Conferma importante del Consiglio Europeo che ufficializza la proroga per lo Split Payment. Si andrà avanti fino al 30 giugno 2023. Ma di cosa si tratta? Quali sono i soggetti interessati? Ecco tutte le regole dello Split Payment
Lo Split Payment ha rappresentato una delle novità fiscali più rilevanti degli ultimi anni. Molte aziende e professionisti hanno guardato con interesse all’operato recente dell’Unione Europea. Il Consiglio Europeo, infatti, su proposta della Commissione Europea, ha autorizzato l’Italia a prorogare questo strumento fino al 30 giugno 2023. Si tratta di una decisione passata quasi in sordina, ma che in realtà riguarda una grossa fetta del gettito fiscale nazionale. La scelta potrebbe apparire anacronistica, se si considera l’enorme bisogno di liquidità delle Partite IVA in questo periodo molto particolare. L’impatto dello Split Payment, infatti, genera effetti opposti. A beneficiarne di contro, la liquidità erariale, che di certo non se la passa granché bene. Insomma, un classico caso di coperta corta. Ma tant’è: di fatto lo Split Payment è prorogato al 30 giugno 2023.
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Split Payment prorogato al 30 giugno 2023: che cos’è?
Il concetto di Split Payment potrebbe apparire più chiaro ed intuitivo con la sua traduzione in italiano: “pagamento separato”. Proprio così. Il normale pagamento di una prestazione viene spacchettato e il prestatore, che ha emesso fattura, incassa solo una parte di quello che sarebbe il normale introito.
Cosa avviene precisamente? L’incasso avviene al netto dell’IVA, che viene trattenuta dal committente e sarà da questi versata direttamente allo Stato. Si viene di fatto a creare un canale più diretto per l’Erario per quanto riguarda la riscossione dell’IVA, mentre chi ha effettuato la prestazione è penalizzato a livello finanziario. Di contro, però, lo stesso prestatore non dovrà preoccuparsi di versare l’IVA alle scadenze e nelle modalità ordinarie. Tutto ciò semplicemente perché si tratta di un’IVA che non ha incassato.
Proprio in virtù di tale meccanismo, l’Unione Europea ha già previsto un’azione di monitoraggio sullo Split Payment. In particolare è previsto che l’Italia trasmetta alla Commissione Europea, entro il 30 settembre 2021, una relazione che faccia il punto sulla situazione dei rimborsi dei crediti IVA ai soggetti che “subiscono” lo Split Payment. Un focus particolare riguarderà i tempi medi di erogazione dei rimborsi.
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Ambito di applicazione: soggetti e operazioni
Naturalmente lo Split Payment, prorogato al 30 giugno 2023, non riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo IVA. La maggior parte delle operazioni tuttora sono effettuate secondo la modalità classica, dunque con il pagamento dell’IVA al prestatore. Allora quali sono le operazioni e i soggetti coinvolti nell’applicazione dello Split Payment?
Questo istituto, successivamente modificato ed ampliato, è stato introdotto dall’art. 1, c. 629, lettera b) della L. 190/2014. Nella sua formulazione attuale, esso riguarda i seguenti soggetti.
In qualità di fornitori che emettono fattura:
- imprese;
- professionisti.
In qualità di committenti che ricevono la fattura e versano l’IVA direttamente allo Stato:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.
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Il punto sugli adempimenti
Pertanto, imprese e professionisti che realizzano prestazioni nei confronti degli enti rientranti nelle suddette categorie, dovranno emettere fattura elettronica, senza inserire l’IVA nel totale del documento. Bisognerà invece indicare che l’operazione avviene in regime di Split Payment.
L’obbligo di fattura elettronica, in questo caso particolare, vale anche per i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi, in via eccezionale.
Le PP.AA. e le altre società interessate in qualità di committenti dovranno versare l’IVA trattenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’operazione. Il versamento potrà invece seguire le scadenze classiche dell’IVA trimestrale (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per le PP.AA e le società quotate che intervengano nell’operazione non come consumatori ma nell’ambito della tipica attività commerciale, e abbiano i requisiti per optare per l’IVA trimestrale.
L’IVA trattenuta in regime di Split Payment andrà versata con modello F24, utilizzando il codice tributo specifico:
- 621E – IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015.
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