Prestazioni occasionali vietate per iscritti ad Albi professionali

di Michele Aquilino
prestazioni occasionali

L’Agenzia delle Entrate ribadisce il divieto di prestazione occasionale per gli iscritti ad Albi professionali. Il caso di specie su cui è intervenuta riguarda un medico che fa sostituzioni in continuità assistenziale: Guardie Mediche solo con Partita IVA.

L’Amministrazione Finanziaria si è trovata nuovamente costretta a ribadire un concetto ormai arcinoto, che ha le sue origini più di 30 anni fa, eppure continuamente inapplicato nella prassi quotidiana. Ma andiamo per gradi. Con la recentissima Risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa un quesito posto da parte di un giovane medico in procinto di effettuare delle semplici sostituzioni in continuità assistenziale (più nota come Guardia Medica). L’istante, in buona sostanza, chiedeva all’Agenzia una conferma sulla correttezza dell’inquadramento delle sue sostituzioni come mere prestazioni occasionali.

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Prestazioni occasionali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41, che si muove fra norme di legge, circolari e sentenze della più elevata giurisprudenza, si può riassumere come segue: nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come una prestazione occasionale.

A tal proposito è certamente necessaria una precisazione. Il divieto perentorio ribadito dall’Agenzia delle Entrate vale in tutti quei casi in cui il professionista iscritto ad un Albo (non solo medici, ma anche ingegneri, avvocati, commercialisti, architetti ecc) svolga attività tipiche della sua professione. Ad esempio:

  • attività processuale o consulenze legali per un avvocato;
  • tenuta della contabilità o consulenze fiscali per un commercialista;
  • progetti o attività di direzione lavori per un ingegnere;
  • incarichi di Guardia Medica o sostituzioni di medici di base per un medico.

Ciò vuol dire che questi professionisti possono compiere prestazioni occasionali, ma solo quando svolgono attività (purché realmente occasionali, sia chiaro) totalmente scollegate dalle attività tipiche del proprio Albo professionale. Un medico appassionato di grafica e abbastanza pratico di Illustrator, ad esempio, può trattare con le regole della prestazione occasionale il compenso percepito una tantum per aver ideato e venduto un logo che gli è stato richiesto da terzi. Questo in quanto sta svolgendo un’attività che niente ha a che vedere con il titolo professionale di cui sono in possesso gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

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Le motivazioni esposte dall’Agenzia delle Entrate

Ma come mai l’Agenzia delle Entrate è giunta a questa conclusione? In realtà, come già anticipato, il principio che sta al centro della Risoluzione n. 41 non è certamente una novità. È stato semplice, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, argomentare la propria risposta grazie alle tante pronunce già esistenti sullo stesso tema.

I riferimenti esposti saltano dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) al Testo Unico IVA (DPR 633/1972, che prevede l’obbligo di emettere fattura per chi esercita arti o professioni), da una sentenza della Corte di Cassazione del 1987 (!) ad altre Risoluzioni della stessa Agenzia. Il tutto senza tralasciare – tanto per citare un altro soggetto che si è preoccupato di affermare questo principio – la risposta del MEF ad Inarcassa del 25 febbraio 2015, prot. 4594. In quella circostanza, anche il Ministero riconosceva l’obbligo di emettere fattura (e dunque di avere Partita IVA) per i compensi derivanti da tutte le prestazioni professionali degli iscritti agli Albi.

Il principio su cui si fonda questo orientamento pluridecennale – riportato anche nella Risoluzione n. 41 – è molto chiaro e semplice: “L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività – si legge nella Risoluzione – risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione“, pertanto la legge non riconosce a tali attività il carattere della occasionalità (da intendersi come mancanza di abitualità, se non addirittura come casualità) della prestazione. In soldoni: nel caso in cui hai volontariamente svolto un percorso di studi universitari, un periodo di tirocinio o di praticantato, hai superato un esame, ti sei iscritto ad un Albo, le attività che svolgi non saranno mai riconosciute come occasionali.

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Come vanno trattati i compensi dei professionisti?

La domanda a questo punto sorge spontanea: quali sono le conseguenze di questa Risoluzione? In realtà le conseguenze non sorgono oggi, perché riguardano anche tutti i rapporti passati che siano stati inquadrati in modo sbagliato. Certamente, però, dobbiamo ritenere che questo recentissimo passaggio dell’Agenzia delle Entrate possa accendere maggiormente i riflettori sulle attività professionali per quel che riguarda le verifiche e gli accertamenti che saranno svolti dalla stessa Agenzia.

In che modo, dunque, i professionisti potranno lavorare? Le strade possono essere solo le seguenti:

  • un’assunzione, ossia lavorare come dipendenti;
  • aprire Partita IVA ed emettere fattura.

Tornando al caso di specie che ha sollevato la questione, ossia l’attività medica in continuità assistenziale, vale la pena di fare qualche considerazione. La posizione delle ASL certamente scricchiola, dato che (non tutte, fortunatamente) hanno trattato molti giovani medici come meri prestatori occasionali, con tanto di Certificazioni Uniche a testimoniarlo. Una simile pratica espone le strutture al rischio di pesanti sanzioni, ma quel che è più grave è che venga fatto correre lo stesso rischio agli ignari professionisti.

Molto spesso giovani alle prime armi, che si affidano comprensibilmente all’autorevolezza delle ASL e spesso danno luogo a prestazioni occasionali illecite. La cosa appare doppiamente sconveniente in una fase storica in cui la Partita IVA in Regime Forfettario ha costi irrisori (5% invece della ritenuta del 20% con la prestazione occasionale).

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Stop alle prestazioni occasionali nelle Guardie Turistiche

Il medesimo problema, pertanto, sorge anche nel trattare le visite, in Guardia Turistica, che molti neo-abilitati fanno a domicilio oppure a pazienti fuori Regione. Tali prestazioni, che generano introiti extra rispetto al compenso base per il turno erogato dalla ASL, rappresentano attività medica al 100%. In base al principio appena visto, dunque, possono essere incassati unicamente con fattura.

La fattura, in quanto tale, ai sensi del DPR 633/1972, richiede necessariamente di indicare anche il numero di Partita IVA del professionista che la emette. La conseguenza ultima, pertanto, è che i compensi per visite domiciliari o a pazienti provenienti da altre regioni possono essere incassati solo dai medici titolari di Partita IVA. È illecita la pratica diffusissima che consiste nel rilasciare mere ricevute in cui il medico utilizza il solo codice fiscale, poiché sprovvisto di Partita IVA.

Questo nodo, peraltro, viene subito al pettine, dato l’obbligo di comunicare i dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria. Il medico senza Partita IVA, che ha emesso una ricevuta irregolare, avrebbe davanti a sé due strade:

  • comunicare i dati dei pazienti al Sistema TS, agevolando l’Agenzia delle Entrate nel rilevare la propria posizione irregolare;
  • non comunicare nulla al Sistema TS.

In questo secondo caso, l’anomalia emergerebbe comunque nel momento in cui il paziente modifica il suo 730 precompilato aggiungendo una spesa sanitaria che il Sistema TS non aveva rilevato. Questo passaggio infatti genera un alert per l’Agenzia delle Entrate.

Scarica la Risoluzione n. 41

Se sei un professionista iscritto ad un Albo e hai in corso rapporti di lavoro non inquadrati correttamente, il testo della Risoluzione può aiutarti a far valere le tue ragioni presso l’ente per cui lavori, così da tutelarti e prevenire sanzioni anche pesantissime. Scarica la Risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate:

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