Scopri come indicare in modo corretto nella dichiarazione dei redditi i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva. Sono due le soluzioni alternative alla regola generale indicate dall’Agenzia delle Entrate.
Il presente articolo tratta il tema dei compensi professionali incassati dopo la chiusura della partita Iva. In particolare, approfondiamo il caso dei professionisti in regime agevolato. Quanto qui esposto è applicabile non solo ai professionisti, ma anche alle imprese in regime dei minimi o forfettario. Sulla base delle varie fonti normative, circolari e risposte ad interpello, scopriamo come indicare correttamente questi redditi in dichiarazione.
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La corretta imputazione dei redditi professionali: la regola generale
Partiamo quindi da quella che può essere considerata la regola generale, che si desume dalle fonti normative che disciplinano i regimi fiscali di vantaggio. Tanto il regime dei minimi, quanto il regime forfettario, prevedono la determinazione del reddito secondo il principio di cassa. A rilevare sono quindi i compensi professionali incassati nel corso dell’anno d’imposta. In base a questo, in linea generale, i compensi vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vi è la relativa manifestazione finanziaria.
Tale regola generale può trovare un limite nel momento in cui, cessata l’attività professionale, vi siano dei compensi ancora da incassare. Un pedissequo rispetto della regola generale comporterebbe la necessità di non procedere alla chiusura della partita Iva anche nel momento in cui l’attività è in concreto cessata, laddove vi siano compensi non ancora riscossi. Infatti, la compilazione del quadro LM, riservato ai redditi assoggettati ai regimi dei minimi e forfettario, implica la necessità di indicare in dichiarazione il numero di partita Iva.
Detto ciò, analizziamo di seguito due possibili soluzioni alternative alla regola generale, prospettate dall’Agenzia delle Entrate per mezzo di circolari e risposte ad interpello.
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Compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva: una prima soluzione
Preso atto di quello che è in linea di principio il corretto trattamento dei redditi professionali assoggettati ai regimi fiscali agevolati, analizziamo la prima soluzione alternativa. Essa consiste nel determinare il reddito tenendo conto anche delle operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria. Il contribuente deve in questo senso indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è cessata la partita Iva anche i compensi fatturati e non ancora incassati.
La possibilità di trattare in questo modo i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva è espressamente rimessa al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, questo principio è affermato nella Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 (avente ad oggetto il Regime dei minimi) e nella Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (avente ad oggetto il Regime forfettario). Questa prima soluzione alternativa è concessa in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle delle dimensioni e dell’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività.
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Compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva: la seconda soluzione
Un ulteriore possibile trattamento dei compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva è indicato dalla risposta ad interpello n. 299 del 2 settembre 2020. Il punto di partenza è il caso di un professionista con partita Iva in regime dei minimi chiusa nel 2017, che ha percepito solo nel 2019 dallo Stato dei compensi per cui era stata emessa regolare fattura elettronica. I compensi in questione sono stati riportati nella Certificazione Unica 2020 (anno d’imposta 2019) come redditi di lavoro autonomo. Il fatto che il contribuente abbia chiuso la partita Iva nel 2017 rende impossibile la loro indicazione nel quadro LM. Pertanto chiede se sia corretta la loro indicazione tra i redditi diversi.
La risposta dell’Agenzia è affermativa. Il fatto che tali compensi non siano considerati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è cessata l’attività (come indicato nel paragrafo precedente), comporta la necessità di dichiararli al momento della loro percezione. Tuttavia, essi non sono configurabili come redditi di lavoro autonomo in quanto non derivanti da attività svolta con regolarità, stabilità e continuità nel corso dell’anno d’imposta 2019 (non si realizza il presupposto di cui all’articolo 53 del TUIR). Pertanto il compenso incassato dopo la chiusura della partita Iva va dichiarato come reddito diverso, indicandolo nel quadro RL al rigo RL15 del Modello Redditi PF.
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