Bollo Fatture Elettroniche 2023: come e quando pagare

di Michele Aquilino
Bollo Fatture Elettroniche 2023

Come e quando pagare i 2,00 euro di bollo quando le fatture sono elettroniche? La Guida completa per evitare errori (ma anche per non pagare più del dovuto) e il calendario delle scadenze per il 2023.

Il tema relativo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è di grande attualità nel 2023. Ci troviamo infatti in una fase di transizione fra la fatturazione cartacea e la fatturazione elettronica, in particolare per i contribuenti in Regime Forfettario. Questo vuol dire che coloro che erano abituati ad apporre la marca da bollo da 2,00 euro sulle fatture, adesso non hanno più un documento cartaceo su cui assolvere materialmente quest’obbligo tributario. Come si versa dunque il bollo sulle fatture elettroniche? In questo articolo vedremo:

  • quando si applica (e quando non si applica) il bollo sulle fatture elettroniche;
  • cosa sono l’Elenco A e l’Elenco B;
  • in che modo si paga il bollo sulle fatture elettroniche;
  • le scadenze di pagamento del bollo sulle fatture elettroniche per il 2023.

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Quando si applica il bollo sulle Fatture Elettroniche…

L’applicazione della marca da bollo – e, più in generale, l’obbligo di assolvimento dell’imposta – non si richiede nei casi in cui sull’importo fatturato si applica l’IVA (a prescindere dall’aliquota). Questa prima indicazione ci permette di restringere il campo alle sole fatture in cui l’IVA non è esposta. I motivi per cui questo accade possono essere molteplici: possono esserci operazioni esenti, operazioni escluse, casistiche varie di inversione contabile.

Come indicato dal Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i codici IVA (per la fatturazione elettronica) che legittimano la non esposizione dell’IVA in fattura, e determinano di conseguenza l’obbligo di versare i 2,00 euro di bollo per ognuna delle fatture che ricadono in queste casistiche, sono:

  • N2.1;
  • N2.2;
  • N3.5;
  • N3.6;
  • N4.

e quando non si applica

Per esclusione, dunque, partendo dai contenuti del Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, possiamo individuare dei codici IVA che, pur relativi ad operazioni che non determinano l’esposizione dell’IVA in fattura, non prevedono l’obbligo di versare i 2,00 euro di bollo. Parliamo, ad esempio, dei codici:

  • N1 (operazioni escluse);
  • N3.4 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

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Elenco A ed Elenco B: possibilità di modifica

Sulla base delle fatture elettroniche predisposte e trasmesse in ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica sezione del portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi di fatture emesse:

  • Elenco A (non modificabile), che contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo;
  • Elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano l’imposta di bollo, ma che in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Rientrano dunque nell’Elenco B tutte quelle fatture per le quali, in fase di elaborazione, non è stata abilitata (e dunque aggiunta al corpo della fattura) la sezione relativa proprio all’imposta di bollo.

Con riferimento al solo Elenco B (dal momento che invece l’Elenco A non è modificabile), è possibile:

  • indicare le fatture che non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo (e quindi escluderle “manualmente” dal totale da versare per il trimestre di riferimento);
  • aggiungere gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi (aumentando il totale da versare).

Occhio alle scadenze

C’è un termine abbastanza stringente entro cui è possibile apportare modifiche all’Elenco B. Ricordiamo infatti che entrambi gli elenchi sono forniti dall’Agenzia delle Entrate, sempre sul portale Fatture e Corrispettivi, entro il 15° giorno successivo alla chiusura di ogni trimestre.

L’eventuale modifica dell’Elenco B, tuttavia, può essere effettuata solo fino all’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (es. 30 aprile 2023 con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2023). Decorso questo termine, anche l’Elenco B si presume confermato e quindi definitivo.

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Bollo Fatture Elettroniche 2023: modalità di pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture può essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario oppure mediante modello F24. In entrambi i casi, la procedura è molto semplice.

Nello specifico, basterà:

  • collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate;
    • accedere all’Area riservata mediante credenziali Fisconline SPID;
      • cliccare su “Fatture e corrispettivi“;
        • nell’area “Consultazione” accedere a “Fatture elettroniche e altri dati IVA“;
          • infine cliccare su “Pagamento imposta di bollo“.

In questa schermata è possibile visualizzare l’imposta di bollo dovuta per ogni trimestre. Sarà quindi possibile procedere in autonomia al pagamento del bollo inserendo il codice IBAN del conto di addebito oppure scaricando il relativo modello F24 per effettuare il pagamento in un secondo momento.

Codici tributo per il pagamento con F24

Per coloro che preferiscono la modalità di pagamento con F24, ecco l’elenco dei codici tributo da utilizzare per predisporre correttamente il modello:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

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Il calendario delle scadenze 2023

Entro quando si paga il bollo sulle fatture elettroniche del 2023? Non esiste una singola data ma una serie di scadenze periodiche che riguardano i singoli trimestri e che, in parte, sono soggetti anche a particolari condizioni (nel caso in cui – per i primi due trimestri – l’importo complessivo relativo al singolo semestre sia inferiore a 250,00 euro).

Ecco nella seguente tabella il riepilogo delle scadenze per il 2023.

TRIMESTRESCADENZA ORDINARIASCADENZA IMPORTO <250,00 EURO
1° TRIMESTRE 2023 (gennaio, febbraio, marzo)31 maggio 202330 settembre 2023
2° TRIMESTRE 2023 (aprile, maggio, giugno)30 settembre 202330 novembre 2023
3° TRIMESTRE 2023 (luglio, agosto, settembre)30 novembre 2023
4° TRIMESTRE 2023 (ottobre, novembre, dicembre)29 febbraio 2024

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