Hai inviato il tuo 730 entro la scadenza del 2 ottobre ma ti sei accorto/a di aver commesso un errore? Possibilità di correggere errori con 730 integrativo entro il 25 ottobre 2023. Leggi l’articolo per saperne di più.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. La scadenza per l’invio del modello 730 è fissata per il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia quest’anno la scadenza è slittata al 2 ottobre poiché il 30 settembre cadeva di sabato. Ma cosa succede se ci si accorge di aver commesso un errore dopo l’invio del 730? Bene, è possibile inviare il c.d. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2023.
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Riscontrare errori nel 730: cosa fare?
Il Modello 730 può essere presentato da:
- sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- Caf;
- professionista abilitato.;
- direttamente dal contribuente tramite area riservata del sito dell’agenzia delle entrate (730 precompilato).
Come già detto, il 730 si presenta entro il 30 settembre (termine ordinario) ma quest’anno cadendo di sabato la scadenza è slittata al 2 ottobre.
Qualora il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo tempestivamente, in modo da correre ai ripari con un Modello 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione dei redditi sono differenti a seconda della casistica.
Prima di analizzare queste ultime è bene ricordare che il 730 integrativo non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
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Casistiche
Come già accennato, in caso di errore è possibile ricorrere al 730 integrativo. Questo però fino al 25 ottobre 2023.
Nello specifico, possiamo avere i seguenti casi:
- maggior credito o minor debito;
- modificare i dati del sostituto d’imposta;
- modificare i dati del sostituto d’imposta e l’imposta;
- minor credito o maggior debito.
730 integrativo per maggior credito o minor debito
Nel caso in cui il contribuente si accorge, dopo l’invio del modello 730, di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e di conseguenza la modifica del 730 comporta un maggior credito oppure un minor debito, le opzioni sono:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
730/2023 integrativo per i dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire l’identificazione del sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo incompleto e inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
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730/2023 integrativo per dati sostituto d’imposta e per l’imposta
Se il contribuente si accorge:
- sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio;
- sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nel frontespizio.
730/2023 integrativo con minor credito o maggior debito
Se la correzione del 730 comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente dovrà utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2023, che dovrà essere presentato entro il 30 novembre (correttiva nei termini). Nel caso in cui emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, al pagamento di:
- tributi;
- interessi;
- sanzioni.
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