Passaggio tra regimi fiscali e contabili, sforamento del limite degli 85.000 e dei 100.000 euro: ecco alcune delle risposte più attese dell’anno, in merito alle novità 2023 del Regime Forfettario, negli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si può dire davvero che i contenuti della Circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 siano fra i più attesi di tutto il 2023 in ambito fiscale. E questo in quanto il superamento del limite del Regime Forfettario sortisce effetti diversi proprio a partire da quest’anno. Dal 2023, infatti, non vi è più un’unica soglia a cui prestare attenzione, bensì due. A quella di 85.000 euro (che era di 65.000 euro nei primi anni di adozione del regime) si affianca quella di 100.000 euro.
Effetti dunque nuovi e differenziati, su cui c’è stata notevole incertezza – e pure qualche timore – nel corso di quest’anno, eppure finalmente delineati dalla Circolare 32/2023. Vediamo dunque insieme i seguenti punti:
- effetti del superamento degli 85.000 euro;
- effetti del superamento dei 100.000 euro:
- ai fini delle imposte dirette;
- ai fini IVA;
- in merito alle ritenute d’acconto.
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Sforamento limite 85.000 euro: quali sono le conseguenze?
La prima soglia da considerare, come già detto, è attualmente posta a 85.000 euro. Come vanno considerati gli 85.000 euro? Parliamo dell’ammontare di ricavi e compensi riferibili ad un determinato periodo d’imposta.
Il superamento del limite di 85.000 euro determina la fuoriuscita dal Regime Forfettario, ma solo dall’anno (periodo d’imposta) successivo a quello in cui si è verificato questo sforamento. Pertanto, chi adotta il Regime Forfettario nel 2023 e registra un ammontare di ricavi o compensi superiore a 85.000 euro – ma (attenzione) non superiore a 100.000 euro – perderà il regime nel 2024, assoggettando i propri redditi ad IRPEF e adottando ordinaria tassazione e adempimenti IVA.
La considerazione della soglia in entrata
Non dimentichiamo, tuttavia, che questo effetto negativo (la perdita del regime per chi già lo applicava) in realtà è una lettura indiretta della norma, che invece ha un taglio di carattere positivo. La regola generale infatti dice – al netto degli altri requisiti previsti – che può adottare il Regime Forfettario chi ha maturato ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Ma cosa bisogna valutare, dunque, per chi non adotta il Regime Forfettario e vuole valutarne la fruibilità per l’anno successivo?
Distinguiamo due casistiche, in merito al computo degli 85.000 euro:
- i professionisti e le imprese in contabilità semplificata considerano i ricavi e i compensi incassati (regime di cassa) nell’anno in corso per valutare la possibilità di accedere al Regime Forfettario l’anno successivo;
- le imprese in contabilità ordinaria considerano i ricavi di competenza (a prescindere dall’incasso) secondo i criteri stabiliti dall’art. 109 del TUIR, sempre al fine di valutare la possibilità di accedere al Regime Forfettario l’anno successivo.
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Superamento limite 100.000 euro in Regime Forfettario: tutti gli effetti
Quanto visto in considerazione alla soglia di 85.000 euro, in effetti, non è nulla di nuovo. Si tratta di criteri sostanzialmente validi fin dall’introduzione (dal 2016) del Regime Forfettario, quando la soglia limite era fissata a 65.000 euro. La vera novità è stata, a partire dal 2023, l’introduzione della seconda soglia, posta a 100.000 euro.
Cosa succede in caso di superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi per chi è in Regime Forfettario? La regola generale è che la fuoriuscita dal regime non avvenga dall’anno successivo, ma già nell’anno in corso, ossia quello in cui avviene il superamento dei 100.000 euro. Si tratta di una decadenza a tutti gli effetti retroattiva, che parte dall’inizio del periodo d’imposta in corso.
Vediamo allora in dettaglio gli effetti su:
- imposte dirette;
- IVA;
- ritenute d’acconto.
Effetti ai fini delle imposte dirette
In caso di superamento del limite di 100.000 euro da parte di un soggetto in Regime Forfettario, trovano applicazione, ai fini delle imposte dirette, le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa/di lavoro autonomo. E ciò con riferimento all’intero periodo d’imposta.
Ne discende dunque un ordinario assoggettamento non solo ad IRPEF, ma anche alle addizionali regionali e comunali. Tanto per intenderci, un “ordinario assoggettamento” comporta ad esempio, ai fini IRPEF, l’applicazione delle aliquote (più pesanti di quelle del Regime Forfettario) previste per i vari scaglioni di reddito, così come l’analitica valutazione dei costi e della loro deducibilità fiscale (in luogo della forfettizzazione dei costi prevista nel Regime Forfettario).
Proprio in tema di costi deducibili, è specificato che questi vanno considerati al netto dell’IVA (inizialmente non detratta, fintanto che il soggetto poteva applicare il Regime Forfettario per il periodo d’imposta in corso), eventualmente rettificata come vedremo in seguito.
Effetti ai fini IVA
L’Agenzia chiarisce che “l’incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini IVA”.
Per quanto riguarda le operazioni attive, il contribuente inizia a fatturare con IVA tutte le operazioni a partire da (ossia inclusa) quella che ha comportato il superamento del limite del Regime Forfettario (100.000 euro). Se si tratta di una fattura emessa prima dell’incasso che ha comportato il superamento della soglia, il contribuente emetterà una nota di variazione di sola IVA nei confronti del cliente.
Per quanto riguarda le operazioni passive, invece, in caso di acquisto di beni e servizi non ammortizzabili è prevista la possibilità di rettifica dell’IVA sugli acquisti di quei beni e servizi “non ancora ceduti o non ancora utilizzati” al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento dei 100.000 euro. Con riferimento ai beni ammortizzabili, invece, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal Regime Forfettario.
A livello di adempimenti, infine, torna l’obbligo di trasmettere le Li.Pe. dei periodi a partire da quello in cui vi è stato lo sforamento. Dovuta anche la presentazione della Dichiarazione IVA.
Effetti sulle ritenute d’acconto
Discorso concettualmente analogo per quanto riguarda le ritenute d’acconto. A partire dall’incasso che comporta il superamento dei 100.000 euro, il contribuente subisce la ritenuta su tutte le operazioni attive e opera a sua volta la ritenuta su tutte le operazioni passive. Ciò naturalmente nei casi che normalmente lo richiedono.
Va precisato che il contribuente subisce la ritenuta anche sull’operazione che comporta lo sforamento, e sull’intero importo dell’operazione. Esclusa dunque l‘ipotesi che, con riferimento all’operazione che determina il superamento dei 100.000 euro, la ritenuta vada calcolata pro quota solo sulla parte che idealmente rappresenta l’eccedenza rispetto ai 100.000 euro.
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