Bonus sanificazione: ai contribuenti restano gli spiccioli…

di Francesco Aquilino
bonus sanificazione

Comunicato il codice tributo per fruire del bonus sanificazione. Ma gli importi spettanti sono ben al di sotto del 60% previsto. Ricostruiamo insieme quanto è successo e scopriamo come utilizzare il credito in F24.

È arrivato come una doccia gelata per tantissime partite Iva il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 dell’11 settembre 2020. Con esso, infatti, l’Agenzia ha comunicato la misura percentuale di fruizione bonus sanificazione. Ma a fronte dell’atteso credito d’imposta pari al 60% delle spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione, i richiedenti si vedono riconosciuto meno del 10% delle suddette spese. Tutto secondo previsione normativa, sia chiaro (e di seguito spiegheremo anche il perché), ma si poteva di sicuro gestire la questione in modo diverso.

Analizziamo quindi i motivi che hanno portato alla determinazione di una così bassa misura del credito d’imposta e scopriamo il codice tributo istituito per la sua fruizione.

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Bonus sanificazione pari al 9,38% delle spese: le motivazioni

Il Bonus sanificazione è stato introdotto dall’articolo 125 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34). In base ad esso spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il tutto, nel rispetto di un limite di spesa totale pari a 200 milioni di euro. Ed è qui che sorge il problema! Era evidente che una dotazione così bassa fosse insufficiente a garantire l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 60% a tutti i richiedenti. La prova dei fatti si è avuta adesso. Fino al 7 settembre 2020, termine ultimo per la presentazione delle domande telematiche, sono stati richiesti crediti di imposta per un ammontare pari a 1.278.578.142 euro. Di qui, facendo un semplice rapporto tra dotazione finanziaria e crediti richiesti, deriva una percentuale riconosciuta pari solo al 15,6423% delle richieste.

Ciò vuol dire che, considerando che l’importo richiesto è pari al 60% delle spese sostenute, i richiedenti potranno recuperare solo il 9,38% delle somme spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Decisamente una percentuale troppo bassa rispetto al 60% annunciato. E per quanto i più accorti erano consapevoli della possibile riduzione dovuta ad una dotazione insufficiente, quanto accaduto pare davvero una beffa.

L’importanza della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione, in un periodo di emergenza come quello attuale, avrebbe dovuto far propendere il Governo per lo stanziamento di maggiori fondi, in modo da garantire una copertura più adeguata (se non totale) di queste spese.

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Il codice tributo per usufruire del credito d’imposta

Preso atto dell’importo contenuto del Bonus sanificazione, approfondiamo adesso come utilizzare il credito d’imposta. Con la Risoluzione N. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il credito d’imposta, in base a quanto previsto dal richiamato articolo 125 (e più dettagliatamente spiegato nel provvedimento n. 259854/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, fin da subito in compensazione. I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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