Esonero lavoratrici madri: nuove indicazioni dall’INPS

di Sandro Susini
Esonero lavoratrici madri

Diventa effettivo l’esonero contributivo del 100% (fino ad un massimo di 3000 euro) per le lavoratrici madri. Tutte le specifiche fornite dall’INPS nella Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

L’Inps, con la Circolare del 27 gennaio 2024, n. 31, ha fornito le indicazioni in merito all’esonero contributivo per le lavoratrici madri introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per l’anno 2024).

La circolare ripercorre infatti la platea delle condizioni che possono dare diritto alla fruizione della misura, sia rispetto alle lavoratrici potenzialmente beneficiarie, sia in ordine alla durata ed all’assetto dell’esonero. Vediamo dunque:

  • lavoratrici che possono accedere all’esonero;
  • misura dell’esonero;
  • condizioni di spettanza dell’esonero;
  • istruzioni operative per ottenere l’esonero.

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Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Vi è la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. È inoltre richiesto che le lavoratrici soddisfino uno dei seguenti requisiti:

  • essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 180);
  • essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Esonero lavoratrici madri: la misura dell’esonero

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui. Tale importo va poi riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time. In questi casi, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, inoltre, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

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Condizioni di spettanza dell’esonero

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

  • la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
  • il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Esonero lavoratrici madri: come ottenerlo

L’accesso all’esonero presuppone infine la comunicazione da parte delle lavoratrici interessate dei codici fiscali dei figli la cui presenza da diritto di accesso alla misura. Tale adempimento può essere assolto direttamente nei confronti dei datori di lavoro, ovvero avvalendosi di un’apposita piattaforma che sarà messa a disposizione dall’Istituto previa comunicazione tramite messaggio dedicato.

Scarica la Circolare INPS n. 31 del 31 gennaio 2024

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