Hai conti correnti, azioni o altre attività finanziarie all’estero? Allora devi assolutamente familiarizzare con l’IVAFE. Ecco la Guida completa per capire come calcolare l’imposta, cosa indicare in dichiarazione dei redditi e quali sono le scadenze da ricordare.
L’IVAFE – Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero – è un’imposta indiretta (lo ha chiarito la Risposta n. 93 del 3 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate). Essa colpisce infatti il mero possesso di prodotti finanziari. Hai un conto corrente (o più conti correnti) all’estero? Possiedi azioni e titoli di aziende estere? Lavori per una società estera che ti assegna RSU o stock option? In ognuno di questi casi ti interessa comprendere il funzionamento dell’IVAFE per il 2023.
Andremo dunque a vedere insieme tutti gli aspetti necessari da conoscere per non incappare in errori, ma anche per valutare al meglio possibili investimenti all’estero:
- chi deve pagare l’imposta (e quali sono i casi di esonero);
- come si calcola l’imposta: base imponibile e aliquota;
- quando si può fruire del credito d’imposta;
- indicazione delle attività finanziarie in dichiarazione dei redditi;
- scadenze e modalità di pagamento;
- codici tributo da utilizzare.
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IVAFE 2023: chi deve pagare l’imposta?
Sono tenuti a pagare l’IVAFE per il 2023 tutti coloro che possiedono, all’estero, attività finanziarie rientranti nelle seguenti categorie:
- libretti di risparmio e conti correnti bancari;
- partecipazioni al capitale o al patrimonio (azioni o quote) di soggetti residenti o non residenti (ma non di società di persone né società a responsabilità limitata);
- obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
- titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote OICR);
- diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti estere;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati all’estero;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
È inoltre fondamentale sottolineare che l’IVAFE è dovuta solo dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Stiamo parlando, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) di tutte
“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”
(art. 2 c. 2 Codice Civile)
Tutti coloro che non rispettano nessuno dei suddetti requisiti per almeno 183 giorni l’anno (184 negli anni bisestili), pertanto, sono soggettivamente esonerati dal pagamento dell’IVAFE, anche laddove risultino in possesso di un immobile all’estero.
IVAFE e casi di esonero: ecco quando non si paga l’IVAFE
L’IVAFE non è dovuta nei casi in cui, anche se il contribuente possiede un’attività finanziaria fra quelle descritte precedentemente, vi è il coinvolgimento di un intermediario finanziario (es. un istituto bancario) che funge da sostituto d’imposta, assolvendo dunque ogni obbligo fiscale per conto del contribuente titolare delle attività finanziarie.
Questo si verifica, ad esempio, quando il possesso dei titoli esteri è soggetto ad uno dei seguenti regimi:
- regime del risparmio gestito;
- regime del risparmio amministrato.
Concordare con un intermediario finanziario un servizio di gestione dei propri titoli esteri con una di queste due modalità esonera il contribuente dall’obbligo di provvedere autonomamente al versamento dell’IVAFE (ma anche di comunicare il possesso dei titoli in dichiarazione dei redditi, come vedremo più avanti). Obblighi che invece permangono in capo al contribuente laddove il regime applicato sia il regime dichiarativo.
Un altro particolare caso di esenzione riguarda specificamente una delle attività finanziarie viste in precedenza: libretti di risparmio e conti correnti. Su questi prodotti finanziari, infatti, è prevista l’esenzione dall’IVAFE quando la giacenza media nell’arco del singolo periodo d’imposta non supera i 5.000 euro.
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Come si calcola l’IVAFE? Base imponibile e aliquota
Individuare la corretta modalità di calcolo dell’IVAFE è un esercizio complesso. Come avremo modo di comprendere, infatti, le regole non sono uniformi per tutte le tipologie di attività finanziarie detenute all’estero. In presenza di attività di diversa natura, dunque, il singolo contribuente può vedersi costretto a calcolare l’IVAFE da pagare applicando diverse modalità di calcolo.
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, c’è un ordine gerarchico di criteri da utilizzare (dove quello successivo va utilizzato solo nel caso in cui risulti inutilizzabile quello precedente). In particolare, bisogna ricorrere al valore:
- di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o eventualmente alla data precedente in cui termina il periodo di possesso) nel luogo in cui le attività sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera: tale valore va utilizzato per le attività che hanno una quotazione nei mercati regolamentati;
- nominale, per tutte le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati;
- di rimborso, nell’impossibilità di determinare il valore nominale, per le attività finanziarie di cui al punto 2;
- di acquisto dei titoli, per le attività di cui al punto 2, in mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso.
Non solo aliquote: sui conti correnti l’IVAFE è in misura fissa
L’IVAFE ha una sola aliquota: lo 0,2% (2 per mille). È questa dunque la percentuale da applicare sulla base imponibile – determinata con uno dei criteri visti in precedenza – per capire a quanto ammonta l’imposta da pagare, al netto di eventuali crediti d’imposta.
Solo sui libretti di risparmio e sui conti correnti bancari l’imposta non è proporzionale, bensì in misura fissa. In questi casi, infatti, non si applica l’aliquota dello 0,2% ma un’imposta fissa di 34,20 euro all’anno. L’imposta in misura fissa va versata su ogni singolo libretto di risparmio o conto corrente posseduto all’estero.
Attenzione: in ogni caso l’imposta va rapportata alla percentuale di possesso e al periodo di detenzione. Facciamo qualche esempio.
Esempio 1. Acquisto azioni di un’azienda estera, in regime dichiarativo, in data 1° giugno 2023, per totali 214 giorni di possesso nell’anno. Rilevo un valore di 40.000 euro al 31 dicembre. In questo caso, l’imposta da me dovuta non sarà pari a 80 euro (pari allo 0,2% di 40.000), ma dovrò ricalcolare i 214/365 di questo importo, ottenendo così un’IVAFE per il 2023 pari a 46,90 euro.
Esempio 2. Apro un conto corrente in uno stato estero, cointestato al 50%, in data 1° settembre 2023, per totali 122 giorni di possesso nell’anno. Rilevo una giacenza media superiore a 5.000 euro, per cui so che l’IVAFE è dovuta. In questo caso, l’imposta da pagare non sarà pari a 34,20 (imposta fissa in misura piena), ma dovrò ricalcolare i 122/365 di questo importo, ottenendo così un’IVAFE per il 2023 pari a 11,43 euro.
Il credito d’imposta
Le norme vigenti prevedono che dall’imposta si detragga, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti.
L’inciso “fino a concorrenza del suo ammontare” ci fa comprendere come il credito d’imposta spettante possa al più azzerare l’imposta dovuta in Italia, ma non determinare un credito del contribuente nei confronti del Fisco italiano.
Sul tema del credito d’imposta, per quanto riguarda l’IVAFE, anche per il 2023 vi è una specifica limitazione. Non spetta alcun credito d’imposta, infatti, se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Devo indicare le attività finanziarie estere nella dichiarazione dei redditi italiana?
Il possesso di attività finanziarie estere deve sempre essere indicato in dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione i casi in cui vi è l’intervento di un intermediario finanziario (risparmio amministrato o gestito) nonché i libretti di risparmio e conti correnti con giacenza media nell’anno fino a 5.000 euro.
In particolare, laddove non ricorra un caso di esonero, queste indicazioni vanno rese nel Quadro RW del Modello Redditi. Per predisporre correttamente la compilazione del Quadro RW in merito alle attività finanziarie possedute all’estero, è importante preparare una serie di informazioni come:
- titolo di possesso (proprietà, usufrutto o altro titolo);
- Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie;
- percentuale di possesso delle attività finanziarie;
- criterio di determinazione del valore (valore di mercato, nominale, di rimborso o di acquisto);
- valore iniziale delle attività finanziarie (al 1° gennaio o nel primo giorno di detenzione, se questa è iniziata in corso d’anno);
- valore finale delle attività finanziarie (al 31 dicembre o, se diverso, nell’ultimo giorno di detenzione);
- numero di giorni di possesso;
- credito d’imposta (importo delle eventuali imposte pagate e recuperabili secondo quanto visto precedentemente).
Se il Quadro RW va compilato per dichiarare il possesso, e quindi ai fini del monitoraggio fiscale, la corretta determinazione dell’IVAFE avviene compilando il Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche.
Esoneri soggettivi dalla compilazione del Quadro RW
Oltre agli esoneri di carattere oggettivo cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, vi sono degli esoneri di carattere soggettivo rispetto alla compilazione del Quadro RW. In ogni caso, dunque, a prescindere dal tipo di attività estere eventualmente possedute, non compilano il Quadro RW del Modello Redditi:
- società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici);
- enti commerciali;
- enti pubblici e altri soggetti di cui all’art. 74 comma 1 del DPR n. 917/86;
- organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6 del D.L. n. 351/2001;
- forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo ex art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005;
- persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (es: Onu, Nato);
- persone la cui residenza fiscale in Italia sia determinata (in deroga agli ordinari criteri del DPR n. 917/86) in base ad accordi internazionali ratificati: in questi casi l’esonero riguarda il solo periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero e vale anche per le attività patrimoniali e finanziarie detenute in Stati esteri diversi da quello in cui si svolge attività lavorativa;
- persone fisiche che lavorano in via continuativa in zone di frontiera e Paesi limitrofi, limitatamente alle attività patrimoniali e finanziarie detenute nei Paesi in cui lavorano e al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero;
- tutte le persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia (in base ai criteri visti in precedenza).
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Come pagare l’IVAFE 2023: scadenze e modalità di pagamento
Le scadenze di pagamento dell’IVAFE seguono le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute dai soggetti che predispongono il Modello Redditi Persone Fisiche (e non il 730). Ogni anno, dunque, le scadenze ordinarie sarebbero:
- 30 giugno per saldo anno precedente e primo acconto anno in corso (30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%);
- 30 novembre per secondo o unico acconto anno in corso.
Con particolare riferimento all’IVAFE 2023, dunque, in base alle proroghe intervenute, le scadenze di pagamento sono:
- 20 luglio 2023 per saldo 2022 e primo acconto 2023 (31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%), salvo le ulteriori specifiche proroghe previste per le regioni colpite da particolari fenomeni climatici;
- 30 novembre 2023 per secondo o unico acconto 2023.
Le somme dovute vengono regolarmente versate utilizzando il Modello F24.
I codici tributo da utilizzare per pagare l’IVAFE
I codici tributo utili per compilare correttamente il Modello F24 ai fini del versamento dell’IVAFE sono i seguenti:
- 4043 per il saldo 2022;
- 4047 per il primo acconto 2023;
- 4048 per il secondo o unico acconto 2023.
Di fatto, dunque, le persone fisiche che devono versare l’IVAFE possono utilizzare i codici tributo 4041, 4044 e 4045 rispettivamente per saldo IVAFE, primo acconto IVAFE, secondo o unico acconto IVAFE.
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