Rateizzazione delle imposte nel Decreto Agosto: ecco come funziona

di Michele Aquilino
rateizzazione delle imposte nel decreto agosto

Si riprende a pagare dal 16 settembre, ma non per intero. Sarà possibile dilazionare ulteriormente i pagamenti. Ecco tutte le regole per non sbagliare

Il Decreto Agosto, pubblicato il 14 agosto in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto numerose novità di carattere economico e fiscale. Dalla cassa integrazione alle agevolazioni contributive, fino alla previsione di vari bonus. Sul piano fiscale vanno registrate nuove esenzioni IMU, TOSAP e COSAP. Molto interessante è anche la nuova rateizzazione delle imposte introdotta nel Decreto Agosto. In questo modo il Governo cerca di dare respiro ai tanti operatori economici in difficoltà. Sono tante le Partite IVA, imprese e professionisti, che vivono un momento di crisi finanziaria a seguito dei mesi di lockdown. Vediamo dunque nel dettaglio come funzionerà la ripresa dei pagamenti. Ecco quali pagamenti godono della nuova agevolazione e come sarà articolata la rateizzazione delle imposte contenuta nel Decreto Agosto.

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Quali imposte godono della rateizzazione prevista nel Decreto Agosto?

Le imposte e i contributi oggetto delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Agosto sono quelle interessate dai vari provvedimenti di sospensione previsti, nell’ordine, dai decreti:

Ti invito a consultare gli articoli che trovi nei 3 link in alto per riepilogare in dettaglio tutte le condizioni che hanno dato luogo ai vari rinvii e sospensioni. I vari decreti, infatti, hanno progressivamente portato ad una sospensione di molti versamenti fino alla data del 16 settembre 2020, scadenza ormai prossima. I tributi e i contributi interessati da queste proroghe sono:

  • IRPEF (ritenute d’acconto);
  • IVA;
  • contributi INPS;
  • premi INAIL.

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Come funziona la rateizzazione introdotta nel Decreto Agosto?

L’art. 97 del Decreto Agosto ha previsto una dilazione dei suddetti pagamenti. I relativi importi, infatti, potranno essere divisi in due tranche.

Il primo 50% potrà essere versato, a scelta:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre;
  • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima versata entro il 16 settembre.

Il restante 50%, invece, potrà essere versato, a scelta:

  • in unica soluzione, entro il 16 gennaio 2021;
  • in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, di cui la prima versata entro il 16 gennaio 2021.

Sarà dunque possibile dilazionare i pagamenti per un periodo addirittura superiore ai due anni (settembre 2020 – dicembre 2022).

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