Obbligo fatturazione elettronica: dal 2024 vale per tutti

di Michele Aquilino

Addio per sempre alla fattura cartacea (ma non proprio in tutti i casi…). Il caso singolare dell’Italia: l’unico Paese con un obbligo generalizzato e universale di fatturazione elettronica. Ecco cosa cambia dal 2024 (e come farsi trovare pronti).

Un vero e proprio unicum mondiale: dal 1° gennaio 2024 l’Italia sarà l’unico Paese ad avere un obbligo di fatturazione elettronica totale e generalizzato. Ma qualche eccezione resta, come vedremo più avanti. Non sussisterà più una distinzione tra forfettari e soggetti IRPEF o IRES. Tutte le fatture emesse, sia verso il pubblico sia verso i privati, transiteranno per lo SdI (Sistema di Interscambio, che fa capo all’Agenzia delle Entrate) e non potranno più avere il classico formato pdf o addirittura scritte a mano su blocchetti di sorta.

Cosa cambia, dunque, in concreto? Come devono attrezzarsi le Partite IVA italiane che inizieranno ad utilizzare la fatturazione elettronica – obbligatoria fin dal 1° gennaio – nel 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati.

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Cosa è successo nella fase transitoria?

Per capire come siamo arrivati a trovarci nella situazione attuale, è doveroso fare un passo indietro. La fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA di fatto è stata introdotta – potremmo dire programmata – già nel corso del 2022.

Con il Decreto PNRR 2 (D.L. n. 36 del 30 aprile 2022) si è arrivati infatti a questa previsione universale dell’obbligo di fatturazione elettronica, fino a quel momento solo prospettato ma mai concretizzato, anzi più volte rinviato. Tuttavia, in quel decreto era stato previsto che questa estensione della fattura elettronica (o meglio, del suo obbligo) avvenisse di fatto in due fasi.

Nella prima – che potremmo definire fase transitoria – l’obbligo veniva di fatto esteso anche a

ma con delle eccezioni che rimanevano ancora abbastanza ampie.

Il limite dei 25.000 euro

Proprio il Decreto PNRR 2, infatti, stabiliva che l’obbligo di emettere fattura elettronica scattasse dal 1° luglio 2022 per i soggetti appartenenti alle tre categorie di cui sopra, ma solo per coloro i quali avessero “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000” con riferimento al periodo d’imposta precedente (ossia il 2021). Successivamente è stato chiarito – nonostante l’ambiguità del dettato normativo – che la soglia dei 25.000 euro andava considerata sempre con riferimento al 2021 (e non al 2022) anche per valutare l’eventuale obbligo di fatturazione elettronica per il 2023.

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Obbligo fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Il 1° gennaio 2024 segnerà dunque un nuovo spartiacque (l’ultimo, di fatto) nell’avventura italiana con la fattura elettronica, partita 5 anni prima con un obbligo decisamente parziale e poi via via estesa con i passaggi che stiamo raccontando.

Andando di fatto a ricomprendere forfettari, (i superstiti dei) minimi e A.S.D., la fattura elettronica abbraccerà tutta la platea delle Partite IVA. Tutte le fatture emesse in Italia saranno elettroniche, con pochissime eccezioni. Parliamo, in particolare, delle prestazioni sanitarie fatturate direttamente dai medici ai propri pazienti. In quel caso, infatti, vige un vero e proprio divieto di fatturazione elettronica, richiesto dal Garante della Privacy per una maggiore protezione dei dati sensibili (sanitari, appunto) dei cittadini italiani. Vedremo in seguito maggiori dettagli.

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Come gestire la fatturazione elettronica: consigli pratici per i nuovi obbligati

Inevitabilmente il passaggio ad una nuova modalità di fatturazione porta con sé un po’ di ansia e preoccupazione. Non c’è motivo di farsi prendere dal panico, per molti si tratta solo di sostituire il caro vecchio foglio Excel con un altro software. Ad ogni modo, cerchiamo insieme di affrontare e chiarire alcuni sui principali dubbi di natura pratica legati alla fatturazione elettronica.

Obbligo Fattura Elettronica Forfettari

Come scegliere il software di fatturazione elettronica?

Il mercato dei software offre una moltitudine di soluzioni, tutte generalmente validissime. Naturalmente, i prodotti realizzati e offerti dalle software house sono a pagamento. Un’alternativa gratuita, invece, è rappresentata dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dove, accedendo con SPID, è possibile operare in piena autonomia e a costo zero per generare e trasmettere le proprie fatture elettroniche.

Premesso, tuttavia, che Fatture e Corrispettivi non brilla particolarmente in termini di intuitività, il consiglio spesso valido è quello di preferire il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate per coloro che emettono un numero limitato di fatture. Al contrario, chi emette fatture quotidianamente o quasi, potrebbe avere convenienza nell’utilizzo di un altro software a pagamento. Consideriamo, a tal proposito, che i software di fatturazione elettronica hanno prezzi che difficilmente superano i 100 euro all’anno. In molti casi, addirittura, costano meno.

Un’altra indicazione utile – al di là dell’intuitività del software e del suo costo – riguarda il coordinamento con il proprio Commercialista. Adottare un software che è già quello di riferimento nello studio del proprio consulente può generare dei vantaggi reciproci nella gestione del rapporto di consulenza: maggiore capacità di supporto in caso di problemi del cliente; maggiore facilità e rapidità nell’acquisizione delle fatture da parte del professionista.

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Data di invio della fattura elettronica

Entro quando devo inviare la fattura elettronica? La regola generale prevede che la fattura debba essere trasmessa a SdI (il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate) entro 12 giorni dalla data del documento. Attenzione: il termine resta tale anche qualora il 12° giorno sia festivo. Non sono previsti differimenti del termine al primo giorno feriale successivo.

In pratica, ciò vuol dire che se la data della fattura è 10 luglio 2022, avrò tempo fino al 22 luglio 2022 per effettuare la trasmissione della fattura senza incorrere in sanzioni. Ma cosa succede a chi non rispetta il termine? Ecco in tabella il regime sanzionatorio applicabile laddove vi siano dei ritardi.

Tipologia di violazioneRiferimento normativoSanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVAArticolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errataArticolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse chargeArticolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formaliArticolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997Niente sanzioni

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Dicitura IVA nella fattura elettronica dei forfettari

Come è noto, i forfettari non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti/committenti. Tuttavia, l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari fa sì che anche questi siano tenuti ad effettuare una specifica indicazione della “Natura IVA” dell’operazione fatturata.

La dicitura a cui rifarsi, fra quelle standard proposte dai software di fatturazione elettronica è: “Non soggette – Altri casi“.

Imposta di bollo nella fattura elettronica in regime forfettario

Altro aspetto caratteristico della fattura elettronica dei forfettari è rappresentato dall’imposta di bollo. Questa infatti va assolta nella misura di 2,00 euro per tutte le fatture che abbiano un importo complessivo (compreso dunque, ad esempio, l’importo del contributo integrativo alla cassa professionale) superiore a 77,47 euro. Ciò deriva dal fatto che il documento fiscale è senza IVA.

Generalmente l’imposta di bollo viene addebitata in fattura al cliente/committente, per cui l’importo stabilito per l’operazione viene maggiorato di 2,00 euro. Tuttavia – premesso che allo Stato non interessa tanto chi assolve al pagamento dell’imposta, ma piuttosto che venga pagata – può capitare che per accordi fra le parti l’imposta di bollo resti a carico di chi emette la fattura.

In quest’ultimo caso è importante intanto utilizzare (o attivare, se necessario, come accade ad esempio in Fatture e Corrispettivi) la sezione specificamente dedicata all’imposta di bollo, per poi selezionare l’opzione “Bollo virtuale” e inserire dunque l’importo di 2,00 euro. Il totale documento – sempre nel caso in cui si decida di lasciare il bollo a carico di chi emette la fattura – sarà pari al totale complessivo al netto dell’imposta di bollo, così che il cliente/committente possa pagare l’importo non maggiorato dal valore del bollo virtuale.

Sarà poi il contribuente in regime forfettario emittente la fattura a regolare periodicamente il versamento delle imposte di bollo dovute tramite:

  • l’apposita sezione che si trova in Fatture e Corrispettivi;
  • in alternativa, modello F24 con codici tributo variabili a seconda del trimestre (2521, 2522, 2523, 2524).

Leggi di più: Imposta di bollo Fatture elettroniche: come si paga?

Fatture di medici e odontoiatri sulle prestazioni sanitarie

In virtù del nuovo obbligo di fattura elettronica per i forfettari, una questione importante riguarda le fatture emesse da medici, odontoiatri e in generale da tutti quei professionisti in regime forfettario che effettuano prestazioni sanitarie. Come già accennato, infatti, ad oggi persiste il divieto – a fini di privacy – di emettere fatture elettroniche ai pazienti a cui sono state rese prestazioni sanitarie. Ciò in quanto i dettagli della prestazione transiterebbero per un soggetto terzo – il Sistema di Interscambio – e non resterebbero a conoscenza esclusiva del paziente e del professionista, come invece si addice a dati sensibili quali quelli relativi al proprio stato di salute.

Ciò comporta che dal 1° gennaio 2024 i medici devono emettere fattura:

  • elettronica per prestazioni rese nei confronti di un ente pubblico (previa apposizione della propria firma digitale sul file da trasmettere a SdI);
  • elettronica per prestazioni rese nei confronti di privati diversi dai pazienti (es. fatture per prestazioni offerte a cliniche o centri medico-assistenziali privati; fatture emesse ad altri colleghi per sostituzioni);
  • cartacea per prestazioni rese ai pazienti e pagate direttamente da questi ultimi al medico.

Leggi di più: Medici convenzionati Asl non tenuti ad emettere fattura

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