Le figure professionali in agricoltura: definizioni e requisiti

di Antonio Scrocco
figure professionali in agricoltura

Una Guida semplice ed esaustiva sulle diverse figure professionali in agricoltura. Scopri le differenze tra Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), Imprenditore Agricolo non a titolo principale (o “part-time”) e Coltivatore Diretto (CD).

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, con le modifiche di cui al D.lgs. n. 101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali in agricoltura.

Tale decreto si è inserito nella normativa preesistente modificandola in vari punti, ma senza sostituirla per intero. Esso ha infatti introdotto la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), disciplinandone i requisiti per il riconoscimento e sostituendo la precedente figura di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ex-lege 153/75, lasciando invece invariate le altre figure professionali preesistenti al Decreto: l’Imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice civile, l’Imprenditore agricolo a titolo non principale (cd. “part-time”) – ai sensi della L.r. Piemonte n. 56/77 ed il Coltivatore Diretto di cui alle leggi 604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche e integrazioni.

Analisi delle diverse figure professionali in agricoltura

Imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

È imprenditore agricolo chi esercita le attività una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo.

(art. 2135 Codice Civile)

Leggi di più: Imprenditore Agricolo: definizione e attività

L’imprenditore agricolo così definito rappresenta la figura più “semplice” ma importante. Essa è infatti il punto di partenza per la definizione delle attività esercitabili dall’imprenditore operante in agricoltura. Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (società di persone e società di capitali, comprese le cooperative).

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice civile – in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità – il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per autoconsumo.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile non è comunque di per sé sufficiente per l’accesso alle agevolazioni previste per le figure professionali esistenti in agricoltura ed infatti tali agevolazioni sono riservate alle figure professionali che verranno definite di seguito.

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Il Decreto Legislativo n. 99/04, così come modificato dal D.lgs. n. 101/05, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa:

  • circa i requisiti del tempo e del reddito, l’IAP dedica all’attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (escludendo ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi diversi da quello di lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati). Nelle zone svantaggiate (Z.S.) riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, le percentuali sopra riportate sono ridotte al 25%. I requisiti previsti per le zone svantaggiate (Z.S.) a favore dell’IAP si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il centro aziendale ricade all’interno dell’area svantaggiata e almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi in area svantaggiata.
  • relativamente alla capacità professionale, l’imprenditore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 1257/99.

Imprenditore agricolo non a titolo principale (cd. “part-time”)

Tale figura, rilevante solo ai fini urbanistici, è disciplinata per analogia alla L.r. del Piemonte n. 56/77 la quale prevede che le concessioni all’edificazione in area agricola (gli attuali P.d.C., “Permessi di Costruzione”), per quanto riguarda le abitazioni, possano essere rilasciate sia agli IATP (attuali IAP), sia agli Imprenditori agricoli non a titolo principale di cui al penultimo e ultimo comma dell’art 2 della l.r. n.63/78.

In mancanza di una normativa specifica per l’Imprenditore agricolo “part-time”, possono essere fatti valere per analogia, per quanto di pertinenza, le disposizioni in materia urbanistica. Quindi, il richiedente deve:

  • dedicare all’azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivamente svolto;
  • avere residenza e domicilio in azienda;
  • deve coltivare o condurre direttamente l’azienda, senza ricorrere a salariati fissi;
  • avere un’azienda con ampiezza tale da richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali in un anno.

È evidente quindi che in aree svantaggiate (come definite in precedenza) vi è una parziale sovrapposizione tra la figura di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.lgs. n. 99/04 e quella di Imprenditore agricolo non a titolo principale. Entrambe le figure hanno in comune il fatto di dover dedicare alle attività agricole almeno il 25% del tempo complessivo di lavoro.

Coltivatore Diretto (CD)

La figura del coltivatore diretto è riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale, diversamente dal concetto di Imprenditore agricolo e di Imprenditore Agricolo Professionale che sono riferiti a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo. Il Decreto Legislativo n. 99/04 non aggiunge alcuna novità alla normativa precedente circa il riconoscimento della qualifica di CD.

La definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano questa figura, è quella che considera Coltivatore Diretto il soggetto che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell’azienda agricola.

Leggi di più: Attività agricole connesse: quali sono?

Si precisa che il Coltivatore Diretto è considerato “imprenditore agricolo”, anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola. Ne sono esempio i casi:

  • del coltivatore diretto coadiuvante nell’impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell’impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l’impresa familiare in agricoltura come ipotesi di “co-impresa”);
  • del coltivatore diretto socio di una società agricola, che assume la veste di imprenditore agricolo “indiretto”.

Le figure professionali in agricoltura: un quadro riepilogativo

Di seguito due tabelle riassuntive e comparative dei requisiti soggettivi e oggettivi per le varie figure professionali esistenti in agricoltura.

Persone fisiche

FIGURE PROFESSIONALITEMPO DI LAVOROREDDITO DA LAVOROINPSP.IVAC.C.I.A.A.
Imprenditore ex art. 2135 c.c.Non richiestoNon richiestoSiSiSi
IAP non in Zona Svantaggiata>50%Almeno 50%SiSiSi
IAP in Zona Svantaggiata>25%Almeno 25%SiSiSi
Imprenditore agricolo “part-time”>25%Non richiestoNoSiSi
Coltivatore Diretto (CD)100% abituale e prevalente 100% abituale e prevalente SiSiSi

Persone giuridiche

TIPOLOGIA SOCIETARIARUOLO DELL’IMPRENDITORE NELLA SOCIETÀINPSP.IVAC.C.I.A.A.
Società sempliciAlmeno 1 socio deve essere CD o IAPSiSiSi
Società in accomanditaAlmeno 1 socio accomandatario deve essere CD o IAPSiSiSi
Società di capitaliAlmeno 1 amministratore deve essere CD o IAPSiSiSi
Società cooperativaAlmeno 1 socio amministratore deve essere CD o IAPSiSiSi

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