvo eventuali proroghe.

Come si trasmette il Modello 5/2023 alla Cassa Forense? L’unica modalità consentita è quella telematica. È necessario infatti collegarsi al sito www.cassaforense.it e seguire il percorso:

In questa sezione sarà possibile inoltre effettuare (o verificare) i calcoli per la corretta determinazione dei contributi in autoliquidazione.

Nota bene: per la trasmissione del Modello 5 non è richiesta la firma digitale.

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Occhio alle sanzioni…

Il rispetto del termine previsto per l’invio del Modello 5 è estremamente importante. Sono previste, infatti, sanzioni pesanti per chi omette l’invio o per chi lo effettua con ritardo. Ecco il dettaglio delle sanzioni:

  • 88,00 euro per l’invio effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 179,00 euro per l’invio oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere presentata la dichiarazione (31 dicembre 2023 per il Modello 5/2023);
  • 270,00 euro per l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere presentata la dichiarazione (a partire dal 1° gennaio 2024 per il Modello 5/2023);
  • 448,00 euro per l’omesso invio del Modello 5/2023 (invio mai effettuato).

Tuttavia, la Cassa Forense ha previsto i seguenti casi particolari:

  • nessuna sanzione per l’invio tardivo relativo al primo e al secondo anno di iscrizione;
  • nessuna sanzione per l’invio tardivo durante il periodo di praticantato con iscrizione alla Cassa;
  • 88,00 euro in caso di invio tardivo con reddito e volume d’affari entrambi pari a zero.

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