Credito d’imposta 4.0 2024: guida completa all’incentivo

di Francesco Aquilino
credito d'imposta 4.0 2024

La disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 nel corso del 2024 resta invariata. Nessuna proroga invece per gli acquisti “prenotati” nel 2022. Ecco una guida completa in cui scoprire aliquote, investimenti ammessi, adempimenti e codici tributo

Anche per il 2024 sarà possibile usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0. La misura è stata inizialmente introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) per sostituire iperammortamento e superammortamento. Poi, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2025. Dal 2023 l’incentivo è riconosciuto solamente per investimenti in beni 4.0. Nessun credito d’imposta dunque, al contrario di quanto avvenuto in passato, per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Inoltre occorre sottolineare che nessuna proroga è prevista per portare a termine gli investimenti prenotati nel 2022. Infatti, al contrario di quanto previsto dalla prime bozze del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215), non c’è il rinvio al 30 giugno 2024 del termine ultimo per completare gli investimenti. Dunque, chi ha ordinato beni agevolabili entro il 31 dicembre 2022, pagando entro lo stesso termine un acconto pari ad almeno il 20% del costo, deve aver completato improrogabilmente l’investimento entro il 30 novembre 2023 per ottenere il credito d’imposta.

Fatte queste premesse, entriamo nel dettaglio delle regole di accesso all’incentivo per il 2024, con particolare riferimento a:

  • soggetti ammessi;
  • investimenti agevolabili;
  • misura del credito d’imposta;
  • codici tributo;
  • adempimenti richiesti.

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Credito d’imposta beni strumentali 2024: i soggetti ammessi

Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Condizione di accesso è l’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Condizioni di accesso al credito d’imposta sono anche:

  • il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (a seconda del settore di appartenza);
  • il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Imprese escluse

Sono invece sempre escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese in:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità;
  • altre procedure concorsuali.

Quali sono investimenti agevolabili?

Danno diritto alla fruizione del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di:

  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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Misura del credito d’imposta 4.0 beni strumentali per l’anno 2024

Analizziamo dunque le diverse misure dei crediti d’imposta sulla scorta delle previsioni normative. Le diverse percentuali dipendono dal tipo di bene acquistato e dalla data di acquisto o interconnessione. Possiamo infatti individuare in tal senso due diverse tipologie di investimenti, aventi ad oggetto beni strumentali:

  • nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

N.B.: i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 non danno diritto al credito d’imposta per acquisti effettuati nel 2024.

Analizziamo adesso la misura del credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie e alla data di effettuazione dell’investimento.

I beni indicati nell’Allegato A

Per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 20%. Nello specifico, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
SCARICA L’ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
credito d'imposta 4.0 2024

I beni indicati nell’Allegato B

Per investimenti effettuati nel corso del 2024 in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del costo di acquisizione. La misura del credito scenderà invece al 10% nel 2025. Resta al 15% il credito d’imposta per investimenti conclusi entro il 30 giugno 2025, a condizione di aver effettuato entro il 31 dicembre 2024 l’ordine ed il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale.

SCARICA L’ALLEGATO B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Utilizzo del credito in compensazione e codici tributo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B.

I codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6936, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • 6937, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Nella compilazione del modello F24 i codici devono essere esposti nella sezione “Erario“. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Leggi di più: Modello F24: cos’è, a cosa serve e come funziona

Credito d’imposta 4.0 2024: gli adempimenti richiesti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In questo senso, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto di beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B è inoltre richiesta la produzione di:

  • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Da tale documento deve risultare che i beni:

  • possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tuttavia, nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ultimo, la normativa prevede l’invio di una comunicazione al MISE. Leggi l’articolo che segue per conoscere:

  • contenuto;
  • modalità per l’invio;
  • scadenze.

Leggi di più: Comunicazione credito d’imposta beni strumentali: ecco il modello

AGGIORNAMENTO DEL 17 APRILE 2024

Un nuovo obbligo di comunicativo è stato introdotto per gli investimenti effettuati nel 2024. Scopri i dettagli nell’articolo dedicato.

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