Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Vacanze

di Michele Aquilino
chiarimenti dell'agenzia delle entrate sul bonus

Il Bonus Vacanze è uno degli argomenti di maggiore interesse delle ultime settimane. Fra polemiche e curiosità di clienti e operatori, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti. Vediamo il contenuto della Circolare 18/E del 3 Luglio 2020.

Il Decreto Rilancio è stato ricco di novità di varia natura. Centinaia di pagine e articoli che hanno previsto misure fiscali e non solo. Una delle novità che più ha suscitato l’interesse del pubblico è stato senz’altro il Bonus Vacanze. Questo incentivo è stato introdotto con lo scopo di sostenere il settore del turismo. Date infatti le notevoli difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando in questo periodo, questo Bonus dovrebbe aumentare l’afflusso presso le strutture ricettive (specie nei mesi estivi) per ridurre l’impatto negativo della pandemia sul settore turistico e il relativo indotto. Non sono mancate comunque le polemiche, legate soprattutto ai possibili problemi di liquidità per gli operatori del settore turistico. Proprio per questo motivo sono arrivati importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Vacanze.

Con la Circolare 18/E del 3 luglio 2020, infatti, sono state fornite indicazioni relative all’utilizzo non solo del Bonus ma anche del credito d’imposta derivante in capo alle strutture ricettive che accetteranno questa particolare modalità di pagamento da parte dei propri ospiti. Se hai intenzione di sfruttare il Bonus in qualità di cliente, ricorda che potrai farlo dimostrando un ISEE con valore entro i 40.000 euro. Dovrai dunque scaricare l’apposita App e seguire la relativa procedura.

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Soggetti ammessi e requisiti previsti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Detto del limite ISEE da tenere presente, la Circolare ribadisce intanto che il Bonus potrà essere utilizzato da uno solo dei componenti del nucleo familiare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questo invece l’elenco esaustivo delle attività presso cui si potrà utilizzare il Bonus:

  • 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
  • 55.20.40 Colonie marine e montane
  • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
  • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
    • fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
    • cottage senza servizi di pulizia
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale e addirittura occasionale.

In ogni caso, gli operatori turistici così individuati dovranno dichiarare di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale. “Tale dichiarazione – specifica la Circolare – è resa attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Eentrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente”.

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Modalità di utilizzo

Altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Vacanze riguardano l’utilizzo della somma spettante:

  • l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;
  • si può utilizzare il Bonus Vacanze solo in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno;
  • non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore (es. fattura dell’albergo che comprende e indica anche il costo dell’ombrellone presso il lido convenzionato);
  • la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire dell’agevolazione;
  • il componente del nucleo familiare ISEE che effettua il pagamento può non coincidere con il soggetto che intende fruire del Bonus Vacanze (cioè colui a cui è intestato il documento fiscale);
  • in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Bonus Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore:
    • che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente;
    • che ha fruito del servizio;
    • a cui la fattura è intestata.

Misura del Bonus e rimborso per il fornitore

Il Bonus Vacanze è attribuito in base alla composizione del nucleo familiare, con un massimo di:

  • 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Il Bonus Vacanze è fruibile esclusivamente nella misura:

  • dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il Bonus si può utilizzare una sola volta fino all’importo massimo stabilito in base al numero di componenti del nucleo familiare. Se invece l’importo del soggiorno su cui si beneficia del Bonus è inferiore all’importo massimo spettante, pertanto, la differenza non utilizzata andrà persa.

Credito d’imposta per l’operatore turistico

Con la Circolare 18/E, sono arrivati chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Vacanze anche in merito all’utilizzo del credito d’imposta da parte delle strutture ricettive. In particolare è stato ribadito che il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • può essere ceduto:
    • a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
    • b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24, è possibile utilizzare il codice tributo 6915.

Se invece l’operatore turistico opta per la cessione del credito, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ovvero utilizzare il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

La Circolare, infine, chiarisce anche che il fornitore di servizi turistici non risponde nel caso in cui il cliente abbia utilizzato il Bonus senza averne i requisiti. La struttura infatti sarà responsabile solo dell’eventuale utilizzo in compensazione o cessione del credito per un importo superiore rispetto a quello del Bonus effettivamente goduto dal cliente.

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