Partite IVA: dal 1 Luglio 2020 sarà possibile ottenere il rimborso parziale sulle commissioni POS. Ecco come sarà possibile quantificare e usare il credito d’imposta sulle commissioni POS.
Si fa sempre più forte la stretta del Governo sull’uso del contante. Dopo le progressive riduzioni al limite del tetto utilizzabile, infatti, arriva un ulteriore incentivo ai pagamenti elettronici. Dal 1° luglio sarà possibile ottenere un credito d’imposta pari ad una parte delle commissioni sostenute per i pagamenti con il POS. Già annunciati, inoltre, anche sconti su alcune sanzioni per chi ricorrerà esclusivamente all’utilizzo dei pagamenti elettronici per operazioni in entrata e in uscita.
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Chi può ottenere il credito d’imposta sulle commissioni POS?
La possibilità di ottenere il rimborso sulle commissioni POS a partire dal 1 Luglio 2020 non sarà rivolta a tutte le Partite IVA. Potranno farne richiesta infatti tutte le attività di impresa, arti e professioni che hanno registrato nel 2019 un fatturato inferiore a 400 mila euro. Il beneficio consiste in un credito di imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per ogni pagamento avvenuto per mezzo di uno strumento elettronico.
Il credito di imposta potrà essere usato solo in compensazione, con F24, a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Al momento non è ancora noto il codice tributo. Il credito deve inoltre essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato e in quelli successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
Chi invia la comunicazione?
Il provvedimento sopra citato prevede che l’invio della comunicazione venga effettuato dai soggetti convenzionatori. Si tratta di soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale, anche in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di:
- carte di pagamento (debito, di credito o prepagata);
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (ad esempio bonifici, assegni, ecc.).
In sostanza, gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con Partite IVA hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio per tutte le operazioni effettuate a partire dalla stessa data.
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Quali sono i dati da trasmettere?
Come già detto, sono i prestatori dei servizi a pagamento che devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ma quali sono i dati che dovranno essere contenuti nella comunicazione? Vediamoli nello specifico:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Questi dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). E’ inoltre previsto un software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
*I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati dovranno fare richiesta di attribuzione del codice fiscale, abilitarsi ai servizi telematici dell’AdE e accreditarsi al SID.
Termini per la trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati relativa alla comunicazione per ottenere il rimborso delle commissioni POS deve essere effettuata entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Entro lo stesso termine, esercenti e professionisti riceveranno, nella PEC o nel proprio Internet Banking, i dati funzionali alla determinazione del credito spettante, ossia:
- elenco delle operazioni;
- valore delle operazioni, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali;
- riepilogo delle commissioni addebitate.
Qualora il file trasmesso dall’esercente risulti scartato per effetto dei controlli, i dati contenuti nel file verranno considerati non trasmessi. Mentre, in caso di errori nei dati trasmessi, i soggetti convenzionatori potranno trasmettere una comunicazione che cancella tutti i dati già trasmessi e riferiti a quella mensilità, per poi trasmettere una nuova comunicazione entro lo stesso termine.
Credito d’imposta sulle commissioni POS: i documenti da conservare
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 181301/2020 del 29/04/2020
Dunque, se è vero che la comunicazione deve essere inviata dai soggetti convenzionatori, è anche vero che gli esercenti dovranno conservare la documentazione che dimostra le commissioni addebitate sui pagamenti elettronici. Tali documenti dovranno essere conservati per 10 anni e dovranno essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.
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