Il “Decreto Semplificazioni” introduce pesanti sanzioni per professionisti ed imprese senza Pec/domicilio digitale a partire dal 1° Ottobre 2020.
L’art. 37 del Decreto Semplificazioni prevede che tutte le imprese (individuali o in forma societaria) già iscritte al Registro delle imprese che non hanno ancora comunicato la propria Pec, o il cui “domicilio digitale” sia stato cancellato d’ufficio, oppure pur avendolo dichiarato sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Secondo tale provvedimento, quindi, un’impresa senza Pec/domicilio digitale, è un impresa non regolarmente iscritta nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.
Cos’è il Domicilio digitale?
Il “domicilio digitale” è uno strumento importante per le imprese e comprende:
- l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec);
- i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.
Si tratta di un domicilio online che funziona come un recapito ufficiale ma in formato elettronico. Tuttavia, in attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per i servizi di domicilio digitale, al momento è disponibile la Pec.
Le sanzioni previste per le imprese senza Pec
In precedenza era prevista la sola sospensione delle pratiche al Registro Imprese in assenza di comunicazione della Pec da parte delle imprese. Ad oggi invece, il Decreto Semplificazioni ha introdotto l’applicazione di sanzioni amministrative per le società e per le imprese individuali che non comunicano il proprio domicilio digitale alla Camera di Commercio di competenza entro il 1° Ottobre.
Dunque, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (o di domicilio digitale inattivo), l’impresa incorrerà:
- nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;
- nell’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura:
- raddoppiata, per le società;
- triplicata, per le imprese individuali.
Gli importi delle sanzioni per ciascun soggetto obbligato variano da:
- un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni);
- un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).
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Imprese senza PEC: come regolarizzare entro il 1° Ottobre
Entro il 1° Ottobre 2020 tutte le tipologie di imprese che non hanno iscritto nel Registro Imprese un domicilio digitale regolarmente funzionante, dovranno regolarizzare la propria posizione acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid. La regolarizzazione entro questa data può avvenire con il servizio “Pratica-semplice” presente sul sito www.registroimprese.it e non prevede costi (bolli, diritti e oneri).
E per i professionisti?
Ebbene: l’obbligo è esteso anche ai professionisti! Invero la comunicazione della Pec da parte dei professionisti esiste dal 2008, ma il mancato adempimento non comportava sanzioni o provvedimenti. Il Decreto semplificazioni, nel caso dei professionisti, non stabilisce una data entro la quale adempiere a tale obbligo. Tuttavia, se il professionista non provvede alla comunicazione entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere da parte dell’Ordine di appartenenza, rischia la sospensione dallo stesso.
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