Le agevolazioni fiscali e tributarie per l’imprenditore agricolo

di Antonio Scrocco
agevolazioni imprenditore agricolo

Esenzione Imu, Irpef e Irap. Tassazione agevolata sull’acquisto di terreni agricoli e diritto di prelazione. Scopri alcune delle agevolazioni fiscali e tributarie riservate all’imprenditore agricolo.

Sono tante le agevolazioni riconosciute dalla legge all’imprenditore agricolo. Secondo l’art. 2135 del Codice civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo;
  • silvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse.

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Tale definizione vale tanto per le persone fisiche quanto le persone giuridiche (società di persone, società di capitali, società cooperative). Ma il possesso dei requisiti civilistici dell’Imprenditore Agricolo non è comunque di per sé sufficiente per l’accesso alle numerose agevolazioni riservate al settore agricolo. Molte di tali agevolazioni sono infatti riservate alle principali figure professionali, quali il Coltivatore Diretto (CD) e l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Acquisto di terreni agricoli

I soggetti in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale possono acquistare terreni ad uso agricolo versando l’imposta catastale dell’1% (con un minimo di 200 euro) e l’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa di 200 euro ciascuna. Inoltre, gli atti sono esenti dall’imposta di bollo e gli onorari notarili sono ridotti della metà.

SOGGETTO Registro Ipotecaria Catastale Bollo
Soggetto senza qualifica professionale 12% (minimo € 1.000) € 50 € 50 No
CD o IAP iscritti nella relativa gestione INPS e Società agricole con socio o amministratore CD o IAP iscritto negli elenchi INPS € 200 € 200 1% (minimo € 200) No

Le figure professionali in agricoltura

L’origine di questa agevolazione è da ricercarsi nella Legge 604/1954 che ha introdotto una normativa per favorire la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina (PPC) e che è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni. Il CD o l’IAP che acquista un terreno beneficiando di questa normativa deve però impegnarsi a coltivare direttamente lo stesso per almeno cinque anni; la cessione del terreno o l’interruzione della coltivazione prima che sia decorso il quinquennio comporta, infatti, la decadenza dal beneficio e la restituzione delle maggiori imposte.

Di fatto, tali ipotesi di decadenza trovano giustificazione nella volontà del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, finalità che viene meno con:

  • la vendita anticipata del fondo;
  • la cessazione della coltivazione diretta.

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia individuato alcune ipotesi in cui non scatta la decadenza. Ad esempio, la finalità della norma non viene meno:

  • in presenza di affitto del fondo acquistato a favore di una società agricola costituita dallo stesso CD o IAP, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado;
  • in caso di conferimento del fondo in una società agricola in accomandita semplice, della quale il CD/IAP sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge ed un figlio.

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Agevolazioni imprenditore agricolo e IMU

I CD e gli IAP sono esentati dal versamento dall’IMU sui terreni da loro posseduti e condotti, indipendentemente dalla ubicazione degli stessi. Il presupposto dell’IMU è il “possesso di immobili” e quindi anche i possesso di terreni. Tuttavia, per quelli agricoli, il legislatore ha previsto alcune esenzioni. Per la generalità dei contribuenti, l’IMU non si applica sui terreni ubicati nei comuni montani individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Invece, a decorrere dal 2016, i soggetti in possesso della qualifica di CD o di IAP e iscritti nella previdenza agricola sono esentati a prescindere dall’ubicazione degli stessi.

In forza della risoluzione 1/DF del 28/02/2018 del MEF, ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti da CD e IAP di cui all’art.1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda, inoltre, che sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti quando su di essi persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011. In questa ipotesi, quindi, il terreno, pur essendo qualificato come edificabile, si considera agricolo e, di conseguenza, è assoggettato alle disposizioni previste per questi ultimi ai fini IMU (quindi esenzione).

Si precisa che tale agevolazione trova applicazione anche per i terreni in comproprietà di più persone, ma condotti anche da un solo comproprietario in possesso del requisito di CD o IAP. In questo caso il terreno viene considerato agricolo per l’intera superficie.

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Diritto di prelazione

L’imprenditore agricolo CD o IAP gode del diritto di prelazione con riferimento all’acquisto di terreni confinanti. Questo vale a condizione che sul fondo per il quale intende esercitare la prelazione non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

La prelazione è un diritto che, a parità di condizioni, attribuisce al titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, ai fini della stipula di un contratto. Pertanto, godere del diritto di prelazione nell’acquisto di un terreno significa “avere precedenza” nell’acquisto, rispetto ad altri soggetti privi del medesimo diritto. Il diritto di prelazione è, inoltre, soggetto ad una serie di vincoli tra cui l’obbligo di condurre il fondo confinante da almeno due anni. Va evidenziato che il beneficio della prelazione è previsto soltanto per i terreni di proprietà confinanti, mentre non trova applicazione per i terreni che un CD o IAP coltiva direttamente ma in qualità di affittuario.

Agevolazioni imprenditore agricolo: esenzione IRPEF

Con la Legge di Bilancio 2020, anche per il triennio 2020–2022, per i CD e IAP iscritti nella previdenza, è stata prorogata l’esenzione IRPEF sui redditi dei terreni da loro posseduti e condotti. L’agevolazione riguarda, quindi, sia il reddito dominicale che agrario per i proprietari-conduttori, mentre si applica sul solo reddito agrario per coloro che conducono terreni in affitto.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 9, l’esonero si applica anche ai soci delle società semplici, in possesso delle già menzionate qualifiche ed in regola con l’iscrizione alla previdenza agricola.

Restano, invece, esclusi dal beneficio i soci delle società in nome collettivo o società in accomandita semplice che hanno esercitato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006, in quanto il reddito attribuito, sebbene determinato in base alle risultanze catastali, mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. L’agevolazione non si estende nemmeno alle società a responsabilità limitata (anche se in possesso della qualifica di “agricole”) in quanto la norma fa riferimento soltanto all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e non anche all’imposta sul Reddito delle Società (IRES).

Esenzione IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Successivamente sono state introdotte modifiche ed integrazioni. La più importante per l’imprenditoria agricola si è avuta con l’articolo 1, comma 70, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che ha abolito l’IRAP, a partire dal periodo d’imposta 2016, per:

  • i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
  • le cooperative agricole e della piccola pesca di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 301/1973, nonché le cooperative selvicolturali.

Restano invece soggette ad IRAP, in quanto non rientrano nel reddito agrario determinato su base catastale, le seguenti attività:

  • allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario;
  • attività connesse o le prestazioni di servizi in agricoltura;
  • agriturismo;
  • produzione di energia elettrica rinnovabile;
  • commercializzazione di prodotti agricoli esclusa dal reddito agrario;
  • produzione di vegetali su strutture fisse o mobili.

Altre agevolazioni per l’imprenditore agricolo e finanziamenti

I CD e gli IAP fruiscono inoltre di molte altre agevolazioni e finanziamenti. Si citano a riguardo:

  • i Piani di Sviluppo Rurale (PSR);
  • il pagamento degli oneri di urbanizzazione;
  • il versamento dei contributi;
  • i casi di esproprio.

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