La bozza del Decreto Rilancio contiene importanti novità riguardo al Bonus per autonomi e stagionali. Il Bonus di Aprile ricalca grossomodo quanto previsto per Marzo. Indennità differenziate per il mese di Maggio. Novità in materia di cumulo tra indennità e pensione di invalidità. Scopri tutti i dettagli, categoria per categoria, sui Bonus Aprile e Maggio in fase di approvazione.
È ormai prossima la pubblicazione del Decreto Rilancio, di cui è già stata resa nota una bozza di quasi 500 pagine. Tra i numerosissimi provvedimenti annunciati in conferenza stampa dal Presidente Conte vi sono anche i nuovi Bonus per i mesi di Aprile e Maggio 2020. Tante le categorie di lavoratori autonomi e stagionali interessate. Le principali novità riguardano il mese di Maggio, per cui sono previsti importi differenziati e una nuova procedura che coinvolge l’Agenzia delle Entrate. Nuovi criteri anche in merito alla cumulabiltà. Scopri tutti i dettagli che emergono dalla bozza del Decreto.
Cumulabilità con l’assegno di invalidità e con il reddito di cittadinanza
Il Decreto Rilancio dovrebbe, tra le altre cose, correggere alcune delle storture previste dai precedenti Decreti Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e Liquidità (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23). In particolare, sono previsti interventi in merito alla cumulabilità dei Bonus. La formulazione contenuta nel Decreto Cura Italia esclude dall’ormai noto Bonus 600 euro i lavoratori titolari di pensione. Questa previsione ha negato in concreto l’accesso al Bonus anche ai percettori di assegno di invalidità. Proprio in virtù dell’ingiustizia insita nell’esclusione di soggetti svantaggiati, che, inoltre, nella maggior parte dei casi percepiscono importi irrisori, la bozza del nuovo decreto prevede espressamente la possibilità di cumulare i Bonus previsti dal Cura Italia con l’assegno ordinario di invalidità.
Indicazioni anche in merito alla cumulabilità dei Bonus con il reddito di cittadinanza. La bozza del Decreto Rilancio prevede che per i nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza si proceda ad un’integrazione di quest’ultimo fino a coincidenza con l’importo dei Bonus previsti per le varie mensilità. Non è prevista la possibilità di cumulo con il reddito di cittadinanza per professionisti iscritti a asse di previdenza private e lavoratori sportivi.
Bonus Aprile e Maggio 2020: indennità riconosciute categoria per categoria
Iscritti alla Gestione Separata Inps
La bozza prevede, nella stessa misura prevista per il mese di Marzo, il riconoscimento di un bonus pari a 600 euro per il mese di Aprile ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Come annunciato in conferenza stampa dal premier Conte, il bonus dovrebbe essere accreditato automaticamente a chi lo ha già percepito per il mese di Marzo.
Per il mese di Maggio è previsto il riconoscimento di un bonus pari a 1000 euro. Ma esso andrà solo a chi ha registrato nel secondo bimestre 2020 una riduzione del reddito pari almeno al 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019. La richiesta dell’indennità per il mese di Maggio dovrebbe avvenire attraverso una nuova procedura che coinvolge Inps e Agenzia delle Entrate.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Agli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta per il mese di Aprile una indennità pari a 600 euro. La stessa dovrebbe essere riconosciuta in automatico a beneficiari del Bonus di Marzo, senza la presentazione di una nuova domanda.
Non è previsto invece il riconoscimento di un Bonus per il mese di Maggio. Per questi soggetti è introdotto, tuttavia, un contributo a fondo perduto calcolato in proporzione alla perdita di fatturato.
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Lavoratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente, che già hanno percepito l’indennità per il mese di Marzo, è riconosciuto un Bonus di 600 euro anche per il mese di Aprile. Avranno diritto al Bonus di Aprile anche i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne di rapporto di lavoro dipendente, ne di NASPI.
Per tutti questi soggetti la bozza del decreto prevede il riconoscimento di un’indennità pari a 1000 euro per il mese di Maggio.
Operai del settore agricolo
Agli operai del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è stato riconosciuto un Bonus per il mese di marzo pari a 600 euro. La bozza del decreto prevede che sia riconosciuta un’indennità anche per il mese di Aprile, riducendola però a 500 euro. Nessun Bonus previsto per il mese di Maggio
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Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, hanno ricevuto per il mese di marzo un Bonus pari a 600 euro. Una medesima indennità è prevista dalla bozza anche per i mesi di Aprile e Maggio. Inoltre, ad Aprile e a Maggio il Bonus viene esteso anche ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro.
Stagionali, intermittenti, autonomi senza partita Iva e venditori a domicilio
Un decreto interministeriale datato 30 aprile 2020 ha esteso il Bonus 600 euro per il mese di Marzo a nuove categorie di lavoratori dipendenti e autonomi. Essi sono:
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- gli autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del c.c. per cui è stato accreditato almeno un contributo mensile alla Gestione Separata Inps, a patto che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- i venditori a domicilio titolari di partita Iva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, con reddito annuo 2019 derivante da questa attività superiore ad euro 5.000.
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Per accedere al Bonus essi non devono:
- beneficiare della Cassa Integrazione o di altre indennità 600 euro di cui al Decreto Cura Italia;
- essere titolati di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o pensione.
La bozza del Decreto Rilancio prevede per questi lavoratori il riconoscimento di un Bonus pari a 600 euro anche per i mesi di Aprile e Maggio.
Lavoratori domestici
Per i lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, la bozza prevede il riconoscimento per i mesi di Aprile e Maggio 2020 di un’indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. Essi non devono essere titolari di pensione diversa dall’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori sportivi
Il Decreto Rilancio prevede l’introduzione di un Bonus pari a 600 euro per i mesi di Aprile e Maggio 2020 anche in favore dei lavoratori sportivi. In particolare, i beneficiari sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Le domande vanno presentate alla società Sport e Salute S.p.A. L’indennità non è riconosciuta a chi percepisce altri redditi di lavoro, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza o altri Bonus o ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19.
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Professionisti iscritti a Casse di previdenza private
Il Decreto Cura Italia ha destinato al Fondo per il reddito di ultima istanza una somma pari a 300 milioni di euro. Un successivo decreto interministeriale ha destinato un ingente parte di questa somma, pari a 200 milioni, ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. A coloro che rispettano determinati requisiti reddituali, infatti, è stato riconosciuto un Bonus pari a 600 per il mese di Marzo.
L’ultima bozza del Decreto Rilancio prevede un rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, che porti l’importo ad esso destinato da 300 milioni ad 1,15 miliardi di euro. Queste somme serviranno a riconoscere le indennità per i mesi di Aprile e Maggio 2020 ai professionisti con Cassa. La misura dei Bonus è di 600 euro per ogni mese. Viene chiarito che i professionisti non devono risultare titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di pensione. Le procedure per l’erogazione saranno definite con apposito decreto interministeriale.
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