L’atteso Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tante le misure previste a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese. Tra le novità più attese il Reddito di emergenza. Leggi l’articolo per saperne di più!
Il 19 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio. “Un testo complesso”, come è stato definito, di oltre 250 articoli. Si tratta di una manovra di circa 55 miliardi di euro che prevede numerose misure a sostegno di lavoratori ed imprese. Alcune replicate ma con ulteriori semplificazioni, altre del tutto nuove. Previsto inoltre il c.d. Reddito di emergenza ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro.
Reddito di emergenza: a chi spetta?
Dal testo del Decreto si evince che il Reddito di emergenza (Rem) è rivolto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Le domande per il Reddito di emergenza potranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 e il beneficio verrà erogato in due quote. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore Isee inferiore a 15.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 (il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- nel mese di Aprile 2020, il possesso di un reddito familiare inferiore a 400 euro.
Incompatibilità con il Reddito di emergenza
Attenzione! Il rispetto dei requisiti elencati nel precedente paragrafo non sembrerebbe sufficiente. Bisognerà poi verificare se chi potenzialmente potrebbe fare richiesta del Rem non si trovi in una delle seguenti condizioni che ne determinano l’incompatibilità e quindi l’impossibilità di procedere alla richiesta.
Nello specifico, il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dai precedenti decreti, nonché dal Decreto Rilancio (come ad esempio il Bonus 600 euro).
Il Reddito di emergenza non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di:
- pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a determinati importi;
- reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.
Inoltre, non hanno diritto al Rem i soggetti che:
- si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
- sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
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Come fare domanda
Il Reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso:
- i centri di assistenza fiscale che abbiano stipulato una convenzione con l’INPS;
- gli istituti di patronato.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui dai controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
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