Per godere del nuovo Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio è necessario porre in essere una serie di adempimenti. Tra essi, il rilascio del visto di conformità. Scopri quali sono i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità per il Superbonus 110%. Nell’articolo tutte le indicazioni per non sbagliare.
L’introduzione dei nuovi Superbonus 110% per lavori di efficientamento energetico ed antisismico può rappresentare davvero un’occasione da cogliere al volo. In determinati casi, infatti, essi permettono di porre in essere importanti e costose opere sugli involucri degli edifici senza il minimo esborso di denaro. il riferimento, in particolare, è alle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta. Proprio in questo senso l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 283847/2020, ha reso note le disposizioni attuative per l’esercizio di tali opzioni. È stato quindi pubblicato il modello di comunicazione dell’opzione, corredato dalle relative istruzioni. Tramite questo modello è possibile rilasciare il visto di conformità per beneficiare del Superbonus 110% con opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Scopriamo quindi quali sono gli adempimenti richiesti e quali sono i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
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Gli adempimenti richiesti per l’esercizio dell’opzione per cessione o sconto
Per godere del Superbonus 110% e, in particolare, delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è necessario porre in essere tutta una serie di adempimenti. Di base, è richiesto il rispetto di tutto ciò che la normativa prevedeva già per le precedenti versioni dell’Ecobonus e del Sismabonus. Il riferimento è:
- al pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito), che deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e sul quale gli istituti effettuano una ritenuta d’acconto dell’8%;
- alla conservazione della documentazione relativa ai lavori effettuati, ossia:
- fatture o ricevute di pagamento;
- bonifici effettuati;
- copia della delibera assembleare o della certificazione rilasciata dall’amministratore (per lavori effettuati dai condomini).
A questi si aggiungono i peculiari adempimenti richiesti per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Essi sono:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti attuativi e la congruità delle spese;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Approfondiamo adesso gli aspetti relativi all’apposizione del visto di conformità. In merito alle regole per l’asseverazione, si rinvia all’articolo dedicato.
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Chi può apporre il visto di conformità per il Superbonus 110%?
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso ha ad oggetto i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Possono rilasciare il visto di conformità:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il tecnico incaricato abbia rilasciato le dovute asseverazioni e attestazioni e che abbia stipulato una adeguata polizza di assicurazione professionale.
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Come viene rilasciato il visto di conformità per il Superbonus 110%?
Il visto di conformità è rilasciato nell’ambito della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Il modello ufficiale di comunicazione è stato approvato con il richiamato Provvedimento n. 283847/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
La Comunicazione potrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020. Il termine ultimo per l’invio è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. L’invio è effettuato direttamente dal beneficiario del Superbonus 110% (dall’amministratore di condominio per lavori effettuati su parti comuni) o dall’incaricato ad apporre il visto di conformità.
Nella Comunicazione sono indicati:
- i dati del beneficiario (o del suo rappresentante) e del condominio (per lavori su parti comuni);
- l’impegno alla trasmissione telematica;
- il visto di conformità;
- il codice identificativo dell’asseverazione;
- le informazioni relative all’intervento effettuato (tipologia, numero di unità immobiliari, importo complessivo della spesa sostenuta, ecc.);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- il tipo di opzione esercitata (sconto in fattura o cessione del credito);
- i dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto.
ATTENZIONE! Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020 ha apportato delle modifiche al modello di Comunicazione e alle relative istruzioni. SCARICA IL MODELLO DI OPZIONE AGGIORNATO E LE RELATIVE ISTRUZIONI AI SEGUENTI LINK!
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