L’emissione delle fatture deve avvenire secondo tempistiche specifiche rispetto alla prestazione di servizio resa o alla vendita di beni. Cosa succede in caso di fattura inviata in ritardo?
Innanzitutto, una fattura si considera inviata in ritardo quando supera:
- i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la fattura immediata;
- il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazione per le differite.
L’emissione in ritardo di una fattura (elettronica e non) per prestazione di servizio o vendita di bene è una svista che può capitare a qualunque contribuente. Così come può capitare di trasmettere tardivamente i corrispettivi telematici. E’ bene sapere però che questo costituisce un comportamento sanzionabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, soffermando l’attenzione sull’emissione in ritardo della fattura, possiamo distinguere tra violazione di natura sostanziale e violazione di natura formale. Vediamolo nello specifico questa differenza.
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Fattura in ritardo: violazione sostanziale
Quando l’emissione in ritardo di una fattura costituisce violazione sostanziale? Bene, la violazione (il ritardo dell’emissione della fattura) si considera sostanziale quando incide sulla liquidazione dell’IVA.
Ad esempio: un soggetto che liquida mensilmente l’IVA incassa un corrispettivo per prestazione di servizi il giorno 20 di settembre ma emette fattura a fine ottobre.
In questo caso l’IVA doveva confluire nella liquidazione IVA di settembre, ma viene conteggiata tardivamente nella liquidazione di ottobre. Pertanto il contribuente è tenuto a pagare una sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’operazione tardivamente fatturata. E’ prevista comunque l’applicazione di una sanzione minima di 500 euro.
Evidentemente questo può determinare situazioni sproporzionate, fermo restando la riduzione al terzo della sanzione e la possibilità di ravvedere l’inadempimento.
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Violazione formale
La violazione produce effetti meno rilevanti quando il ritardo nell’emissione della fattura non incide sulla liquidazione dell’IVA. In questo caso parliamo di violazione formale.
Esempio: un contribuente che liquida l’IVA trimestralmente, incassa un corrispettivo per prestazione di servizi rese in data 10 ottobre 2023 ma emette fattura in data 12 novembre.
In questi caso la sanzione va da 250 a 2.000 euro. È la stessa sanzione che si applica quando la violazione degli obblighi di fatturazione riguarda un’operazione senz’applicazione dell’imposta che non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.
Si ricorda inoltre che per le violazioni senza incidenza sull’IVA commesse in passato, ossia fino al 31 ottobre 2022, è ancora possibile ricorrere alla sanatoria degli errori formali (200 euro per tutte le violazioni di ogni singolo periodo d’imposta) con pagamento entro il 31 ottobre 2023.
Ravvedimento operoso: come sanare il ritardo
Come detto sopra, al fine di ridurre le sanzioni è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Nello specifico, la sanzione si riduce a:
- 1/10 del minimo, entro 30 giorni dalla violazione quindi 25€
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore quindi 27,78€;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si commette la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Pertanto, in caso di sanzione fissa pari a 250 euro, se il contribuente sana la situazione entro 90 giorni dall’errore può versare 27,78 euro di sanzione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
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