I DURC restano prorogati come previsto dall’articolo 103 comma 2 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18? L’INAIL dice no all’ulteriore slittamento ipotizzato al 13 gennaio 2021.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) riveste grande importanza in molti settori. Nell’edilizia, ma non solo, il DURC è fondamentale per portare avanti opere e commesse. Nel caos normativo e operativo scatenato dall’emergenza Coronavirus, è stata prevista una proroga anche per la validità dei DURC. Incertezze e dietrofront hanno caratterizzato questa proroga molto delicata per tante imprese: vediamo dunque come stanno i fatti ad oggi.
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Proroga DURC al 31 gennaio 2021?
I DURC restano prorogati come previsto dall’articolo 103 comma 2 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia)? Per rispondere a questa domanda, bisogna intanto considerare questo articolo nella sua formulazione più recente. Ebbene sì, perché sono state diverse le modifiche in tal senso negli ultimi mesi:
- 17 marzo 2020: il Decreto Cura Italia (all’art. 103) prevede la validità fino al 15 giugno per i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile;
- 30 aprile 2020: la conversione in legge del Cura Italia estende fino al 29 ottobre (90 giorni oltre la fine dello stato di emergenza) la validità dei certificati in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio;
- 19 maggio 2020: il Decreto Rilancio ripristina la situazione di partenza (validità fino al 15 giugno);
- 19 luglio 2020: la conversione in legge del Decreto Rilancio ne annulla la previsione originale e dunque ripristina quanto previsto a partire dal 30 aprile. La validità dei certificati si protrae fino al 29 ottobre 2020.
Successivamente, il prolungamento dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, lasciava pensare che anche il suddetto termine di 90 giorni dovesse decorrere dal 15 ottobre e scadere dunque il 13 gennaio 2021. Tuttavia, nella norma che istituisce la proroga dello Stato di emergenza non si fa nessun cenno circa la proroga dei DURC. La situazione, non del tutto chiara a dire il vero, necessitava di un chiarimento netto.
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Il chiarimento definitivo dell’INAIL
L’INAIL, con la Nota 9466 del 3 agosto 2020, ha spazzato via ogni dubbio. La proroga dello stato di emergenza – chiarisce la Nota 9466 – non interessa la validità dei DURC, che pertanto rimangono validi fino e non oltre il 29 ottobre 2020. Non ha alcuna rilevanza in tal senso il termine del 13 gennaio 2021.
Vale la pena sottolineare, sempre sullo stesso tema, un’ulteriore e più stringente penalizzazione. L’INPS, infatti, nel Messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, ricorda quanto previsto dall’art. 8, c. 10 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, riportando che:
“in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 “è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”“.
Di fatto, dunque, non vi è nessuna proroga oltre il 31 luglio per i casi specifici interessati dall’art. 8, c. 10 del d. l. n. 76 del 16 luglio 2020.
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Scarica la Nota INAIL n. 9466 del 3 agosto 2020
Scarica il Messaggio INPS n. 2998 del 30 luglio 2020
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