Il Decreto Rilancio apporta modifiche alla “Disciplina ISA 2020”. Nulla cambia per il 2019. Previsti alleggerimenti a partire dall’anno d’imposta 2020. Leggi l’articolo per saperne di più!
L’art.148 del Decreto Rilancio ha introdotto alcune novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità (ISA 2020). A partire dal periodo d’imposta 2020 sono previsti alleggerimenti nella compilazione degli ISA al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Cosa sono gli ISA 2020?
Gli ISA, ovvero gli Indici sintetici di affidabilità, sono i nuovi indicatori statistici introdotti a partire dall’anno scorso con il Modello Redditi 2019 (anno d’imposta 2018) dall’Agenzia delle Entrate. Essi:
- sostituiscono i precedenti studi di settore.;
- sono veri e propri strumenti di compliance con l’obiettivo di auto certificare il livello di affidabilità delle Partite Iva;
- misurano il livello di adeguamento alle regole del fisco.
Gli ISA vengono espressi con una valutazione da uno a dieci. Se il punteggio è alto, il contribuenti ottiene alcuni vantaggi in termini fiscali. In particolare, un punteggio di:
- 8: esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta e consente la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA;
- 8,5: il contribuente può essere escluso dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- 9/10: il contribuente viene escluso anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
ISA: chi li applica?
Gli Indici Sintetici di Affidabilità si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più ’attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Nota bene: per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
ISA: soggetti esclusi
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
- i contribuenti che hanno:
- iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
- i soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
- imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.
ISA 2020: le novità
L’Agenzia delle Entrate, in virtù della semplificazione e dell’alleggerimento delle procedure, eviterà di chiedere ai contribuenti informazioni di cui è già in possesso nelle sue banche dati. Ci sarà, quindi, la possibilità di consultare una sorta di ISA precompilato.
La norma inoltre fornisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza nuove indicazioni utili per le strategie da seguire nello svolgimento del controllo, viste le difficoltà correlate al periodo di imposta di prima applicazione degli ISA (cioè il 2018) e visti gli effetti sull’economia derivanti dall’emergenza da Covid-19. Nello specifico, per i controlli si agirà come di seguito esposto:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: ai fini del controllo si terrà conto del livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli indici per il periodo successivo in corso al 31 dicembre 2019 e non solo utilizzando i dati dichiarati per gli studi di settore 2017;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020: si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dalla applicazione degli indici per i precedenti periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.
Altra novità prevista dal Decreto Rilancio è la modifica dei termini per l’approvazione ed integrazione degli ISA. Queste due scadenze slittano, rispettivamente, al 31 marzo invece che il 31 dicembre e al 30 aprile invece del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di applicazione. Tuttavia tale modifica, apporta un vantaggio all’Agenzia delle Entrate e non al contribuente.
ISA per l’anno d’imposta 2019
Di fatto, nell’art. 148 del Decreto Rilancio non si riscontra alcun beneficio sul prossimo adempimento relativo all’anno 2019. Pertanto, nulla cambia per il periodo d’imposta 2019 ovvero per il calcolo degli ISA previsto con il prossimo Modello Redditi 2020.
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