La Legge di Bilancio del 2020 ha riscritto la disciplina dell’Imu. A partire da quest’anno cambiano le aliquote da applicare, anche a causa dell’abolizione della Tasi. Presupposto, soggetti obbligati al pagamento, regole sulla prima casa. Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla nuova IMU 2020.
La legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato in maniera sostanziale da disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU). In particolare si è proceduto all’abolizione della Tasi e al conseguente aumento delle aliquote Imu. Analizziamo quindi nel dettaglio la nuova disciplina dell’Imu in vigore dal 2020, focalizzandoci sul presupposto dell’imposta e sui soggetti obbligati al pagamento.
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Imu 2020: presupposto dell’imposta ed esclusione per la prima casa
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. La legge individua tre tipologie di immobili:
- i fabbricati, ossia le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale;
- le aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici:
- i terreni agricoli, definizione che comprende tutti i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati.
Imu non dovuta per il possesso della prima casa
Fa eccezione alla regola generale il possesso dell’abitazione principale. La “prima casa” non comporta il pagamento dell’Imu, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’Imu non è dovuta anche sulle pertinenze dell’abitazione principale appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie. Sono abitazioni principali (e in quanto tali non comportano il pagamento dell’Imu) anche:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia (anche nel caso in cui non sia la dimora abituale o la residenza anagrafica);
- su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta e non locata da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Imu 2020: casi di esenzione ed altre agevolazioni
La normativa sull’Imu prevede specifici casi di esenzione sia per i terreni agricoli che per i fabbricati. Sono esenti i terreni agricoli che:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Sono esenti gli immobili:
- posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- posseduti da soggetti non residenti in Stati a regime fiscale privilegiato e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.
Sono esenti i fabbricati:
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- con destinazione ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, se improduttivi di reddito);
- destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- di proprietà della Santa Sede;
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, se previsto da accordi internazionali.
Per le abitazioni locate a canone concordato è prevista una particolare agevolazione: l’Imu, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
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Soggetti obbligati al pagamento dell’Imu
Sono obbligati al pagamento dell’imposta i soggetti che possiedono un immobile. Essi sono:
- i proprietari degli immobili;
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il soggetto concessionario di un’area demaniale.
In presenza di più proprietari, ognuno è tenuto al pagamento dell’Imu in proporzione alla quota posseduta.
Quando l’immobile è concesso in affitto (locazione), è comunque tenuto al pagamento dell’Imu il suo proprietario. Diversamente, in caso di leasing (locazione finanziaria), il soggetto passivo dell’imposta è il locatario.
Se vuoi approfondire anche gli aspetti relativi al calcolo dell’Imu e alle scadenze per il versamento, leggi l’articolo dedicato al link sottostante.
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