Compensazione di un credito: quando non è possibile

di Antonella Salzarulo
compensazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, mediante risposta ad un interpello, quando non è possibile usufruire della compensazione di un credito nel modello F24. Il caso del Credito d’imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo compensato con l’IVA.

I contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono utilizzare il modello F24 per il versamento di tributi, contributi e premi. E’ stato stabilito che coloro che intendono utilizzare in compensazione un credito (ad esempio credito IVA, credito d’imposta, credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, e così via) sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici. Infatti non è possibile utilizzare altri canali di pagamento in caso di compensazione. Tuttavia la presentazione del modello F24 in forma cartacea è ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

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Compensazione di un credito con un debito inesistente

Cosa succede se la compensazione in F24 interessa un credito effettivamente esistente ed un debito inesistente? Questo è il quesito posto di recente, mediante interpello, da un’azienda operante nel settore turistico all’Agenzia delle Entrate.

A seguito di decreto di concessione l’istante (un’azienda operante nel settore turistico) è risultata assegnataria di:

  • contributo a fondo perduto;
  • un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.

Successivamente l’istante ha interpellato il Ministero del Turismo sulle modalità di cessione del credito d’imposta. L’azienda infatti ravvisava la difficoltà ad utilizzare il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo per l’utilizzo del bonus turismo.

A tal proposito l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di utilizzare il credito in compensazione con IVA. Tuttavia, il riferimento era al versamento di :

  • IVA non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025;
  • IVA non risultante dalle c.d. Liquidazioni periodiche.

Così facendo infatti, l’istante ipotizzava la possibilità di chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell’amministrazione finanziaria.

Bonus turismo: di cosa si tratta

Il bonus in esame è stato introdotto dal decreto sull’attuazione del Pnrr (articolo 1, commi 1 e 2, del Dl n. 152/2021). Tale decreto ha previsto delle agevolazioni a favore del settore turistico per le spese destinate:

  • all’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • alla realizzazione di piscine termali;
  • alla digitalizzazione.

L’aiuto si concretizza sotto forma di contributo a fondo perduto o di credito d’imposta utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

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La risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello in data 13/11/2023 (risposta n. 460).

La risposta è certamente negativa. L’amministrazione finanziaria ha affermato infatti che non è possibile compensare un credito esistente con un debito inesistente. Nello specifico si tratterebbe di comportamento elusivo.

In questo modo infatti il contribuente in sede di dichiarazione avrebbe maturato un credito IVA a seguito di maggiori versamenti rispetto al dovuto. Successivamente tale credito IVA sarebbe stato chiesto a rimborso eludendo i limiti di utilizzo del credito d’imposta originale (stabiliti dalla legge).

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