Fra le misure del Decreto Rilancio, anche un aiuto sugli affitti. L’agevolazione riguarda i locali commerciali. Vediamo nel dettaglio a chi spetta, a quanto ammonta e come sfruttarlo.
Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio. Il testo, composto di 266 articoli su oltre 300 pagine, ha previsto tantissime misure di vario genere. Dai contributi a fondo perduto al Bonus 600 euro, dal Reddito di emergenza al Bonus Bici e tanto altro ancora. Un provvedimento forse tardivo – era atteso circa un mese prima – ma necessario per cercare di tamponare gli effetti economici devastanti dell’emergenza Coronavirus. La maggior parte delle misure sono connesse al mondo del lavoro. Una di queste riguarda l’introduzione di un credito d’imposta sui canoni di locazione. Ecco tutti i dettagli.
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A chi spetta l’agevolazione?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo delineare tre requisiti: uno soggettivo, uno oggettivo, uno economico. Ovviamente devono essere rispettati entrambi.
Requisito soggettivo
A livello soggettivo, l’art. 28 del Decreto Rilancio prevede che l’agevolazione spetti a:
- imprese (anche artigiane);
- professionisti;
- enti non commerciali, compresi:
- Terzo Settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il testo specifica poi che sono esclusi gli appartenenti a queste categorie che abbiano superato i 5 milioni di euro di ricavi o compensi nell’ultimo periodo d’imposta (limite che invece non vale con riferimento a strutture alberghiere e agrituristiche).
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Requisito oggettivo
A livello oggettivo, invece, il beneficio si può ottenere con riguardo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di lavoro autonomo (svolta professionalmente e abitualmente);
- di interesse turistico;
- istituzionale di enti non commerciali.
Ricadono questa volta nell’ambito di applicazione della norma anche gli immobili ad uso non abitativo, appartenenti ad una delle categorie appena viste, compresi in un contratto di:
- servizi a prestazioni complesse;
- affitto d’azienda.
Appare evidente, dunque, come la misura in questione non riguardi gli affitti di abitazioni, diversamente da quello che molti si aspettavano.
Requisito economico
Il beneficio può essere goduto solo per i mesi in cui si è registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. I mesi su cui si può calcolare la riduzione del fatturato, al fine di verificare il rispetto del requisito, sono:
- marzo 2020;
- aprile 2020;
- maggio 2020.
Solo con riferimento alle strutture turistico-ricettive con attività esclusivamente stagionale, i mesi potenzialmente interessati dal beneficio, sui quali va verificata la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, sono:
- aprile 2020;
- maggio 2020;
- giugno 2020.
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Credito d’imposta sui canoni di locazione: importo e modalità di utilizzo
Il beneficio ha una base di calcolo che corrisponde ai canoni pagati, per i mesi appena visti, a titolo di:
- locazione;
- leasing;
- concessione.
Su questi importi, il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta del 60%. Esso scende al 30% nelle casistiche relative a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
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Facciamo dunque un esempio. Se ho diritto all’agevolazione solo per i mesi di aprile e maggio, perché a marzo non ho ridotto il fatturato di almeno il 50% rispetto all’anno prima, e il canone di locazione è di 800 euro mensili, dovrò fare il calcolo seguente:
- canoni aprile e maggio: 800 euro + 800 euro = 1600 euro;
- credito d’imposta 60%: 1600 euro * 0,6 = 960 euro.
Il beneficio fiscale a cui avrò diritto ammonterà quindi a 960 euro.
Modalità di utilizzo del credito
Ma come posso utilizzare questo credito d’imposta? Sono tre le possibilità concesse:
- utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa (dunque la dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno 2020), così da abbattere in dichiarazione l’eventuale debito d’imposta;
- utilizzo in compensazione, per ridurre in F24 il peso di tributi o contributi.
- cessione del credito, così da monetizzarlo in tempi più brevi (al netto di un inevitabile sconto).
Non è prevista la presentazione di una domanda. L’agevolazione sarà fruibile direttamente da chi ne ha i requisiti.
Il decreto, inoltre, chiarisce che l’ammontare dell’agevolazione non è soggetto a tassazione. Non concorre, infatti, alla formazione della base imponibile per le imposte sui redditi né per l’IRAP.
Si chiarisce, infine, che il beneficio non è cumulabile con il medesimo già usufruito sul canone di locazione di marzo in virtù di quanto previsto e consentito dal Decreto Cura Italia.
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