Sei un Avvocato appena abilitato? A breve dovrai fare i conti con i contributi previdenziali, quelli che ti garantiranno la pensione. Non hai idea degli step da seguire per rispettare le regole della Cassa Forense? Tranquillo, leggi questa breve guida per non sbagliare.
Hai faticato tanto sui libri per la laurea e l’Esame di Stato. Finalmente sei abilitato e ormai tutto sembra pronto per poter cominciare a lavorare. In effetti è vero, ci sei quasi, ma ti mancano ancora pochi piccoli passaggi per metterti in regola. Dopo l’apertura della Partita Iva da Avvocato, devi regolare il tuo rapporto con la Cassa di previdenza. Sarà quindi fondamentale capire come funzionano i contributi alla Cassa Forense, ossia quando, quanto e come bisogna pagarli.
Iscrizione alla Cassa Forense
L’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per:
- gli Avvocati iscritti negli Albi professionali forensi
- gli iscritti agli Albi forensi contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, salvo che non abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione, prima dell’entrata in vigore della l. 247/2012, ossia prima del 1° febbraio 2013;
- gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.
Nei casi appena descritti, non serve alcuna domanda. L’iscrizione avverrà d’ufficio da parte della Giunta Esecutiva della Cassa.
L’iscrizione è invece solamente facoltativa per gli iscritti nel Registro dei praticanti. Questa iscrizione copre, anche retroattivamente, tutti gli anni di praticantato. Pertanto, bisogna versare i contributi dovuti per le relative annualità in un’unica soluzione. È possibile anche pagare a rate in 3 anni, su richiesta. In questo caso l’iscrizione avviene tramite apposita domanda a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite raccomandata A/R, utilizzando l’apposito modulo per richiedere espressamente la rateazione.
Obblighi dichiarativi e Modello 5
Per pagare i contributi alla Cassa Forense nella giusta misura, è necessario comunicare i propri dati reddituali. Ciò avviene ogni anno attraverso il Modello 5. La scadenza per la presentazione è il 30 settembre di ogni anno, con comunicazione dei dati relativi all’anno precedente. Il Modello 5 si può compilare e inviare telematicamente attraverso la propria area riservata sul sito della Cassa Forense. Sono obbligati alla presentazione:
- tutti gli iscritti (anche per un solo giorno) all’Albo in Italia nell’anno precedente a quello di presentazione del Modello 5;
- i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’albo;
- gli eredi di avvocati deceduti obbligati all’invio del Modello 5.
Di conseguenza, quindi, sono esclusi i soggetti al primo anno di iscrizione, coloro che nell’anno precedente erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno e gli Avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 01/02/2013.
Nel Modello 5 vanno inseriti due dati che si ricavano dalla dichiarazione dei redditi:
- il reddito netto;
- il volume d’affari Iva.
Tale obbligo riguarda anche studi associati e società tra professionisti che comprendono almeno un soggetto tenuto all’invio del Modello 5. Il modello riservato a studi e società, detto Modello 5/Bis, segue le stesse regole del modello individuale.
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Quanto costano i contributi alla Cassa Forense?
Per rispondere a questa domanda bisogna capire innanzitutto che esistono 3 tipologie di contributi:
- minimi obbligatori;
- in autoliquidazione;
- soggettivi modulari (volontari).
Contributi minimi obbligatori
Il contributo minimo, dovuto da tutti gli iscritti, per il 2019 è pari a:
- 2875,00 euro a titolo di contributo minimo soggettivo;
- 79,00 euro a titolo di contributo di maternità.
I neo iscritti hanno delle agevolazioni, in particolare:
- per coloro che si sono iscritti prima del 35° anno di età, il contributo minimo soggettivo è ridotto della metà;
- per i primi 8 anni di iscrizione, a prescindere dall’età, il contributo minimo soggettivo dovuto si paga per metà nell’anno di competenza mentre la seconda metà si versa obbligatoriamente nell’anno successivo, qualora il reddito professionale sia di almeno 10.300 euro, o facoltativamente, nel caso contrario.
Il pagamento dimezzato nell’anno di competenza dà solo 6 mesi di anzianità contributiva. Chi vuole raggiungere i 12 mesi di anzianità contributiva nell’anno dovrà versare anche la seconda metà del contributo.
È anche possibile richiedere un esonero temporaneo del contributo minimo, per un massimo di un anno in tutta la vita professionale, solamente nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012. Solo in caso di maternità o adozione il beneficio può arrivare fino a 3 anni.
Resta sospeso fino al 2022, invece, il contributo minimo integrativo. Per questo motivo non ci sono importi minimi oltre a quelli appena visti.
Contributi in autoliquidazione
Con il Modello 5, in autoliquidazione, bisogna versare:
- a titolo di contributo soggettivo, il 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo;
- a titolo di contributo integrativo, il 4% del volume d’affari Iva al netto di quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo (che però non è previsto fino al 2022).
Quanto appena visto vale fino ad un massimale di 100.200 euro. Sull’eccedenza rispetto a questa soglia, l’aliquota scende al 3%.
Particolari agevolazioni sono previste per gli iscritti che hanno maturato il diritto alla pensione ma continuano ad esercitare la professione.
Contributi soggettivi modulari
Gli iscritti possono integrare il proprio montante contributivo per ottenere una pensione più elevata. Nel modello 5, infatti, è possibile indicare facoltativamente una percentuale fra l’1% e il 10% di maggiore contribuzione alla Cassa Forense.
Precisiamo inoltre che i contributi soggettivi e i contributi di maternità sono interamente deducibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi. Non è deducibile invece il contributo integrativo (4% sul volume d’affari) in quanto incassato rivalendosi sul cliente: per lo stesso motivo, tale importo non fa reddito e quindi non viene tassato.
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Scadenze e modalità di versamento
I contributi minimi soggettivo, integrativo e il contributo di maternità si possono pagare tramite Mav, disponibili nella propria area riservata sul sito della Cassa Forense.
Il pagamento deve essere effettuato in 4 rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre (l’ultima rata è comprensiva anche del contributo di maternità).
I contributi soggettivi in autoliquidazione, quelli derivanti dai dati inseriti nel Modello 5, si possono versare in unica soluzione (al 31 luglio) oppure in 2 rate di pari importo entro il 31 luglio e il 31 dicembre.
Anche i contributi soggettivi modulari possono essere pagati con Mav entro il 31 dicembre. Tutte le date indicate ovviamente riguardano l’anno successivo a quello in cui è maturato il reddito sul quale si applicano le relative aliquote.
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