Consultazione fatture elettroniche: libera dal 20 marzo

di Antonella Salzarulo
consultazione fatture

Il Provvedimento n. 105669 dell’Agenzia delle Entrate modifica le regole per la consultazione fatture elettroniche verso il consumatore finale che non dovrà più sottoscrivere il servizio. Dal 20 marzo 2024 libero il servizio di consultazione fatture elettroniche.

Al fine di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale sulle e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse, l’AdE ha emanato un provvedimento. Vediamo le novità in materia di consultazione fatture elettroniche a partire dal 20 marzo 2024.

Leggi di più: Dichiarazione dei redditi 2023: come fare per consultarla

Consultazione fatture elettroniche: cosa succede dopo il 20 marzo

Dal prossimo 20 marzo, l’accesso al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche sarà libero. Questo vuol dire che non ci sarà la necessità di effettuare un’apposita adesione preventiva. Infatti, il contribuente potrà tranquillamente consultare le fatture elettroniche:

  • attive (fatture emesse)
  • passive (fatture d’acquisto).

Quindi:

  • gli operatori economici;
  • i consumatori finali;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA;

potranno sia recuperare i file delle fatture elettroniche sia consultarle liberamente. E questo anche se si tratta di fatture elettroniche ricevute prima dell’apposita adesione al servizio di consultazione.

Pertanto tutti i contribuenti dal 20 marzo avranno la possibilità di consultare quanto ricevuto e trasmesso fino ai due anni precedenti. Invece, per i dati fattura* si potranno visualizzare le informazioni sino al 31 dicembre dell’ottavo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

*Si fa riferimento al riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità.

La consultazione da parte degli intermediari

La consultazione e l’acquisizione di fatture elettroniche è consentita anche agli intermediari abilitati. In questo caso, gli stessi devono risultare delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

Tuttavia, la stessa possibilità è preclusa agli intermediari chiamati ad operare nell’interesse di consumatori finali.

Enti non commerciali: registrazione indirizzo telematico

Come per gli altri contribuenti, anche gli enti non commerciali possono e anzi devono indicare all’Agenzia delle Entrate il canale e l’indirizzo telematico per la ricezione delle fatture elettroniche. In questo caso, le fatture verranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio all’indirizzo telematico registrato. Questo, indipendentemente da quanto compilato dal fornitore nel campo “Codice Destinatario”.

Leggi di più: Fatture e Corrispettivi: come consultare le fatture attive?

Articoli Correlati